Cassation court dismisses appeal for failing to recognize security right due to mismatched legal title and property description.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Juliet S.p.A. against a bankruptcy court decision denying the recognition of a security interest. The lower court found that the bank requested a pledge on registered assets, but the underlying private document actually constituted a special privilege on unregistered or different movable assets. The court ruled that the judge correctly refused to substitute the requested legal title with a different one based on the same document, as this would violate the principle of correspondence between the claim and the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 93 comma 3 l. fall.; Art. 46 TUB: The court must strictly adhere to the specific legal title and property description requested by the party; it cannot officiously substitute a different legal right or reclassify the security interest to one not explicitly demanded, even if the underlying document supports a different type of guarantee.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29527/2018 R.G. proposto da : JULIET SPA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.RE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato MANNOCCHI MASSIMO (MNNMSM56D20H501G) -ricorrente- contro FALLIMENTO CANADOS INTERNATIONAL SRL -intimato- avverso DECRETOdi TRIBUNALE ROMA n. 61500/2015 depositata i l 06/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Juliet S.p.A., non in proprio, ma in nome e per conto di Siena NPL 2018 S.r.l., ricorre per tre mezzi, nei confronti del Fallimento Canados International S.r.l. in liquidazione, contro il decreto del 6 settembre 2018 con cui il Tribunale di Roma ha respinto la sua opposizione allo stato passivo, che, per quanto rileva, aveva denegato il riconoscimento del chiesto privilegio pignoratizio derivante da scrittura privata del 29 marzo 2007 concernente beni di Canados International S.r.l. 2.
― Ha osservato il Tribunale, per quanto interessa: « Con il ricorso ex art. 93 l. fall. … la Banca opponente ha richiesto il riconoscimento del privilegio pignoratizio facendo riferimento all'avvenuta costituzione con scrittura privata del 29.03.2007 autenticata dal Notaio Mariconda di pegno sui beni mobili registrati descritti al punto 2.2. di detta scrittura privata da parte di Canados International S.r.l. Ed invero, a sostegno della propria domanda MPS ha allegato la scrittura privata appena richiamata … nella quale la società poi fallita aveva costituito privilegio speciale a norma dell'art. 46 TUB a garanzia delle obbligazioni restitutorie assunte nei confronti della Banca finanziatrice, su beni non meglio individuati descritti (genericamente) come “impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali, materie prime e, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, merci nonché beni comunque acquisiti a mezzo del finanziamento, crediti anche futuri derivanti dalla vendita dei beni di cui sopra che dovessero sostituire, rimpiazzare od integrare successivamente beni riferibili all'Azienda indicati nel precedente punto, in quanto possano costituire legittimamente beni oggetto del privilegio” La documentazione appena richiamata, che esaurisce il corredo probatorio fondativo dell'invocato riconoscimento della garanzia reale, evidenzia dunque che non vi stata alcuna costituzione di pegno su beni mobili registrati bensì ha avuto luogo la costituzione di privilegio speciale ex art. 46 TUB su beni mobili (non registrati o comunque non tutti registrati), che è garanzia del tutto diversa da quella invocata.
Ora, tenuto conto che l’art. 93 comma terzo l. fall. richiede ai fini del riconoscimento della prelazione l’indicazione del titolo di prelazione nonché la descrizione del bene sul quale si esercita se questa ha carattere speciale è del tutto evidente che la errata indicazione del titolo della prelazione invocata (pegno anziché privilegio speciale ai sensi dell'art. 46 TUB) preclude il riconoscimento della prelazione stessa. A tale considerazione, di per sé esaustiva, occorre aggiungere la constatazione della genericità dell'indicazione dei beni oggetto del privilegio, che di per sé contrasta con il dettato dell'art. 93 comma terzo n. 4 l. fall. la considerazione che il privilegio speciale, costituito con l’atto precedentemente richiamato, avrebbe potuto essere riconosciuto, ove fosse stato richiesto, solo se i beni sui quali esso insisteva fossero stati rinvenuti a individuati in sede fallimentare, condizione che nel caso di specie nonricorre». 3.
― Il Fallimento Canados International S.r.l. in liquidazione non spiega difese. CONSIDERATO CHE 4. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi.
i) PRIMO MOTIVO: Violazione di procedimento con riferimento agli artt. 112 c.p.c., 93 L.F., 115 e 116 c.p.c., 46 T.U.B., 2703 c.C. in relazione allart. 360 1. 4 cp.c. per avere il Tribunale omesso di valutare la documentazione allegata al ricorso ex art. 98 L.F. pur avendone la disponibilità, Con Conseguente mancato riconoscimento del privilegio specialesui beni mobili. ii) SECONDO MOTIVO: Violazione di legge con riferimento all’art. 46 TUB in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere il Tribunale disatteso la norma di legge e di riconoscere il privilegio speciale in considerazione della causa del credito.
Pagg. 19-22 iii) TERZO MOTIVO: Violazione di legge con riferimento all'art. 46 TUB, 2700 c.c, 115 e 116 cp.c., in relazione allart. 360 1. 3 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto ingiustamente generica l'indicazione dei beni oggetto del privilegio. 5. ― Il ricorso va respinto. 5.1. ― Il primo mezzo è infondato. Al di là delle norme richiamate in rubrica, e nel corpo stesso del motivo, esso addebita al giudice di merito di aver violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ora, la denuncia di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato non coglie affatto nel segno.
Non ha bisogno di essere rammentato che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. 19 giugno 2004, n. 11455;
Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868). Nel caso di specie, il giudice di merito ha preso atto che la società in quella sede opponente aveva fatto valere la prelazione fondata su un pegno costituito su determinati beni a mezzo della scrittura privata poc’anzi richiamata, ed ha verificato che detta scrittura aveva invece ad oggetto tutt’altro, e cioè un privilegio speciale su beni per di più almeno in parte diversi: di guisa che la domanda così come formulata non poteva certo essere accolta, risultando dalla stessa documentazione prodotta totalmente priva di fondamento.
A fronte di ciò, la ricorrente pretenderebbe che il Tribunale, invece di stare alla domanda proposta, ne avesse accolta un’altra, tutt’affatto diversa per causa petendi e petitum : quella di riconoscimento del privilegio speciale di cui all’articolo 46 del testo unico bancario su determinati beni, quantunque il preteso titolare del titolo prelatizio avesse chiesto il riconoscimento della prelazione pignoratizia in forza di una scrittura privata riferita ad altri beni. Ciò perché, a dire della ricorrente, in tal senso avrebbe dovuto essere intesa la reale sua volontà.
Ma se il giudice di merito avesse fatto ciò, allora sì avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, tenuto conto che l’accoglimento non avrebbe comportato una semplice riqualificazione della medesima situazione sostanziale, ma, per l’appunto, l’officiosa sostituzione del bene giuridico domandato con altro del tutto diverso perché fondato su un diverso titolo. Né può condividersi l’assunto della stessa ricorrente secondo cui non vi sarebbe stato in effetti alcun dubbio sulla «volontà dell’istante di ottenere l’ammissione in grado privilegiato ex art. 46 TUB », giacché, come è ovvio, il giudice deve stare alla volontà che emerge dall’atto, non a quella, plausibile o meno che sia, che l’interessato non abbia poi inteso o non abbia saputo tradurre in domanda giudiziale.
Privo di pertinenza al caso, poi, è l’assunto secondo cui il giudice non avrebbe esaminato la documentazione prodotta: l’ha invece debitamente esaminata, per quanto rilevante, proprio al fine di prendere atto che la domanda di riconoscimento del rango pignoratizio non aveva alcun fondamento. 5.2. ― Il secondo mezzo è parimenti infondato. In esso si pone in breve in evidenza come il privilegio di cui al citato articolo 46 sorga ex lege: la qual cosa non rileva affatto, giacché ciò che è in discussione non è se la banca fosse o non fosse titolare del privilegio, ma, a monte, se avesse formulato, il che è stato correttamente escluso, la relativa domanda. 5.3.
― Il terzo mezzo è inammiss ibile. Il giudice di merito ha correttamente osservato che la ratio decidendi già esaminata al § 5.1., come in effetti è, era già di per sé idonea a sostenere la decisione adottata, sicché gli ulteriori argomenti riguardanti l’identificazione dei beni devono ritenersi svolti ad abundantiam. 6. ― Nulla per le spese . Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI rigetta il ricorso, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorr