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Ordinanza Interlocutoria — n. 13171/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses inadmissibility ruling due to improper notification to the State Attorney's Office instead of the Prefecture.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13171/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory order declaring the appeal inadmissible because the notification was sent to the State Attorney's Office rather than the Prefecture. The petitioner argued the filing was late, but the court found the notification venue defective under Article 291 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the case was remitted for re-notification to the correct authority.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; If an appeal against an expulsion decree is notified to the State Attorney's Office instead of the Prefecture, the notification is void and the case must be re-notified to the correct authority.

Parole chiave

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expulsion appeal notification venue State Attorney Office Code of Civil Procedure remittal for re-notification administrative jurisdiction inadmissibility ruling notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
nel caso in cui detto ricorso sia notificato al l'Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest'ultima abbia assunto il patrociniodell'ufficio del P refetto, la notificazione è pertanto da ritenersi nulla e,peraltro, rinnovabile, ai sensi del predetto art. 291 c.p.c.
art. 291 c.p
nel caso in cui detto ricorso sia notificato al l'Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest'ultima abbia assunto il patrociniodell'ufficio del P refetto, la notificazione è pertanto da ritenersi nulla e,peraltro, rinnovabile, ai sensi del predetto art. 291 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19880/2022
Cass. 12665/2019
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19437/2022 R.G. proposto da: PETER JOE, elettivamente domiciliato inVERONA VIA VALPANTENA, presso lo studio dell’avvocato VALLINI VACCARI RICCARDO (VLLRCR57B07D548K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -resistente- Pagina2di 3 - RGN 1 9 437 /20 22 estensore cons. m.ferro avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE VERONA n. 401/2022 depositata l’8/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere MASSIMO FERRO. FATTIDI CAUSA Rilevatoche:

1. PETER JOE , cittadino nigeriano , impugna l’ordinanza del Giudice di Pacedi Verona n. 401 del 2022, depositata l’8 luglio 2022, che ha dichiarato l’inammissibilitàdel ricorso avverso l’espulsione emessa dal Prefetto di Verona condecreto 22.3.2022, n. 64/2022 sul p resupposto che il relativo deposito in cancelleriaera tardivo, per come avvenuto il 26.4.2022 ;

2. il ricorrente ha avversato il decreto con ricorso in unico motivo . RAGIONIDELLA DECISIONE Consideratopreliminarmente che:

1. la notifica del ricorso appare essere stata fatta presso l’Avvocatura generale dello Stato, e non al Prefetto nell’ufficio di questi; come deciso in vicendaomologa da Cass. 19880/2022, va ribadita l'esclusiva legittimazione prefettizia, salvo porsi il div erso problema della corretta notificazione dell'impugnazionea tale organo periferico dell'Amministrazione statale ; nella specie, il ricorso è stato correttamente intestato anche alla Prefettura (“ MINISTERODELL’INTERNO – PREFETTURA U.T.G. DI VERONA ”) , ma è stato notificatoil 22.12.2020 al Ministro dell’Interno presso l’Avvocatura generale delloStato, vizio che inficia la notifica e non la editio actionis , trovando dunque applicazionel’art.291 c.p.c. ;

2. nel caso in cui detto ricorso sia notificato al l'Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest'ultima abbia assunto il patrociniodell'ufficio del P refetto, la notificazione è pertanto da ritenersi nulla e,peraltro, rinnovabile, ai sensi del predetto art. 291 c.p.c. ( così an che Cass.12665del 13.5.2019) ;

3. ne consegue che va disposto il rinvio a n uovo ruolo per la rinotifica al Prefettonel suo ufficio. Pagina3di 3 - RGN 1 9 437 /20 22 estensore cons. m.ferro

P.Q.M.

LaCorte ordina la rinotificazione del ricorso al Prefetto di Veron a presso la sua sedeentro giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia lacausa a nuovo ruolo. Cosìd