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Ordinanza — n. 13106/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible regarding successor rights of liquidated companies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13106/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Finrama s.r.l. inadmissible, rejecting the claim that the successor company retained rights from the liquidated Pronto Profilo s.r.l. The appellant argued the lower court violated civil code provisions by excluding these rights, while the opposing party contended the dispute involved mere claims rather than enforceable assets. The court ruled that because the contested items were mere claims excluded from the liquidation balance sheet, no successor rights arose under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 2495 cod. civ.; After corporate liquidation, rights and assets not included in the liquidation balance sheet transfer to shareholders, but mere claims excluded from the balance due to lack of further activity do not generate successor rights.

Parole chiave

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corporate liquidation successor rights mere claims balance sheet exclusion cassation inadmissibility civil code provisions shareholder liability ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 2495 cod. civ.
6329) ; - ci ò posto, con l’unico motivo la ricorrent e denuncia la violazione dell’art. 2495 cod. civ., per aver la sentenza impugnata escluso che Ca.Bim.
art. 1751 cod. civ
per inadempimento della banca, con condanna di quest’ultima al pagamento dell’indennità ex art. 1751 cod. civ.; - ha riferito che il Tribunale aveva :
art. 302 cod. proc.civ
civ., con la conseguenza che, restando irrilevanti i mutamenti intervenuti nella capacità di stare in giudizio di una delleparti e non essendo ipotizzabili gli adempimenti di cui all'art. 302 cod. proc.civ., il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogodel fallito (cfr.
art. 2495 cod. civ
6329) ; - ci ò posto, con l’unico motivo la ricorrent e denuncia la violazione dell’art. 2495 cod. civ., per aver la sentenza impugnata escluso che Ca.Bim.

Giurisprudenza citata

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Sezioni unite n. 6070 del 12 marzo 2013
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28657/2018R.G. proposto da Finrama s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa da ll’ avv. Stefano Ambrosini , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina, -ricorrente - contro Santander Consumer Bank s.p.a., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Laura Salvaneschi , Alessandro Villani, Loris Bovo e Marco Passalacqua, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Vittoria Colonna, 39 -controricorrente - e Fallimento della Finrama s.r.l., in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

Carmine Punzi, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Bruno Buozzi, 99 -interventore - Oggetto: società di capitali -estinzione - effetti avverso la sentenza de l la Corte di appello di Torino n. 391 /20 1 8 , depositata il 28 febbraio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2023 2022 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: -la Finrama s.r.l., quale incorporante la Ca.Bim s.r.l., propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza del la Corte di appello di Torino , depositata il 28 febbraio 2018, di reiezione del suo appello, nonché dell’appello incidentale della Santander Consumer Bank s.p.a., per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva condannato quest’ultima al pagamento:

i) in favore della Mondo Auto s.r.l., della sommadi euro 3.794,13, oltre interessi moratori dal 1° gennaio 2009; ii) della medesima Mondo Auto s.r.l., della Auto Co. s.r.l. e della Autorama Salario s.r.l. delle somme, rispettivamente, di euro 37.500,00, 10.000,00 e 2.500,00, oltre rivalutazione monetaria dal 1° agosto 2009 e interessi; - la Corte di appello ha dato atto che con l ’atto di citazione era stata chiesta la condanna della banca al pagamento di compensi dovuti in esecuzione di contratti da questa conclusi con la Pronto Profilo s.r.l.e, con separato atto, con la Mondo Auto s.r.l., la Auto Co. s.r.l. e la Autorama Salario s.r.l. aventi a oggetto la canalizzazione e/o la segnalazione da parte di tali società dipotenziali clienti per la stipula di contratti di finanziamento e di leasing, nonché al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale , e la risoluzion e del contratto concluso dalla predetta Pronto Profilo s.r.l. per inadempimento della banca, con condanna di quest’ultima al pagamento dell’indennità ex art. 1751 cod. civ.; - ha riferito che il Tribunale aveva :

i) dichiarato la carenza della titolarità della Ca.Bim. s.r.l., intervenuta nel giudizio quale ex soci o unico della estinta Pronto Profilo s.r.l. ; ii) respinto l e domand e riconvenzionali di ripetizione di indebito formulat e dalla banca nei confronti di quest’ultimain ragione della sua cancellazione dal registro delle imprese con bilancio di liquidazione privo di attivo, nonché nei confronti delle altre società attriciin ragione della validità dei contestati contratti in esecuzione del quale i contestati paga menti erano stati effettuati; iii) accolto parzialmente la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme anticipate a titolo fiduciario alle società attrici;iv) accolto la domanda risarcitoria delle attrici, con esclusione di quella della Pronto Profilo s.r.l. in quanto estinta e di quella relativa al danno all’immagine e alla perdita di produzione; -il ricorso è affidato a un motiv o ; -resiste con controricorso la Santander Consumer Bank s.p.a.; -si costituisce, altresì, in giudizio il Fallimento della Finrama s.r.l., nelle more sopravenuto; -la Santander Consumer Bank s.p.a. e il Fallimento della Finrama s.r.l. depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - deve preliminarmente osservarsi che la costituzione in giudizio del Fallimento della Finrama s.r.l.si atteggia quale intervento nel giudizio di cassazione, adesivo alle difese svolte dalla società, che, in quanto successivo alla notificazione ed al deposito del ricorsoper cassazione, non è ammissibile, avuto riguardo all'impulso di ufficio che contraddistingue il giudizio di legittimità, il quale esclude l'operatività dell'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall'art. 299 e ss. cod. proc. civ., con la conseguenza che, restando irrilevanti i mutamenti intervenuti nella capacità di stare in giudizio di una delleparti e non essendo ipotizzabili gli adempimenti di cui all'art. 302 cod. proc.civ., il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogodel fallito (cfr.

Cass. 12 febbraio 2021, n. 3630; Cass.19 marzo 2014, n. 6329) ; - ci ò posto, con l’unico motivo la ricorrent e denuncia la violazione dell’art. 2495 cod. civ., per aver la sentenza impugnata escluso che Ca.Bim. s.r.l. – e per essa, l’odierna ricorrente, quale società incorporante –nella titolarità dei crediti della Pronto Portfolio s.r.l., da questa azionati in giudizio; -il motivo è inammissibile; - la Corte di appello ha argomentato la sua decisione richiamando i principi affermati da questa Corte con la pronuncia, resa a Sezioni unite, n. 6070 del 12 marzo 2013, secondo cui «Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003,qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) … b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società viabbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo»; -conseguentemente, applicando tali principi ha escluso la rilevanza del fenomeno successorio sul fondamento della prevalente e dirimente osservazione che l'oggetto della controversia riguardava non diritti, ma mere pretese, sia pure azionabili in giudizio, in relazione alle quali non si era verificato l’invocato fenomeno successorio; - sottolinea, sul punto, a fondamento della qualificazione operata, la verosimile consapevolezza del contenzioso da parte della Ca.Bim. s.r.l., in quanto socio unico della Pronto Portfolio s.r.l., nonché l’apprezzabile lasso temporale intercorso tra la cancellazione della società dal registro delle imprese e la costituzione in giudizio, in prosecuzione, della Ca.Bim. s.r.l., intervenuta solo a seguito del deposito della consulenza tecnica d’ufficio che aveva fatto venir meno l’originaria situazione di incertezza in ordine alla sussistenza del diritto vantato; - la doglianza in esame non critica specificamente siffatta argomentazione, omettendo di prendere in esame la distinzione operata dalla Corte di appello tra beni e diritti non inseriti nel bilancio di liquidazione e mere pretese; - per le esposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processua li secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, o ltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il