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Ordinanza — n. 12988/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against first instance judgment regarding expert valuation of Libyan property losses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12988/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Ministry of Economy and Finance appealed a first-instance judgment awarding compensation for Libyan property losses, arguing the lower court erred by not addressing late expert report criticisms. The court held that such critical observations, not challenging the expert's validity but questioning their reliability, are admissible even in the final pleading. Consequently, the appeal was allowed, and the case was remanded to the Court of Appeal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 329 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 195 c.p.c.: Criticisms regarding the reliability and valuation of an expert report, even if raised late in the proceedings, are admissible as defensive arguments and do not constitute a nullity if they do not challenge the expert's procedural validity.

Parole chiave

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expert report admissibility Libyan property compensation final pleading arguments valuation reliability remand for retrial indennizzo pecuniario indennità di patrocinio assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 329 c.p.c.
RITENUTO CHE Con il primo motivo parte ricorrente denuncia il vizio di nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 329 c.p.c., nonché con riferimento all'art.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
329 c.p.c., nonché con riferimento all'art. 360, c.
Art. 195 c.p.c.
69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non Si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art.
Art. 175 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
Art. 157 c.p.c.
art. 329 c.p
RITENUTO CHE Con il primo motivo parte ricorrente denuncia il vizio di nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 329 c.p.c., nonché con riferimento all'art.
art. 112 c.p
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., con riferimento all'art.
art. 195 c.p
69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non Si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art.
art. 175 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U. 5624/2022
156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello (Cass., S.U. 5624/2022).
Cass., S.U. 1990/2020
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Testo completo

sul ricorso 14974/2016 proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappres., elettivamente domiciliata in Roma, presso l'Avvocatura dello Stato che lo rappres. e difende; -Ricorrente - -contro- Achille, Francesca Paola e Francesco Fontana, in proprio e quali eredi di Anna Ponte; Antonino e Gabriella Perrera, Maria Tasquier, quali eredi di Rosa Stabile, elett.te domic. presso l'avv. Maurizio Paolino, dal quale sono rappres. e difesi, con procure speciali in calce al controricorso; -Controricorrenti- avverso la sentenza n. 2954/2016 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, pubblicata 1"11.5.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Cons. rel., dott.

CAIAZZO ROSARIO. RILEVATO CHE Con sentenza n.18255/2010 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze da Rosa Stabile, Anna Ponte, Francesca Fontana, Francesco Fontana e Achille Fontana, diretta ad ottenere il residuo indennizzo spettante per la perdita di beni in Libia ai sensi delle leggi 1066/1971, 16/1980, 135/1985, 98/1994 e 7/2009 e condannava il Ministero dell'Economia e Finanze al pagamento della somma di €389.643,06 in favore di Rosa Stabile, della somma di € 259.762,04 in favore di Anna Ponte e della somma di € 173.174,69 per ciascuno in favore di Francesca Fontana, Francesco Fontana e Achille Fontana, oltre interessi al saggio legale e maggior danno da svalutazione ex art. 1224 secondo comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.

Con sentenza n. 2954/2016 depositata 1'11.5.2016, la Corte d'Appello di Roma rigettò l'appello proposto dal Ministero dell'Economia e Finanze avverso la citata sentenza, osservando che: la sentenza impugnata non poteva essere censurata per aver aderito alla c.t.u. e per non aver tenuto in considerazione le note critiche dell'Amministrazione, atteso che il primo giudice correttamente non le aveva esaminate perché espresse solo in comparsa conclusionale e, quindi, da ritenersi tardive ed inammissibili. Avverso questa sentenza il Ministero dell'Economia e Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria, resistito con controricorso dai controricorrenti in epigrafe indicati, quali successori a titolo universale dei rispettivi danti causa.

Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis, c. 1, cod. proc. civ. Le parti controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. RITENUTO CHE Con il primo motivo parte ricorrente denuncia il vizio di nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 329 c.p.c., nonché con riferimento all'art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c., deducendo che la Corte d'Appello ha, sostanzialmente, ritenuto che la mancata tempestiva critica alla C.T.U. nel corso del giudizio di primo grado impedisca alla parte di contestare la sentenza di primo grado fondata sulla medesima C.T.U.

In tal modo, il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello ha ravvisato una forma di acquiescenza (poiché la critica alla C.T.U. di primo grado era stata svolta solo in comparsa conclusionale) non prevista dalla legge ed invece, a norma dell'art. 329 c.p.c., l'acquiescenza deve risultare "da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge". Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., con riferimento all'art. 360, I comma, n. 4 c.p.c., in particolare dolendosi dell'omessa pronuncia, da parte della Corte di merito, in ordine alle numerose contestazioni sollevate dal Ministero, le cui parti di rilevanza riporta nel testo del ricorso, concernenti la valutazione dei terreni, degli immobili, dell'avviamento commerciale (cfr. da pag. 5 a pag.14 del ricorso), nessuna delle quali esaminata.

Con ordinanza interlocutoria del 20.10.2021, la Cassazione ha rilevato che il primo motivo riguardava una questione di massima di particolare importanza (contestazione degli esiti della C.T.U. svolta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale) che era stata sottoposta all'esame delle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione civile n. 1990 del 2020 (RGN 30254 del 2017), sicché appariva opportuno il rinvio a nuovo ruolo del ricorso in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite. I due motivi — da esaminarsi congiuntamente — sono fondati.

Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt.156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla I. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non Si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c,, abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello (Cass., S.U. 5624/2022).

Nella specie, i rilievi critici alla c.t.u. — svolti dal MEF nella comparsa conclusionale — non concernevano eccezioni di nullità della consulenza, ma si riferivano esclusivamente all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u., perfettamente ammissibili in comparsa conclusionale, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello. Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i due motivi del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine al regime delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella came