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Ordinanza — n. 12902/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to notify opposing parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12902/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing was not properly notified to the opposing parties. Saidykhan Ousman challenged expulsion orders against the Prefecture and Ministry of Interior, arguing violations of prison regulations and insufficient reasoning. The court rejected the claim solely on procedural grounds, ruling that the lack of notification rendered the appeal invalid regardless of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it has not been duly notified to the opposing parties, as notification is a mandatory prerequisite for the exercise of the right of appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal failure to notify procedural defect Cassation procedure expulsion order espulsione nel diritto degli stranieri espulsione prefettizia sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30349 R.G. anno 2021 proposto da: Saidykhan Ousman , rappresentat o e difeso dall’avvocato Roberto Gambino; ricorrente contro Prefetto della Provincia di Agrigento e Ministero dell’interno; non intimati avverso l’ordinanza n. 760/2021 del Giudice di pace di Agrigento , depositatail 27 ottobre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 marzo 2023dal consigliere relatore Massimo Falabella. Sez. I–RG 303 49 /2021 camera di consiglio1.3.2023 FATTI DI CAUSA 1.

― E’ impugnato per cassazione il provvedimento con cui il Giudice di pace di Agrigentoha respinto il ricorso proposto da Saidykhan Ousman; con tale ricorso è stata proposta opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione e il decreto questorile di respingimento con accompagnamento alla frontiera dispost i in danno del detto Saidykhanin data 19 settembre 2021. 2. ― Il ricorso si fonda su due motivi . RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 47 dell’ord. penitenziario, in relazioneagli artt. 13, 14, 15 e 16 d.lgs. n. 286/1998.

Il secondo, svolto unitamente al primo, denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. 2. ─ Il ricorso è inammissibile, dal momento che non è stato notificato alle controparti. 3. ─ Nulla è da statuire in punto di spese processuali, posto che il giudizio è stato partecipato dal solo ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma