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Ordinanza — n. 13537/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against bank regarding Argentine bond investment nullity claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13537/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the heirs' appeal challenging the bank's refusal to declare two Argentine bond contracts null due to alleged informational non-compliance. The lower courts found that at the time of the 1999 purchase, Argentina's insolvency was not foreseeable and the bank had fulfilled its duties based on available data. The Supreme Court upheld this factual assessment, ruling that the lack of written documentation for informational obligations does not constitute a breach, and thus the contracts remain valid.

Regesto Legislator

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Art. 1226 c.c.; Art. 1463 c.c.: Where an investment intermediary cannot foresee a future default at the time of sale based on available information, the lack of written documentation for informational duties does not justify contract nullity.

Parole chiave

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Argentine bond default investment intermediary duties informational non-compliance contractual nullity foreseeability of insolvency diritto delle obbligazioni responsabilità per debiti ereditari responsabilità per colpa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1226 c.c.
Art. 1463 c.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass. 9 agosto 2017, n. 19750
Cass. 18 aprile 2017, n. 9752
Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass.
Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108
9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108 4.
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Ordinanza — n. 570/2023 — snciv
Italian court allows investor's appeal against bank, ruling information duties apply regardless of new laws or client risk profile.
Ordinanza — n. 35843/2021 — snciv
Italian court dismisses appeal on procedural grounds regarding late incidental appeal and missing document evidence.
Ordinanza — n. 124/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to prove specific facts regarding default risk. The court rejects the claim that the bank failed its informational duties. The ruling emphasizes the burden of proof on the investor for specific factual allegations. The decision upholds the lower court's finding on the investor's written authorization. The court notes the investor did not properly allege the default risk in prior proceedings. The judgment confirms the bank fulfilled its obligations under the specific circumstances. The appeal is declared inadmissible for lack of specific factual basis. The court applies the principle of specificity in civil litigation. The ruling establishes that general risk warnings suffice if the investor proceeds knowingly. The decision reinforces the burden of proof on the party raising new facts.
Ordinanza — n. 33181/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal and declares counter-appeal inadmissible due to improper legal representation.
Ordinanza — n. 20318/2023 — snciv
Cassation court allows new fact introduction in appeal regarding damages calculation for financial investment loss.

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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30676 R.G.anno 2018 proposto da: Moresi Patrizia, Moresi Lucia e Moresi Gino, rappresentatie difesi dall’avvocatoMichele Monnini, domiciliati presso l’avvocato Alessandro Lembo; ricorrente contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato GiuseppeVettori; controricorrente avverso la sentenza n. 1631 /201 8 depositat a il 5 luglio 2018, della Corte di appello di Firenze; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 marzo 2023dal Sez.

I–RG 30676/2018 camera di consiglio1.3.2023 consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ― Caterina Sollazzo, Patrizia Moresi, Lucia Moresi e Gino Moresi, quali eredi di Moreno Moresi , hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. domandando la declaratoria di nullità, l’annullamento o la risoluzione per inadempimento, con conseguente risarcimento dei danni, di due contratti di acquisto aventi ad oggetto obbligazioni della Repubblica Argentina il cui controvalore era, rispettivamente, di euro 110.219,20 e di euro 106.487,02.

Il giudizio di primo grado, cui ha partecipato la banca, si è concluso con sentenza del 7 settembre 2010, con la quale sono state rigettatele domande attrici. 2. ― Avverso detta decisione hanno proposto appello Patrizia, Lucia e Gino Moresi. La banca ha resistito all’impugnazione. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 5 luglio 2018, ha respinto il gravame. Ha in sintesi osservato: che all’epoca dell’acquisto dei titoli, perfezionatosi il 17 maggio 1999, l’insolvenza della Repubblica Argentina era ben lungi dall’essersi manifestata; che in quel tempo i titoli argentini erano classificati come speculativi dalle agenzie più accreditate ma erano collocati nella fascia più affidabile e non si connotavano quindi per un rischio di insolvenza; che in quel frangente non vi erano ulteriori notiziedi pubblico dominio che la banca avrebbe potuto fornire circa la situazione dell’Argentinae non risultava che lo stesso intermediario fosse in possesso di informazioni riservate di diverso segno; che alla data dell’acquistoil padre degli appellati aveva già posto in atto operazioni di investimento rischiose; che la banca, in base alle informazioni di cui disponeva, aveva ritenuto quindi adeguate le operazioni mobiliari in contestazione; che, anche a volerritenere che l’intermediario fosse stato inadempiente agli obblighi informativi,detto Sez.

I–RG 30676/2018 camera di consiglio1.3.2023 inadempimento aveva avuto scarsa importanza nel determinare la scelta di acquisto, avendo riguardo agli interessi perseguiti dall’investitore, siccome «volti a massimizzare il rendimento a scapito della sicurezza circa la solvibilità dell’emittente»; che, di conseguenza, non vi era prova che l’inadempimento avesse avuto una influenza causale tale da giustificare la risoluzione dei contratti, né vi era prova che a fronte di una informativa più ampia Moresi avrebbe evitato l’acquisto interrompendo il nesso eziologico tra la condotta inadempiente della banca e il danno sofferto. 3.

― Gli eredi Moresi ricorrono per cassazione facendo valere quattro motivi. Resiste con controricorso Banca Monte dei Paschi di Siena.Sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 1, lett.

a) e b, t.u.f. (d.lgs. n. 58/1998),anche in relazione all’art. 23 dello stesso testo legislativo,e degli artt. 26, lett.

e) e f), 28, comma 2, e 29 reg. Consob n. 11522/1998. Rilevano i ricorrenti chela sentenza di primo grado aveva evidenziato come gli ordini di acquisto non esibissero alcuna informativa specifica quanto al grado di rischiosità dell’investimento in rapporto alla tipologia del prodotto, allivello di propensione al rischio del cliente e all’adeguatezza dell’operazione rispetto al le condizioni patrimoniali dello stesso investitore; su tale punto, aggiungono gli istanti, si era formato il giudicato interno.Ad avviso dei ricorrenti, dunque, la Corte di merito avrebbe dovuto dare atto che l ’obbligo informativo incombente sull’intermediario nella fattispecie non era stato adempiuto.

Col secondo motivosi lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 t.u.f. in relazione agli artt. 1453 e 1455 c.c..Viene dedotto che l’inadempimento agli obblighi informativi, una volta accertato,è di per sé grave. Il terzo mezzo oppone che la sentenza impugnata conterrebbe Sez. I–RG 30676/2018 camera di consiglio1.3.2023 una motivazione apparente.Il vizio denunciato è basato sul rilievo per cuiil dovere d’informazione dell’intermediario non è condizionato dalla propensione al rischio dell’investitore; viene ribadito che la gravità dell’inadempimento di controparte discende da l rilievo essenziale che assume, nelle operazioni di investimento, il dovere informativo che grava sull’intermediario Col quarto motivo la pronuncia impugnata è censurata per violazione o falsa applicazione degli artt. 21, comma 1, lett.

a) e b, t.u.f.,anche in relazione all’art. 23 reg. Consob n. 11522/1998 e agli artt. 2697, 1218 e 1223 c.c.. La doglianza investe l’affermazione secondo cui l’investitore avrebbe avuto l’onere di dimostrare che, ricevuta un’informativa più ampia da parte della banca, egli avrebbe evitato l’acquisto. Si osserva che alriscontro dell’inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue l’accertamento in via preventiva del nesso di causatra il detto inadempimento e il danno patito dall’investitore. 2. ― Il primo motivo è infondat o.

La Corte di appello ha concentrato la motivazione intorn o all’obbligo informativo sul rilievo per cui la banca non era all’epoca in grado di disporredi notizie circa l’ allarme che poteva essere associato alleobbligazioni oggetto di negoziazione: ha riferito,significativamente, dell’inesistenza di notizie «ulteriori» rispetto a quelle comunemente attingibili. Ora, l’investitore che lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario ha l’onere di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare (Cass. 24 aprile 2018, n. 10111).

I ricorrenti non forniscono indicazioni quanto alle allegazioni che sarebbero state formulate a tale riguardo con l’a tto introduttivo del Sez. I–RG 30676/2018 camera di consiglio1.3.2023 giudizio di primo grado: deducono, però,che, secondo quanto accertato dal Tribunale, gli ordini di acquisto oggetto di causa non contenevano «eventuali informative specifìche preventivamente rese al sig. Moresi da parte di MPS»circa la rischiosità del prodotto: profilo, questo, su cui si sarebbe formato il giudicato interno. Quest’ultima proposizione non ha fondamento, ove si consideri che ilgiudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza «fatto - norma – effetto», suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia(Cass. 17 aprile 2019, n. 10760 ;

Cass.19 ottobre 2022, n. 30728). In aggiunta, va osservato che la sentenza di primo grado si è limitata a rilevare la mancata documentazione del corredo informativo: profilo in sé non decisivo, ai fini che qui interessano, visto che per l’assolvimento degli obblighi informativi incombenti sull’intermediario nessuna fonte, primaria o secondaria, richiede la prova scritta(Cass. 9 agosto 2017, n. 19750).E infatti, coerentemente, la Corte territoriale ha escluso potesse riconoscersi che la banca avesse disatteso i propri obblighi informativi (sentenza impugnata, pag. 4).

Come si diceva, sono assenti indicazioni, da parte degli odierni ricorrenti, quanto alle allegazioni da loro formulate, nel corso del giudizio di merito, in ordine alle informazioni che avrebbero dovuto essere fornite all’investitore ( e che non sarebbero state invece somministrate),allorché furono impartiti gli ordini di investimento. E’ certo, nondimeno, che la res controversa del giudizio di merito involgesse ilsupposto inadempimento informativo circa la particolare rischiosità dei titoli argentini:di tale tema (unicamente di tale tema, può aggiungersi)si sono difatti occupati entrambi i Giudici di merito .

Sul punto, però,la sentenza di appello ha ben spiegato come all’epoca dei fatti di causa la banca non disponesse di notizie che facessero presagire il default che si determinòdue anni più tardi. E’ appena il caso Sez. I–RG 30676/2018 camera di consiglio1.3.2023 di aggiungere che questo rilievo ― attrav e rso cui è espresso il convincimento che l’intermediario non sarebbe statoin grado di fornire ragguagli quanto al rischio correlato ai futuri scenaridi cui si è appena detto― riflette un apprezzamento di fatto non sindacabile, come tale, in questa sede. 3.

― Il rigetto del primo motivo segna la sorte degli altri , determinandone l’inammissibilità. Essi aggrediscono, infatti, una seconda ratio decidendi, fondata sull’ipotetica (ma, si è visto, indimostrata) premessa che la bancafosse inadempiente ai propri obblighi informativi. Ebbene, q ualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (per tutte:

Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108 4. ― Il ricorso va quindi respinto. 5. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulter iore importo a titolo di Sez. I–RG 30676/201