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Ordinanza — n. 13521/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against bank liability for employee's investment fraud under Art. 2049 c.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13521/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the plaintiff's appeal against a lower court ruling that held Deutsche Bank liable for damages caused by its employee's fraudulent investment. The plaintiff argued that the bank's responsibility under Article 2049 of the Civil Code should not be interrupted by the employee's criminal conduct or the investor's anomalous behavior. The court found the appeal inadmissible due to lack of specificity regarding evidence and ruled that the employee's criminal act did not sever the causal link between the bank's duties and the loss.

Regesto Legislator

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Art. 2049 c.c.; Art. 116 c.p.c.: The employer remains liable for employee acts within the scope of duties even if committed with intent, and a cassation complaint regarding evidence evaluation is inadmissible if it merely disputes the prudent assessment without alleging a violation of legal rules.

Parole chiave

Generato dall'IA
employer liability employee misconduct causal link interruption anomalous investor conduct evidence evaluation inadmissible appeal civil code article 2049 banca d'investimenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2049 c.c.
in relazione all’art. 2049 c.c..
Art. 116 c.p.c.
Il secondo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
22956; Cass. 13dicembre 2013, n.
art. 2049 c.c
in relazione all’art. 2049 c.c..
art. 116 c.p
Il secondo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867
Cass. 10 novembre 2015, n. 22956
25374; Cass. 10 novembre 2015, n. 22956; Cass.
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Testo completo

2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30699 R.G.anno 2018 proposto da: Merli Giampiera, rappresentatae difesa dall’avv ocato Angelo Colucci, presso cui è domiciliata, e dall’avvocato Giovanni Franchi; ricorrente contro Deutsche Bank s.p.a., rappresentatae difesa dall’avvocato Fabrizio Arossa, presso cui è domiciliata, e dall’avvocato Enrico Castellani; controricorrente nonché contro Podestà Bruno; intimato avverso la sentenza n. 814/2018, depositat a il 16 maggio 2018 del la Sez. I–RG 30699/2018 camera di consiglio1.3.2023 Corte di appello di Genova; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 marzo 2023dal consigliere relatore Massimo Falabella.

FATTI DI CAUSA 1. ― Il Tribunale di Chiavari , pronunciando nella causa promossa da Giampiera Merli nei confronti di Deutsche Bank s.p.a. e Bruno Podestà,vertente sul risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla prima in conseguenza di un investimento per euro 10.925,47,eseguito per il tramite dello stesso Podestà, quale dipendentedella banca sopra indicata, ha rigettatole domande proposte nei confronti di quest’ultima e condannato l’altro convenuto al ristoro dei danni nella misura sopra indicata. 2. ― L’appello proposto dall’attrice, soccombe n te in primo grado con riguardo alla domanda proposta nei confronti dell’istituto di credito, è stato respinto dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 16 maggio 2018. 3.

― Gi ampiera Merli ricorre per cassazione avverso que st’ultima pronuncia, facendo valere due motivi di impugnazione; resiste con controricorso Deutsche Bank. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 2049 c.c..Il ricorrente rileva che la responsabilità della banca per il fatto illecito dei propri dipendenti si configura ogni qualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quantomeno agevolato, da un comportamento riconducibile all’attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operatooltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all’insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell’ambito dell’incarico affidatogli; assumeche Sez.

I–RG 30699/2018 camera di consiglio1.3.2023 il comportamento doloso del preposto interrompe il nesso causale tra l’esercizio delle incombenze e il danno nell’ipotesi di condotta del risparmiatore anomala. Il secondo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 2049 c.c.. Richiamando quanto osservato dai Giudici di meritocon riguardo al valore probatorio di un non meglio precisato documento disconosciuto da Deutsche Bank, ed evocando il valore di taluni elementi probatori acquisiti al giudizio , l’odierna istante censura la sentenza impugnata per aver trascurato che Podestà era stato condannato con sentenza passata in giudicato al ristoro del pregiudizio da essapatito: evenienza che comporterebbe, a suoavviso, «per l’ipotesi in cui venga ravvisato il nesso di occasionalità necessaria, che debba ritenersi provato il danno, il suo ammontare e il nesso eziologico». 2.

― La Corte di appello, pronunciandosi sul quarto motivo di gravame, che qui rileva, harichiamato quanto accertato dal Tribunale non solo con riferimento alla relazione fiduciaria esistente tra l’investitrice e Podestà, ma anche con riguardo all a condotta gravemente incauta dell’appellante, segnat a da «anomalie percepibili da chiunque abbia una minima pratica di rapporti bancari e che avrebbero dovuto consigliare la signora Merli ad un atteggiamento di maggiore prudenza». 2.1. ― Tale rilievo è conforme al la giurisprudenza di questa S.C. , per la qualegli istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni, ma la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole Sez.

I–RG 30699/2018 camera di consiglio1.3.2023 gravanti sul promotore ( Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453 ; Cass. 15 dicembre 2020, n. 28634; cfr. pure: Cass. 12ottobre 2018, n. 25374; Cass. 10 novembre 2015, n. 22956; Cass. 13dicembre 2013, n. 27925; Cass. 24 marzo 2011, n. 6829; Cass. 24luglio 2009, n. 17393). Il primo mezzo, che pare escludere il rilievo che assume, sul piano del nesso causale, la predetta condotta anomala dell’investitore ― condotta che è stata nella fattispecie oggetto di un apprezzamento di fatto, nemmeno sindacato sul versante motivazionale ― si rileva, dunque, infondato. 2.2.― Il secondo motivo è inammissibile.

Esso è anzitutto carente di specificità nel riferimento o perato a l documento disconosciuto e alle prove menzionate dalla ricorrente (segnatamente: gli esiti di una perquisizione, l’ammissione resa da Podestà in sede penale,alcune ricevute). La censura vertente sull’art. 116 c.p.c. è, del resto, fuori bersaglio. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato ― in assenza di diversa indicazione normativa ― secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass.

Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867). Quanto alladedotta mancata considerazione della condanna che Sez. I–RG 30699/2018 camera di consiglio1.3.2023 Podestà avrebbe subito in sede penale, va osservato─ al di là dei profili di genericità che affliggono anche tale doglianza (nulla essendo precisato, nel motivo di ricorso,quanto alla localizzazione, nei fascicoli processuali, della sentenza che sarebbe stata emessa e che sarebbe passata in giudicato)─ c om e il comportamento di rilevanza penale del preposto, pur non interrompendo, di norma, il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze e il danno, valgaa giustificare, in presenza di unacondotta anomala del risparmiatore , l'assoluta estraneità della banca al fatto del promotore, così da interrompere il nesso causale eda escludere la responsabilità dell'istituto di credito(Cass. 10 novembre 2015, n. 22956, cit.).

In tal senso, la censura,che non si misura con quanto correttamente affermato in iure dalla Corte di appello quanto alla rilevanza che assumevano le condotte agevolatrici della ricorrente che presentavanoconnotati di anomalia, risulta priva di concludenza e di decisività. 3. ― Il ricorso è dunque respinto. 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a