Italian Court dismisses expulsion appeal claiming administrative act lacks required autograph signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Yzeir Klajdi's appeal against an expulsion order, which challenged the prefect's signature on the administrative act. Klajdi argued the printed name of the official did not constitute a valid autograph signature required by law. The court ruled that the absence of a handwritten signature does not automatically invalidate an administrative act if the act's origin and attribution to the competent authority are clear from the context.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, comma 2 D.lgs 39/1993; Administrative acts remain valid without autograph signatures when their origin and attribution to the competent authority are evident from the context, rendering the signature merely a formal requirement rather than a condition of validity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
e Decreto espulsione Dott. Umberto L.C.G. Scotti - Consigliere - Dott. Loredana Nazzicone - Consigliere - Ud.10/03/2023– CC Dott. Cosmo Crolla - Rel. Consigliere - R.G.N.5775/2022 Dott. Daniela Valentino - Consigliere . - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 5775/2022 proposto da Yzeir Klajdi, elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dell’avv. Piero Sabellini come da procura in atti, -ricorrente - contro Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore e Prefettura di Agrigento, elettivamente domiciliati in Roma Via dei Portoghesi 12 presso gli Uffici dell’Avvocatura di Stato; -intimati- avverso l’ordinanza nr.84/2022 del Giudice di Pace di Agrigento depositata il 4/2/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di Pace di Agrigento, con ordinanza del 4/2/2022, ha respinto l'opposizione proposta da Yzeir Klajdi, cittadino albanese, avverso il decreto prefettizio di espulsione adottato in data 10/1/2002 rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che l’autografia della sottoscrizione dell’atto non è più configurabile comerequisito di validità degli atti amministrativi. 2.Yzeir Klajdi ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo illustrato con memoria.Il Ministero ha prodotto nota difensiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 3, comma 2 D.lgs 39/1993 essendo l’atto impugnato privo della sottoscrizione autografa del rappresentante dell’Ufficio che lo ha emesso. È stata infatti riportata la scritta a stampa “p. IL PREFETTO Viceprefetto Aggiunto Dr. Nicolò PAPPALARDO”. Non sussiste, invece, la firma autografa del soggetto istituzionale cui risulta essere riferibile l’atto.
2. Il motivo è infondato. 2.1 È insegnamento ripetuto di questa Corte quello secondo cui «l'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento dell'effettiva provenienza dell'atto stesso dal soggetto autorizzato a formarlo. Ne consegue che il difetto di sottoscrizione autografa dell'atto amministrativo non è, di per sé, motivo di invalidità dello stesso ed è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui essa sia prevista dalla legge» (Cass.4326/2020, 18780/2018, 13375/2009, 13512/2011; e Cass. 11458/2012 che ha ribadito che d'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso»). 2.2 Il Giudice Pace si è uniformato ai suesposti principi.
3. Il ricorsova, quindi, rigettato.
4. Nulla è da statuire sulle spese non avendo le amministrazioni svolto attività difensive. Neppure ricorrono gli estremi per il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorso esente. PQM La Corte,riget