Cassation court dismisses appeal against bankruptcy court rejection of preventive agreement due to subsequent bankruptcy declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the debtor company had already been declared bankrupt by a separate court decision. The appellant argued that the bankruptcy declaration did not automatically invalidate the pending preventive agreement homologation proceedings. The court ruled that the subsequent bankruptcy judgment precludes any independent challenge to the preventive agreement, rendering the entire separate homologation judgment procedurally impossible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 183 l. fall.; Art. 163 l. fall.: A subsequent declaration of bankruptcy renders any independent appeal against the rejection of a preventive agreement inadmissible and the separate homologation judgment improcedibile.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ERTO PAZZI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 10269/2018proposto da: F2M CONFEZIONI s.r.l., i n p ersona del legale rappresentante pro - tempore,elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avv . Nerio Zuccaccia,che la rappresenta e difende , con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- COMMISSARIO GIUDIZIALE del CONCORDATO PREVENTIVO della F2M CONFEZIONI s.r.l. , in persona della dott.sa Alessandra Restucci , elett.te domic. in Roma,presso l’avv. Alberto Maria Papadia, rappres. e difeso dall’avv. Tiziana Stemperini, con procura speciale a margine del controricorso; -Controricorrente- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE- I.N.P.S. - in persona del legale rappres. p.t.;AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappres. p.t.;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTED’APPELLO DI PERUGIA; -intimati- avverso il decreto n. 335 /20 17 , della Corte d’appello di Perugia , depositatoil 26/9/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE La Corte d’appello di Perugia, con decreto del 26.9.17, ha respinto il reclamo ex art. 183 l. fall. avanzato da F2M Confezioni srl contro il decreto col quale il Tribunale di Spoleto aveva rigettato , per “inammissibilità sopravvenuta”, la domanda di omologazione del concordato preventivo proposto dalla società e approvato dalla maggioranza dei creditori, c on l’o pposizione di INPS e Agenzia delle Entrate, eaveva revoca to l ’ ammissione al concordato della proponente per il mancato deposito, entro il termine assegnato dal G.D., della somma di € 100.000 richiesta in via integrativa per far fronte alle spese della procedura.
La corte del meritoha osserva to : i)che in sede di giudizio ex art. 180 l.fall. il tribunale, verificato il venir meno di una delle condizioni di ammissibilità del concordato, è tenuto a respingere la domanda di omologazione senza necessità di provvedere all’apertura di un sub- procedimento per la revoca ai sensi dell’art. 173 l.fall.;ii) che il termine per il deposito in cancelleria della somma determinata dal G.D. a titolo anticipo sulle spese dell’intera proceduraè perentorio. Il decreto è stato impugnato da F2M Confezioni s.r.l. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il Commissario giudiziale del concordato F2M Confezioni s.r.l., al quale era stato notificato anche il reclamo.Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 173, c.1 e 2, l.f., per aver la corte d’appelloritenuto che, nel caso concreto, potesse essere pronunciata la revoca del concordato senza promuovere officiosamente il procedimento di cui alla suddetta norma, con conseguente lesione del diritto alla difesa e al contraddittorio della ricorrente, a nulla rilevando la sua presenza all’udienza di omologa. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 163 l.f., nonché carenza ed illogicità della motivazione, per aver la corte d’appello ritenuto perentorio il termine fissato per l’integrazione del fondo-spese.
Va preliminarmente rilevata l‘inammissibilità del controricorso depositato dal Commissario giudiziale, il quale , pur dovendo partecipare al giudizio di omologazione attraverso la comparazione all’udienza camerale, la costituzionee il deposito di un parere motivato, e pur essendo destinatario della comunicazione del decreto conclusivo (perché possa darne notizia ai creditori) conserva la posizione giuridica di ausiliario del giudice e non diviene parte in senso sostanziale, non essendo portatore di specifici interessi da far valere in sede giurisdizionale, in nome proprio o in veste di sostituto processuale della massa dei creditori, con la conseguenza che non è abilitato all’esercizio di azioni ed è privo della legittimazione a proporre ricorso o controricorso(cfr.
Cass. nn. 16562/021, 40483/021). Va tuttavia preso atto che, come documentato dal Commissario in sede di deposito della memoria ex art. 378 c.p.c., con sentenza del 14.9.18, il Tribunaledi Spoleto ha dichiarato il f allimento d i F2M Confezioni s.r.l. Pertanto - in applicazione del principio secondo cui l a sopravvenuta dichiarazione del fallimento comporta l’inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazionedel concordato preventivo e, comunque, l'improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso, perché l’eventuale giudizio di reclamo ex ar t. 18 l.fall. assorbe l’intera controversia relativa alla crisi dell’impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato (Cass., SU, n.9146/17; n. 33619/21)- il ricorso va dichiarato i nammissibile.
Nulla per le spese, stante l’inammissibilità del controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara i nammissibile il ricorso e inammissibile il controricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso artic