Cassation court dismisses bank appeal, ruling usury determined by moratory interest rate alone, not cumulative with contractual interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the Bank's appeal against a lower court's finding of usury in a loan contract. The bank argued that the trial court incorrectly included moratory interest in the calculation of the Total Effective Cost of Credit (TEG), violating specific banking instructions. The court held that the trial court did not unlawfully sum the two interest types but correctly identified that the moratory interest rate alone exceeded the legal threshold, thereby establishing usury independently.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 644 cod. pen.; Art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108: Usury is established when the moratory interest rate alone exceeds the legal threshold, without the necessity of cumulatively adding contractual interest rates to the calculation.
Parole chiave
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SE Consigliere ORDINANZA sul ricorso 1952/2019proposto da: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Andrea Fioretti che la rappresenta e difende - ricorrente - contro CARUSO MASSIMO ed ESPOSITO GIOVANNA , elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avvocato Tito Festa , rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Romano e Salvatore Di Mezza RG 1952/19 BNL-Caruso Est. Cons. Marulli - controricorrenti - avverso la sentenza del TRIBUNALE di BENEVENTO n. 1279/2018 depositata il 10/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023dal Cons. Dott.
Marco Marulli . FATTI DI CAUSA 1.Con il ricorso rubricato in epigrafe la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. si duole delle determinazioni adottate in suo danno dal Tribunale di Benevento con sentenza 1279/2018 del 10.7.2018 –che ne ha respinto ilgravame avverso la decisione di condanna in prima istanza al pagamento in favore di Massimo Caruso e Giovanna Esposito di euro 3970,70 a titolo di interessi non dovuti, in quanto usurari, sul prestito da costoro contratto con la banca – e ne chiede la cassazione sulla base di due motivi di ricorso, ai quali si oppongono gli intimati con controricorso e memoria.
A motivazione di quanto deciso il giudice di seconde cure si è detto convinto – sul filo dell'analogo convincimento espresso in primo grado degli attori , dell'avviso che, sommando gli interessi corrispettivi a quelli di mora, l'operazione risultava usuraria –che gli interessi, le commissioni, le remunerazioni e le spese, ad eccezione delle sole imposte e tasse, a qualunque titolo pattuiti devono essere considerati come un dato unico da raffrontare al tasso soglia, si ché in questa impostazione si impone ai fini della ricorrenza dell'usura oggettiva «la ricerca della peggiore delle ipotesi possibili, ovvero quella più svantaggiosa per il cliente».
Da ciò, perciò la conclusione che, anche a prescindere dalle istruzioni in materia della Banca d'Italia, che escludono dal calcolo del TEG gli interessi moratori, ai fini di determinare l'usurarietà o meno degli interessi applicati nella specie all'operazione si debbano cumulare insieme interessi moratori ed interessi corrispettivi. RG 1952/19 BNL-Caruso Est. Cons. Marulli RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Con il pri mo motivo di ricorso, la banca ricorrente lamenta la violazione dell'art. 644 cod. pen. e dell'art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108, poiché ragionando nei riferiti termini, il Tribunale aveva erroneamente individuato gli elementi concorrenti nel determinare la base di calcolo del TEG, ritenendo che vi rientrassero anche degli interessi di mora, quantunque le istruzioni emanate all'uopo dalla Banca d'Italia ne escludessero il computo in ragione del loro radicamento su un andamento anomalo del rapporto.
3. Con il secondo motivo di ricorso, la banca ricorrente lamenta la violazione dell'art. 644 cod. pen. e dell'art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108, poiché ragionando nei riferiti termini, il Tribunale era pervenuto ad accertare l'usurarietà degli interessi applicati all'operazione scrutinata sommando tra loro interessi corrispettivi ed interessi moratori, ad onta della loro eterogeneità sia per natura che per funzione.
4. I sopradetti motivi , esaminabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti, non meritano adesione e vanno pertanto respinti. La tesi ricorrente, quantunque ad onor del vero la pronuncia impugnata non manca di fornirgliene apparente pretesto, muove da un presupposto inveritiero ovvero che il Tribunale, onde ravvisare l'usurarietà dell'operazione, abbia erroneamente cumulato interessi corrispettivi ed interessi moratori in unica voce, con ciò violando il predicato che ne esclude l'assimilabilità, posto, che, come ancora ricordato da SS.UU. 19597/2020, vi è una netta diversità di causa e di funzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori: i primi costituisconola remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività di valore della moneta, mentre i secondi, alla luce di quanto p revisto RG 1952/19 BNL-Caruso Est.
Cons. Marulli dall'art. 1224 cod. civ., rappresenta no il danno conseguente all'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria. Diversamente da ciò, è invece da credere che, stando alle stesse allegazioni della banca, il Tribunale abbia non già proceduto a sommare inammissibilmente interessi corrispettivi ed interessi moratori, ma abbia più semplicemente accertato che il tasso degli interessi moratori, essendo pari al doppio degli interessi corrispettivi (7,95+7,95=15,90), si collocasse al di sopra del tasso soglia , pari nel periodo al 15,705, ed evidenziasse così il carattere usurario dell'operazione.
Questo assunto, in disparte da quanto asserito della stessa deducente, trova, peraltro, indiretta conferma, argomentando p er assurdo, nel fatto che se il Tribunale avesse effettivamente ritenuto usuraria l'operazione solo per effetto della somma degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori, come postula la ricorrente, ciò equivarrebbe a dire che gli interessi moratori erano stati pattuiti in una misura corrispondente agli interessi corrispettivi; il che, tenuto conto della funzione risarcitoria dei primi, darebbe vita ad una contraddizione in termini, in quanto il danno risulterebbe uguale alla normale produttivitàdi valore del denaro garantita già dagli interessi corrispettivi.
5. Il ricorso va dunque respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
RG 1952/19 BNL-Caruso Est. Cons. Marulli Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 3200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno17.4.2023. Il Presidente Dott. Carlo De Chiara