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Ordinanza — n. 12886/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against deportation detention order due to lack of procedural defect. Johnson Chibona's claim of missing expulsion documents is rejected as irrelevant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12886/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Johnson Chibona's appeal against a peace judge's confirmation of his detention at a repatriation center. The appellant argued that the police failed to transmit prior expulsion documents to the judge, violating immigration procedures. The court rejected this claim because the necessary expulsion decree was actually present in the file and had been transmitted within the legal timeframe, rendering the alleged omission non-existent.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 3, D.Lgs. 286/98; Art. 360, n. 3, c.p.c.: The court holds that a detention order is valid if the competent authority transmits the relevant expulsion decree within the statutory forty-eight hour period, and the absence of a specific document cited by the appellant does not constitute a procedural defect if the required file was already available.

Parole chiave

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deportation detention procedural defect immigration law peace judge transmission of acts restrizione di libertà allontanamento nonostante motivi di salute diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 3, D.Lgs. 286/98
in relazione all’art. 14, c.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
― L’unico mezzo denuncia: « violazione dell'art. 360, n.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13616/2022 R.G. proposto da : JOHNSON CHIBONA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CASALE STROZZI 31 SC/B INT/1, presso lo studio dell’avvocato BARBERIO LAURA (BRBLRA78E50G337F) rappresentato e difeso dall'avvocato VEGLIO MAURIZIO (VGLMRZ74H02L219Q) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTORE PROVINCIA TORINO -intimati- avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE TORINO n. 14865/2021 depositata il17/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO.

RILEVATO CHE 1. ― JOHNSON Chibona ricorre per un mezzo, nei confronti del Questore della Provincia di Torino, nonché del Ministero dell’Interno, contro il decreto del Giudice di Pace di Torino in data 17 novembre 2021, di convalida del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino. 2. ― L’amministrazione intimata non spiega difese. CONSIDERATO CHE 3. ― L’unico mezzo denuncia: « violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione all’art. 14, c. 3, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE – mancata trasmissione degli atti relativi alla procedura di espulsione dello straniero da parte della Questura al Giudice di Pace –omesso esame della legittimità dei provvedimenti presupposti».

RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso va respinto. In esso si osserva quanto segue: «Nel corso dell’udienza di convalida la difesa del ricorrente denunciava la mancata trasmissione degli atti relativi alla procedura di espulsione – in particolare del decreto di espulsione del Prefetto di Perugia del 23 aprile 2019 – chiedendone l’esibizione “al fine di verificare la legittimità della procedura”, poiché in assenza del documento menzionato il Giudice di prime cure non avrebbe potuto esercitare il proprio sindacato». Orbene, il terzo comma dell’articolo 14 del testo unico immigrazione stabilisce che:

«Il Questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento». Nel caso di specie è in atti, ed era stato trasmesso al GdP, il decreto di espulsione del 26 ottobre 2020 (consegnato in copia all’interessato il 13 novembre 2021), con il pedissequo ordine di trattenimento del Questore di Perugia del 13 novembre 2021, notificato all’interessato alle 10,45 del successivo 14 novembre ed inoltrato al GdP il 15 novembre alle ore 16,37, ordine di trattenimento che il GdP ha convalidato.

Il GdP ha dunque deciso avendo ricevuto copia degli atti, e dunque nel pieno rispetto della disposizione citata, mentre il ricorrente lamenta la mancata esibizione di un precedente provvedimento di espulsione, provvedimento che il JOHNSON Chibona ha da un lato riconosciuto esservi stato, e dall’altro lato non ha neppure identificato negli estremi, non sapendo neanche precisare se lo avesse impugnato o meno, sicché un accertamento del GdP al riguardo non eraneanche fattibile. 5. ― Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificat