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Ordinanza — n. 13002/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to applicant's withdrawal, declaring proceedings extinguished under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13002/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished because the applicant formally withdrew the appeal. The Ministry of the Interior did not appear, and the court noted the withdrawal without further examination. Consequently, no ruling on litigation costs was necessary as the case ended by the party's own action.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws the appeal, the proceedings are extinguished without further examination of the merits or costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings civil procedure code lack of opposition no costs ruling protezione internazionale procedura civile internazionale domanda d'asilo dall'Iraq

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
RILEVATO - che la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; -che non si è costituito il Ministero intimato; - che il giudizio va dichi arato estinto, ai sensi degli art. 390 e 391 cod.
Art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378
Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord.
Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971
7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n.
Cass., ord. 5 maggio 2011, n. 9857
Cass., ord. 15 ottobre 2009, n. 21894
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26656/2020 R.G. proposto da : IDRISS HALID, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BERTONCINI CRISTIANO (BRTCST72T24E372B) -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO (ADS80224030587) -resistente- avverso DECRETO di TRIBUNALE L'AQUILA n. 18/2019 depositat o i l 15/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. RILEVATO - che la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; -che non si è costituito il Ministero intimato; - che il giudizio va dichi arato estinto, ai sensi degli art. 390 e 391 cod. proc. civ., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009, n. 21894); -che non occorre provvedere sulle spese di lite;

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto. Così deciso in Roma, nella came