Italian Court dismisses appeal due to missing lawyer's certification of power of attorney date. The appeal is inadmissible because the lawyer failed to certify the power of attorney was issued after the administrative decree was communicated, as required by law. The court applies binding precedent to declare the appeal inadmissible for this procedural defect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer failed to certify that the power of attorney was issued after the administrative decree was communicated. The appellant submitted a special power of attorney lacking the mandatory certification of its issuance date relative to the decree's communication. The court ruled that this specific certification requirement, established by binding precedent, renders the appeal inadmissible without addressing the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008; The special power of attorney for cassation appeals requires explicit certification by the lawyer that it was issued after the communication of the challenged administrative act, and failure to provide this certification renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21942/2020 R.G. proposto da : DIALLO SEYDOU, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNALORO GIOVANNI (NNLGNN66P23B429M) -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO (ADS80224030587) -resistente- avverso DECRETO di TRIBUNALE PALERMO n. 8854/2019 depositatoi l 14/07/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. RILEVATO -che il ricorso è inammissibile per difetto di procura; - che, invero, il ricorso è stato presentato in virtù di una procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta all’atto, priva della certificazione della data in cui la stessa è stata conferita; -che l’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, introdotto dal d.l. n. 13 del 2017 ed applicabile al caso di specie, prevede tuttavia che la procura sia conferita in data successiva alla comunicazione del decreto e che ciò il difensore certifichi; -che, al riguardo, sono intervenute le Sezioni unite della Corte che, con sentenza del 1° giugno 2021, n. 15177, hanno sancito i seguenti principî di diritto:
«L’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che “ La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»;
«La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente»; - che, facendo applicazione di essi, il ricorso è inammissibile, non contenendo esso nessuna espressione da cui risulti che il difensore abbia certificato quanto richiesto; - che non occorre provvedere sulle spese, i n difetto di costituzione dell’Amministrazione; - che ne segue il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono i presupposti per il pagamento del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovut