Italian Court dismisses appeal against residence permit denial based on social danger assessment of foreign family member.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without examining the merits of the claim. The appellant, an Albanian national, challenged a residence permit renewal denial based on the social danger of his Italian wife, who had drug-related convictions. The court affirmed that the lower court correctly prioritized public security over family ties and rejected the argument that the appeal constituted a third instance review of factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 d.lgs. 30/2007; Art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998: The assessment of social danger by a foreign family member of an EU citizen constitutes an obstacle to residence renewal, and the Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of factual evidence in a third-instance review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 9870 /20 21 r.g. propost o da: SULEJMANI LAVDOSH, rappresentato e difes o , giusta procur a special e allegataal ricorso, dall’AvvocatoMichele Mariella , con domicilio eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo avvocatipesaro.it. - r icorrent e - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore. - intimato - avverso la sentenza, n. cron. 1058/2020, de l la CORTE DI APPELLO DI ANCONA,pubblicata il giorno 14 / 10 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 20/04/2023dal Consigliere dott.
Eduardo Campese. FATTI DI CAUSA1.Con ordinanza del 26/27 febbraio 2019, il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, respinse il ricorso proposto dal cittadino albanese Sulejmani Lavdosh avverso il provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno (scaduto il 29 ottobre 2016) per motivi familiari (rilasciatogli in quanto convivente con coniuge cittadina italiana) emessodal Questore di Pesaro e Urbino, il 30 maggio 2018, in considerazione dello stato di detenzione del richiedente e perché ritenuto persona socialmente pericolosa.
2. Il gravame promosso dal Sulejmani contro questa decisione fu respinto dalla Corte di appello di Ancona con sentenza del 23 settembre/14 ottobre 2020, n. 1058, resa nel contraddittorio con il Ministero dell’Interno ed il Questore di Pesaro e Urbino. 2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte:
i) osservò, innanzitutto, che, «in tema di immigrazione, costituisce una condizione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno la verifica della pericolosità sociale - intesa come pericolosità non solo per l'ordine pubblico, ma anche solo per la sicurezza pubblica -del familiare straniero di cittadino italiano o dell’Unione europea e, pertanto, la sua sussistenza deve essere valutata dall'autorità competente al rilascio o al rinnovo del titolo, in conformità con l'art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007, in forza del quale la "pericolosità sociale" rappresenta, coerentemente con la Direttiva 2004/38/CEE (dovendosi, pertanto, escludere qualsiasi contrasto con gli articoli 3, 29 e 31 Cost., considerato che la sicurezza è un bene di rilievo costituzionale che ben può costituire un limite di alcuni diritti fondamentali), una delimitazione al mantenimento del diritto di soggiorno […], dovendosi fare riferimento, per il diniego, ad un giudizio (di pericolosità sociale) in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia effettiva ed attuale per l’ordine pubblico e/o la sicurezza (cfr.
Cass. n. 17070/2018), tale da rendere inconferente la valutazione degli ulteriorielementi contenuti nel novellato art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)»; ii) ritenne, poi, che, «Nel caso in esame, tale scrutinio è stato compiuto dall’Amministrazione e verificato dal primo giudice con specifica attinenza alla fattispecie, senza ricorrere a una valutazione automatica conseguente all’accertamento dei precedenti penali, ma in base alla rilevanza dei reati accertati e, in genere, al comportamento tenuto nelle varie occasioni»; iii) evidenziò, inoltre, «la tipologia e l’entità delle condotte delittuose poste in essere dal ricorrente, così come analiticamente evidenziato dal giudice di prima istanza […], concernenti plurime condanne per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti che hanno dato luogo alla determinazione di una pena unica da espiare di anni sei e mesi uno di reclusione», altresì rimarcando che «il Sulejmani risulta essere stato arrestato il 2 settembre 2016, mentre si trovava sottoposto alla misura alternativa al carcere, per cessione illecita di stupefacenti; a quanto detto non va disgiunta la considerazione che, in alcuni degli episodi delittuosi contestati, era rimasta coinvolta anche la consorte, arrestata in flagranza di reato; trattasi di circostanze che rappresentano indubbi elementi da considerare nell’ambito dell’apprezzamento valutativo della personalità dello straniero, desumibile, nel caso in esame, dalla sua condotta di vita, indicativa, per gli episodi che la caratterizzano ripetutamente, di una condotta esistenziale sintomatica ai fini che qui interessano in senso negativo, ciò dicasi avuto pure riguardo agli altri elementi emersi dalle risultanze processuali, quale l’incerto inserimento sociale con conseguente mancato riscontro di fonti lecite di sostentamento, come pure la segnalata assidua frequentazione di pregiudicati.
Il comportamento complessivo del ricorrente, quale desumibile dalla tipologia e dalla portata delle condotte criminose, dalla loro continuità e sviluppo nel tempo, consentono di ritenere configurata in capo all’attuale appellante quella pericolosità sociale che legittima il giudizio sulla personalità del predetto manifestato dall’Amministrazione»; iv) precisò, infine, che, «sotto altro, ma connesso, aspetto, la convivenza coniugale è stata ritenuta (cfr. Cass. n. 19337/2016; Cass. n. 18553/2014) condizione insufficiente a fondare undivieto di revoca del permesso di soggiorno pressoché assoluto: la condizione soggettiva della convivenza coniugale con cittadina italiana non esclude il potere amministrativo di procedere alla revoca del titolo di soggiorno in presenza della condizione di pericolosità sociale secondo il paradigma normativo applicabile alla fattispecie (tanto più ciò dicasi nella fattispecie in cui la consorte è stata arrestata in flagranza di reato con il ricorrente), imponendo al giudice del merito soltanto di verificarein concreto la sussistenza di tale condizione impeditiva del protrarsi del titolo di soggiorno».
3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Sulejmani, affidandosi ad un motivo. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione exart. 370, comma 1, cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.L’unico formulato motivo, rubricato «Illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dall'art. 1 della legge n. 1423/1956, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 327/1988, ovvero dell'art. 1 della legge n.575/1965, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 646/1982, norme tutte confluite nell'ambito del cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, approvato con d.lgs. n. 159/2011, secondo quanto previsto dall'art. 116 di tale ultima disposizione normativa», contesta alla corte dorica di aver respinto il gravame dell’appellante facendo leva, da un lato, sui precedenti penali di quest’ultimo, da cui ha dedotto la sua pericolosità sociale, così confermando la medesima valutazione della Questura; dall’altro, integrando la motivazione dell’atto amministrativo, supplendo a tutte le lacune della P.A. che non aveva eseguito alcun tipo di bilanciamento tra le esigenze di tutela della sicurezza pubblica e le esigenze di tutela del diritto all’unità familiare.
Si assume, invece, che, per la verifica della concreta pericolosità sociale dell’odierno ricorrente, sarebbero stati necessari:
a) un accertamento oggettivo, e non meramente soggettivo, degli elementi giustificativi di sospetti e presunzioni;
b) l’attualità della sua pericolosità;c) un esame globale dell'intera sua personalità quale risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita.1.1. Tale doglianza si rivela inammissibile. 1.2. Invero, giova premettere che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (specificamente invocato dal Sulejmani), può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione.
Cfr. Cass. n. 9014 del 2023, Cass. n. 1015 del 2023; Cass.n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018). È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che:
a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dallacontestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010);
c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 1.3. La formulata censura, invece, si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quoe posto a fondamento delle raggiunte sue conclusioni, cui il Sulejmani intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente dimenticando, però, che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., -come si è già detto - non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotta, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr.
Cass. n. 9014 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022). 1.3.1. La corte territoriale -come si è ampiamente anticipato nel § 2.1. dei “Fatti di causa” -ha sufficientemente descritto gli elementi istruttori che l'hanno indotta alle già riportate sue conclusioni circa la ritenuta pericolosità sociale dell’appellante, dovendosi qui solo precisare che: i ) sebbene non possa essere consentito di fondare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari sulla sola presenza di condanne penali, quasi a configurare un automatismo tra le condanne (peraltro per reati riguardanti sempre le sostanze stupefacenti, in alcuni dei quali era rimasta coinvolta anche la consorte del Sulejmani, arrestata in flagranza di reato) ed il diniego predetto, deve ritenersi assolutamente corretto, invece, basare la prognosi di pericolosità su fatti specifici, risultanti da condanne penali, indicativi della minaccia rappresentata dal soggetto per l’ordine pubblico e/o la sicurezza pubblica, essendo la presenza di siffatte condanne certamente indicativa di pericolosità sociale.
Sarebbe, diversamente argomentando, assurdo dover trascurare un fatto indicativo della pericolosità solo perché è oggetto di condanna penale; ii) non vi è dubbio che ove sia riscontrata -come nel caso di specie -la presenza di motivi imperativi di pubblica sicurezza, l'interesse al mantenimento dei legami familiari diventa inevitabilmente recessivo. 1.3.2. I corrispondenti accertamenti integrano valutazioni fattuali, a fronte di quali l’odierno ricorrente, con il motivo in esame, tenta, sostanzialmente, di opporvi proprie alternative interpretazioni, sebbene sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, ridiscutendo gli esiti istruttori ivi espressi, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr.
Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021;Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 2415 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023; Cass. n. 9021 del 2023).
2. Il ricorso del Sulejmani, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, altresì dandosi atto che, trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011), non è dovuto il raddoppio del contributo unif