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Ordinanza — n. 13228/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses most appeal grounds but allows one regarding TAEG calculation specificity, remanding the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13228/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared nine appeal grounds inadmissible or unfounded while accepting one specific complaint about the calculation of the Annual Percentage Rate of Charge (TAEG). The court ruled that the first, second, fifth, sixth, and ninth grounds failed due to lack of specificity, lack of critical content, or procedural requirements, while the fourth was unfounded and the seventh and eighth were absorbed. Consequently, the appealed decision was quashed only to the extent of the accepted ground, and the case was remanded to the Milan Court of Appeal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 348-bis c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: A cassation appeal against an order declaring a complaint inadmissible is admissible only for procedural violations, and specific complaints must clearly identify the defect in the contested decision to be considered.

Parole chiave

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annual percentage rate of charge inadmissibility of appeal lack of specificity procedural violation remand to appellate court usury interest calculation TAEG determination banca di credito ipotecario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 348-bis c.p.c.
FATTI DI CAUSA 1.La Corte d'Appello di Milano, con l'ordinanza riportata in epigrafe, provvedendo ai sensi dell'art. 348-bis cod.
Art. 366 c.p.c.
civ., avendo natura di ricorso ordinario, regolato dall'art. 366 cod.
art. 348-bis cod. proc. civ
E' ben vero, per intenderci, che nella fattispecie impugnatoria disciplinata dall'art. 348-bis cod. proc. civ., il ricorso per cassazione, nei limiti della proponibilità consentita dall'art.
art. 112 cod. proc. civ
art. 366 cod. proc. civ
civ., avendo natura di ricorso ordinario, regolato dall'art. 366 cod. proc. civ.
art. 1384 cod. civ
art. 644 cod. pen
108/1996 le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar modo di stabilire ai sensi dell'art. 644 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 1914/2016 della Corte di Cassazione
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Testo completo

SE Consigliere ORDINANZA sul ricorso 26447/2018 proposto da: PANITTERI SILVIA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Michele Aureli che la rappresenta e difende - ricorrente - contro DEUTSCHE BANK MUTUI SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Enrico De Crescenzo che larappresenta e difende - controricorrente - RG 26447/18 Panitteri-Deutsche Bank mutui Est. Cons. Marulli avverso la senten za del TRIBUNALE di MILANO n. 916 6/2017 depositata il 12/09/2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023dal Cons. Dott.

Marco Marulli . FATTI DI CAUSA 1.La Corte d'Appello di Milano, con l'ordinanza riportata in epigrafe, provvedendo ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da Silvia Panitteri avverso la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado con cui erano state respinte, in relazione al mutuo contratto dal proprio dante causa con la Deutsche Bank mutui s.p.a.scadente nel 2034, le domande della stessa volte a far accertare l'erronea determinazione del TAEG in quanto non comprensivo dell'onere conseguente al frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale, la natura usuraria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori, l'incidenza della penale per l'estinzione anticipata nel determinare l'usurarietà dell'operazione e l'anatocismo implicito ("nascosto" dice la ricorrente) nel meccanismo di ammortamento alla francese.

Onde motivare le ragioni del pronunciato rigetto il giudice di primo grado aveva, tra l'altro, osservato che nella determinazione del TAEG si era già tenuto conto del frazionamento dell'obbligazione restitutoria; che gli interessi moratori si sottraggono alla disciplina antiusura in quanto le rilevazioni trimestrali per determinare i tassi soglia hanno ad oggetto i soli interessi corrispettivi, si ché, attesa la disomogeneità delle grandezze comparate, una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un termine di raffronto; che la penale per anticipata estinzione non è un onere collegato all'erogazione del credito, riguardando essa una fase successiva ed eventuale del rapporto, ed è volta a compensare il mutuatario della perdita di lucro RG 26447/18 Panitteri-Deutsche Bank mutui Est.

Cons. Marulli discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente pattuiti; che non è ravvisabile un effetto anatocistico nell'ammortamento alla francese giacché la necessità di mantenere costanti le rate discende dal maggior tempo occorrente per l'estinzione, il che si riflette nel determinare un maggiore incidenza degli interessi. Analoghe considerazioni, limitatamente ai capi di detta decisione oggetto di gravame, vengono riproposte dalla Corte d'Appello con l'ordinanza qui impugnata, di cui si reclama la cassazione sulla base di nove motivi di ricorso seguiti pure da memoria.

Ad essi resiste la banca mutuataria con controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1.Il primo ed il secondo motivo di ricorso, mercé il quale si censura l'impugnata decisione di primo grado per aver erroneamente ritenuto che la domanda, intesa ad accertare l'usurarietà dell'operazione avesse ad oggetto i soli interessi moratori, quando, diversamente, essa era stata proposta anche con riferimento agli interessi corrispettivi e per aver così omesso di pronunciare sulla stessa violando l'art. 112 cod. proc. civ.; ed il sesto motivo di ricorso, mercé il quale si censura l'impugnata decisione di primo grado per aver escluso l'effetto anatocistico "nascosto" nel meccanismo di ammortamento alla francese che comporterebbe l'automatica capitalizzazione degli interessi corrispettivi, ottenuta grazie alla riduzione iniziale della quota capitale e la conseguente maggiorazione della quota degli interessi, esaminabili congiuntamente in quanto soggetti al medesimo rilievo preclusivo, vanno reputati inammissibili a mente dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., non essendo stati invero riprodotti in seno al ricorso i corrispondenti motivi di appello in guisa dei quali possa escludersi che sui capi della sentenza di primo grado, ora oggetto di censura, non sia scesa l'autorità del giudicato interno.

RG 26447/18 Panitteri-Deutsche Bank mutui Est. Cons. Marulli 2.2. E' ben vero, per intenderci, che nella fattispecie impugnatoria disciplinata dall'art. 348-bis cod. proc. civ., il ricorso per cassazione, nei limiti della proponibilità consentita dall'art. 348-tercod. proc. civ., ha ad oggetto la decisione di primo grado, di talché le contestazioni che il ricorrente per cassazione può sollevare debbono essere intese unicamente a promuovere il controllo di legittimità su quanto statuito dalla sentenza pronunciata dal Tribunale. Tuttavia lo speciale meccanismo così impostato non si sottrae all'osservanza dei principi che in più in generale regolano il sistema delle impugnazione ed, in particolare, per quanto qui rileva, all'applicazione degli artt.324, 329 e 346 cod. proc., civ., con la conseguenza che non saranno più suscettibilidi essere impugnati per cassazione i capi della decisione di primo grado che, non avendo formato oggetto di gravame in appello, s'intendono passati in giudicato per effetto di acquiescenza dell'impugnante.

Si è al riguardo ricordato da questa Corte che, poiché il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348-ter, comma quattro, cod. proc. civ., avendo natura di ricorso ordinario, regolato dall'art. 366 cod. proc. civ. quanto ai requisiti di contenutoe forma (Cass., Sez. I, 27/09/2018, n. 23320 ), deve contenere, in relazione al n. 3 di detta norma, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, da intendersi come fatti sostanziali e processuali relativi sia al giudizio di primo grado che a quello di appello (Cass., Sez.

III, 17/04/2014, n. 8942), è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell'ordinanza ex art. 348 - bis cod. proc. civ., al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (Cass., Sez. VI-II, 15/05/2014, n. 10722), in tal modo adempiendo ad un onere che non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, in quanto esso è imposto in modo chiaro e prevedibile, non è eccessivo per il ricorrente e risulta, RG 26447/18 Panitteri-Deutsche Bank mutui Est.

Cons. Marulli infine, funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte, essendo volto alla verifica in ordine alla mancata formazione di un giudicato interno (Cass., Sez. VI-III, 23/12/2016, n. 26936). 2.3. Atteso che il ricorso in disamina non soddisfa questa condizione, in quanto nell'esposizione dei citati motivi si riproducono solo i capi della decisione di primo grado oggetto di censura, ma non pure i corrispondenti motivi di appello, ne discende perciò la loro inammissibilità ed il conseguente loro passaggio in giudicato. 3.1. Il terzo motivo di ricorso, mercé il quale si censura l'impugnata decisione di primo grado per aver ritenuto inapplicabile agli interessi di mora, onde riconoscersene la natura usuraria, i tassi soglia previsti per gli interessi corrispettivi, motivando l'assunto sulla considerazione che non sarebbe possibileper i primi una verifica in termini oggettivi in difetto di un parametro di raffronto, sebbene la disciplina antiusura si renda applicabile in relazione a qualunque remunerazione a qualsiasi titolo dovuta e si fosse perciò potuto applicare l'unico tasso soglia oggetto di individuazione, è fondato e merita accoglimento, con conseguente assorbimento anche del settimo ed ottavo motivo di ricorso, intesi a censurare il medesimo deliberato per non aver disposto la CTU.

Per vero, considerato in principio che il mutuo di che trattasi, come si dianzi precisato, andrà a scadenza nel 2034 – onde non è dubitabile l'interesse della Panitteri a denunciare l'usurarietà degli interessi di mora, essendo la mora un'eventualità, quantunque scongiurabile, tuttora ancora possibile – va qui, infatti, rammentato che le SS.UU. con l'arresto 19597adottato il 18/09/2020 - a cui si è uniformata la successiva giurisprudenza massimata di questa Corte (Cass., Sez. I, 5/05/2022, n. 14214; Cass., Sez. VI - I, 4/11/2021, n. 31615 ) – ponendo termine alla vexata quaestio originata dalla constatazione che le rilevazioni trimestrali effettuate dalla Banca d'Italia, per corrispondere alle finalità della l. 7 marzo 1996, n. 108,dei tassi sulle RG 26447/18 Panitteri-Deutsche Bank mutui Est.

Cons. Marulli operazioni a credito condotte dagli operatori professionali abbiano ad oggetto i soli interessi corrispettivi e non anche gli interessi moratori –si ché, in ragione della diversa funzione assolta dagli stessi, il tasso soglia così determinato per i primi non sarebbe estensibile ai secondi, con la conseguenza che il debitore, non potendo accedere alla disciplina antiusura, potrebbe solo disporre dello strumento consentito dall'art. 1384 cod. civ. – hanno enunciato il principio secondo cui , posto che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la mancata ricomprensione degli stessi nell'ambito del TEGM «non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali», con l'effetto che in tal caso il tasso-soglia sarà dato dal TEGM incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall'art. 2, comma 4, l. 108/1996, «mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti». 3.2.

Il principio così enunciato – che colma in via interpretativa il limite sotteso all'attività di rilevazione condotta dalla Banca d'Italia ed individua, sul filo di un'esigenza esplicitata in sede di interpretazione autentica dall'art. 1, comma 1, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, l. 28 febbraio 2001, n. 24 nel senso di rendere applicabile la disciplina antiusura agli interessi promessi o comunque convenuti, "a qualunque titolo", anche con riferimento agli interessi moratori un parametro oggettivo in RG 26447/18 Panitteri-Deutsche Bank mutui Est.

Cons. Marulli guisa del quale determinare l'usurarietà o meno del tasso applicato agli stessi – rende doverosa la rivisitazione in sede di rinvio della vicenda chiusa sul presupposto, oggi non più corrispondente allo stato dell'arte, che per gli interessi moratori non fosse possibile procedere ad una qualificazione in termini oggettivi dell'interesse usurario.Donde perciò in accoglimento del detto motivo di ricorso la cassazione in parte qua della sentenza impugnata. 4.1. Il quarto motivo di ricorso, mercé il quale si censura l'impugnata decisione di primo grado per aver ritenuto estranea alla disciplina antiusura e non incidente perciò nella determinazione del TAEG la penale prevista per il caso dell'estinzione anticipata del mutuo, sull'assunto che essa non rappresenta un onere sotteso all'operazione creditizia, sebbene qualsiasi pattuizione importante un onere di pagamento per il debitore possa configurarsi come una dazione usuraria, èinfondato e va pertanto rigettato. 4.2.

E' ben vero che, a mente dell'art. 2, comma 1, l. 108/1996 le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar modo di stabilire ai sensi dell'art. 644 cod. pen. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le "remunerazioni a qualsiasi titolo" previste per l'operazione conclusa dal cliente, ma ciò non consente di estendere la norma anche alla penale per l' anticipata estinzione , giacché essa, come bene hanno detto entrambi i giudici di merito, non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento.

RG 26447/18 Panitteri-Deutsche Bank mutui Est. Cons. Marulli 5.1. Il quinto motivo di ricorso, mercé il quale si censura l'impugnata decisione di primo grado per aver ritenuto correttamente determinato il TAEG applicato all'operazione escludendo l'effetto anatocistico implicito nel sistema di ammortamento alla francese, quantunque non soggetto alla preclusione pro iudicato opposta dalla controricorrente, è tuttavia parimenti inammissibile per un difetto di specificità evidenziabile sotto più profili 5.2. Esso non si allinea, infatti , al decisum oggetto di censura, atteso che il giudice di primo grado era stato investito della questione specifica – e non del diverso tema legato al sospetto anatocismo implicito nell'ammortamento alla francese – con riferimento al maggior onere conseguente al frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale.

Prospetta poi una doglianza priva di contenuto critico, giacché il presupposto che dovrebbe sorreggerla – ovvero l'incidenza del sospettato anatocismo nella determinazione del TAEG – essendo smentito dalla stessadeducente laddove dà testualmente atto che «il giudice di primo grado non ha dunque ritenuto che ci sia stato un effetto anatocistico derivante dal piano di ammortamento alla francese». Non si accorda infine con il tenore della doglianza sul punto portata all'attenzione del giudice d'appello, dal momento che, sebbene l'affermazione al riguardo operata dal primo giudice fosse stata impugnata avanti a quello d'appello – con ciò appunto eludendo l'eccezione di giudicato sollevata ex adverso – del tutto diversa era tuttavia la ragione di impugnazione, dal momento che nell'occasione si era dedotta l'erroneità dell TAEG o dell'ICS sul presupposto della mancata inclusione in esso della penale di estinzione anticipata.

Si è perciò in presenza di una doglianza non i dentificabile quanto al suo contenuto e come tale conseguentemente inammissibile. RG 26447/18 Panitteri-Deutsche Bank mutui Est. Cons. Marulli 6. Il nono motivo di ricorso, mercé il quale si censura l'ordinanza di inammissibilità pronunciata dal giudice d'appello perché anche la Corte d'Appello ha reiterato il convincimento del giudice di prime cure circa l'esclusione degli interessi di mora nel TEGM, è inammissibile, poiché come enunciato dalle SS.UU. con sentenza 1914/2016, l'ordinanza in parola è ricorribile per cassazione solo per vizi propri costituenti violazione della legge processuale 7.

In conclusione va accolto il solo terzo motivo di ricorso, inammissibili risultando il primo, il secondo, il quinto, il sesto ed il nono motivo di ricorso, infondato il quarto motivo di ricorso ed assorbiti il settimo e l'ottavo motivo di ricorso. Nei limiti del motivo accolto la sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata al giudice a quoper il nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il primo, il secondo, il quinto, il sesto ed il nono motivo di ricorso, infondato il quarto motivo di ricorso ed assorbiti il settimo e l'ottavo motivo di ricorso; cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Milano che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consi