Italian expulsion appeal dismissed as inadmissible due to mixed grounds and lack of defensive activity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the expulsion order inadmissible without ruling on costs. The applicant argued for new sentencing benefits and social reintegration, but the court found the appeal mixed multiple distinct grievances into a single, non-congruent argument. Consequently, the court rejected the claim because the lower judge had already comprehensively evaluated the applicant's dangerous conduct and the limited impact of the new benefits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 d.lgs. n. 287/98; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it mixes distinct grounds of review without treating them separately, thereby failing to meet the requirement of congruence with the decision under attack.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
generale dell’anno 2021,proposto da Hossain Alì, nato in Bangladesh l’1 novembre 1985, rappresentato e difes o , giusta procura in atti, dall’avv.Riccardo Lottini, presso lo studio del quale in Grosseto, alla via Giosuè Carducci, n. 73, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro Prefettura della Provincia di Belluno -intimata- per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pace di Bellunon. 40/21, depositata in data 8 giugno 2021 ; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 1 marzo 2023 dal consigliere Angelina- MariaPerrino.
Rilevato che: -è impugnata l’ordinanza con la quale il giudice di pace di Belluno ha rigettato il ricorso contro il Oggetto: Espulsione - Impugnazione.RG n. 28422/21 Angelina-Maria Perrino estensore decreto di espulsione emesso nei confronti del cittadino bangladese Hossain Alì, affermandone la pericolosità sociale in base alla complessiva condotta tenuta sin dal suo arrivo in Italia, culminata in una condanna per tentato omicidio e segnata da altra condanna per resistenza a pubblico ufficiale, ritenuta permanente anche dal tribunale di sorveglianza, che si era pronunciato circa un anno prima dell’espulsione, a nulla rilevando il breve percorso di reinserimento, per la durata di tre mesi, in regine di detenzione domiciliare, per accedere al programma “Esodo”; - il ricorso è articolato in un unico motivo , cui la prefettura non replica.
Considerato che: - - col ricorso il ricorrente lamenta al contempo la violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 287/98, nonché l’omesso esame di fatti decisivi sopravvenuti alla valutazione del tribunale di sorveglianza valorizzata dall’ordinanza impugnata, dati dal riconoscimento di benefici penitenziari consistenti nella liberazione anticipata di 335 giorni e nell’esito positivo del percorso di reinserimento socio-lavorativo svolto con l’adesione al programma Esodus; - di là dal profilo d’inammissibilità dato dalla commistione di diverse censure, non partitamente trattate, il motivo è comunque inammissibile, perché non congruente col contenuto della decisione, e volto a sovrapporre alla lettura del giudice di pace la diversa lettura proposta; - contrariamente a quanto si assume in ricorso, difatti, il giudice di pace non ha posto a fondamento soltanto la valutazione del tribunale di sorveglianza, ma ha valutato l’intero dispiegarsi della condotta del cittadino straniero sin dal suo ingresso in Italia, costantemente contrassegnata da insofferenza alle regole e violenza, posto che, si sottolinea in ordinanza, egli ha riportato dapprima una condanna per inosservanza di ordine del RG n. 28422/21 Angelina-Maria Perrino estensore questore, poi la citata condanna per tentato omicidio, e poi un’ulteriore condanna per resistenza a pubblico ufficiale; - in questo contesto il giudice di pace, diversamente da quanto si assume in ricorso, non ha affatto ascritto rilievo alla denuncia per rissa nel carcere, in quanto ha fatto leva sulla pendenza, all’epoca della decisione, delle indagini preliminari, e ha espressamente valutato la rilevanza della concessione del beneficio penitenziario e dell’esito del percorso socio-lavorativo, del quale ha circoscritto la rilevanza, perché di durata assai contenuta e con un risultato che ha ritenuto ininfluente; - l ’unico fatto non espressamente considerato sta nella disponibilità rappresentata dal ricorrente di un potenziale datore di lavoro ad assumerlo; ma si tratta di fatto non decisivo, proprio perché potenziale, e comunque inidoneo, anche per la prospettazione in chiave ipotetica, a scardinare le valutazioni compiute; - il ricorso è inammissibile , senza pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva.Né ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorso esente.
Per questi motivi la Cortedichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il1° marzo 2023