Ordinanza Interlocutoria — n. 12828/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 11736-2018proposto da: FALLIMENTO GOZZO IMPIANTI S.P.A., rappresentat o e difes o dall’Avvocato ANDREA C. GROSSO per procura in calce a l ricorso; -ricorrente - contro INTESA SANPAOLOS.P.A., rappresentata e difes a dall ’ Avvocato FEDERICO TORCHIOper procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 155 /20 1 8 del TRIBUNALE DI TORINO , depositatoil 15/3/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 / 3 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; rilevato che: - i l tribunale, con il decreto in epigrafe, in accoglimento dell’opposizioneproposta, ha, per quanto ancora rileva, ammesso l’Intesa Sanpaolo s.p.a. allo stato passivo del Fallimento della Gozzo Impianti s.p.a. per il credito dalla stessa vantato, pari alla somma complessiva di €. 9.256.143,69, al Ric. 2018n. 1 1 736 - Sez. 1 - CC del 6 marzo 20 2 3 netto del saldo attivo di due conti correnti, pari alla somma complessiva di €. 2.336.704,37, in quanto oggetto di compensazione a norma degli artt. 56 l.fall. e 1853 c.c. , della quale ha espressamente accertato la legittimità; -il tribunale, in particolare, ha ritenuto che non fosse rilevante il fatto impeditivo eccepito dal Fallimento, e cioè che il saldo attivo del conto corrente n. 15742, pari ad €. 2.236.235,18, era gravato, alla data delfallimento, da pegno regolare (a garanzia di fideiussioni rilasciate dalla banca nell’interesse della società fallita per l’eventuale debito di quest’ultima verso terzi) e che il relativo vincolo(non essendo ancora giunta la dichiarazione di svincolo da parte del terzo contraente della Gozzo Impianti)era cessato solo dopo la sentenza dichiarativa; - s econdo il tri bunale, al contrario, ciò che rileva ai fini dell ’ operatività della compensazione in ambito fallimentare è che, alla data della sentenza dichiarativa, i reciproci crediti siano, come nel caso in esame è rimasto incontestato, già esistenti, rimanendo, invece, irrilevante che, alla medesima data, siano entrambi esigibili, potendo realizzarsi l’effetto compensativo anche successivamente al fallimento, purché i requisiti di esigibilità ricorrano nel momento in cui la compensazione viene operata; considerato che il Fallimento della Gozzo Impianti s.p.a., con ricorso notificato il 13/4/2018, ha chiesto, per un motiv o , la cassazione del decreto , dichiaratamente comunicato il 15/3/2018; ritenuto che la questione posta dal ricorso, e cioè di stabilire se e a quali condizioni il credito della banca verso il correntista poi fallito possa essere compensato,a norma degli artt. 56 l.fall. e 1853 c.c., con il saldo attivo di conto corrente costituito in pegno in favoredella stessa, merita di essere trattata in pubblica udienza.Ric. 2018n. 1 1 736 - Sez. 1 - CC del 6 marzo 20 2 3
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 12828/2023 — snciv · Corte di Cassazione: GROSSO per procura in calce a l ricorso; -ricorrente - contro INTESA SANPAOLOS.P.A., rappresentata e difes a dall ’ Avvocato FEDERICO TORCHIOper procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 155 /20 1 8 del TRIBUNALE DI TORINO , depositatoil 15/3/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 / 3 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; rilevato che: - i l tribunale, con il decreto in epigrafe, in accoglimento dell’opposizioneproposta, ha, per quanto ancora rileva, ammesso l’Intesa Sanpaolo s.p.a. allo stato passivo del Fallimento della Gozzo Impianti s.p.a. per il credito dalla stessa vantato, pari alla somma complessiva di €. 9.256.143,69, al Ric. 2018n. 1 1 736 - Sez. 1 - CC del 6 marzo 20 2 3 netto del saldo attivo di due conti correnti, pari alla somma complessiva di €. 2.336.704,37, in quanto oggetto di compensazione a norma degli artt. 56 l.fall. e 1853 c.c. , della quale ha espressamente accertato la legittimità; -il tribunale, in particolare, ha ritenuto che non fosse rilevante il fatto impeditivo eccepito dal Fallimento, e cioè che il saldo attivo del conto corrente n. 15742, pari ad €. 2.236.235,18, era gravato, alla data delfallimento, da pegno regolare (a garanzia di fideiussioni rilasciate dalla banca nell’interesse della società fallita per l’eventuale debito di quest’ultima verso terzi) e che il relativo vincolo(non essendo ancora giunta la dichiarazione di svincolo da parte del terzo contraente della Gozzo Impianti)era cessato solo dopo la sentenza dichiarativa; - s econdo il tri bunale, al contrario, ciò che rileva ai fini dell ’ operatività della compensazione in ambito fallimentare è che, alla data della sentenza dichiarativa, i reciproci crediti siano, come nel caso in esame è rimasto incontestato, già esistenti, rimanendo, invece, irrilevante che, alla medesima data, siano entrambi esigibili, potendo realizzarsi l’effetto compensativo anche successivamente al fallimento, purché i requisiti di esigibilità ricorrano nel momento in cui la compensazione viene operata; considerato che il Fallimento della Gozzo Impianti s.p.a., con ricorso notificato il 13/4/2018, ha chiesto, per un motiv o , la cassazione del decreto , dichiaratamente comunicato il 15/3/2018; ritenuto che la questione posta dal ricorso, e cioè di stabilire se e a quali condizioni il credito della banca verso il correntista poi fallito possa essere compensato,a norma degli artt. 56 l.fall. e 1853 c.c., con il saldo attivo di conto corrente costituito in pegno in favoredella stessa, merita di essere trattata in pubblica udienza.Ric. 2018n. 1 1 736 - Sez. 1 - CC del 6 marzo 20 2 3
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 11736-2018proposto da: FALLIMENTO GOZZO IMPIANTI S.P.A., rappresentat o e difes o dall’Avvocato ANDREA C. GROSSO per procura in calce a l ricorso; -ricorrente - contro INTESA SANPAOLOS.P.A., rappresentata e difes a dall ’ Avvocato FEDERICO TORCHIOper procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 155 /20 1 8 del TRIBUNALE DI TORINO , depositatoil 15/3/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 / 3 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; rilevato che: - i l tribunale, con il decreto in epigrafe, in accoglimento dell’opposizioneproposta, ha, per quanto ancora rileva, ammesso l’Intesa Sanpaolo s.p.a. allo stato passivo del Fallimento della Gozzo Impianti s.p.a. per il credito dalla stessa vantato, pari alla somma complessiva di €. 9.256.143,69, al Ric. 2018n. 1 1 736 - Sez. 1 - CC del 6 marzo 20 2 3 netto del saldo attivo di due conti correnti, pari alla somma complessiva di €. 2.336.704,37, in quanto oggetto di compensazione a norma degli artt. 56 l.fall. e 1853 c.c. , della quale ha espressamente accertato la legittimità; -il tribunale, in particolare, ha ritenuto che non fosse rilevante il fatto impeditivo eccepito dal Fallimento, e cioè che il saldo attivo del conto corrente n. 15742, pari ad €. 2.236.235,18, era gravato, alla data delfallimento, da pegno regolare (a garanzia di fideiussioni rilasciate dalla banca nell’interesse della società fallita per l’eventuale debito di quest’ultima verso terzi) e che il relativo vincolo(non essendo ancora giunta la dichiarazione di svincolo da parte del terzo contraente della Gozzo Impianti)era cessato solo dopo la sentenza dichiarativa; - s econdo il tri bunale, al contrario, ciò che rileva ai fini dell ’ operatività della compensazione in ambito fallimentare è che, alla data della sentenza dichiarativa, i reciproci crediti siano, come nel caso in esame è rimasto incontestato, già esistenti, rimanendo, invece, irrilevante che, alla medesima data, siano entrambi esigibili, potendo realizzarsi l’effetto compensativo anche successivamente al fallimento, purché i requisiti di esigibilità ricorrano nel momento in cui la compensazione viene operata; considerato che il Fallimento della Gozzo Impianti s.p.a., con ricorso notificato il 13/4/2018, ha chiesto, per un motiv o , la cassazione del decreto , dichiaratamente comunicato il 15/3/2018; ritenuto che la questione posta dal ricorso, e cioè di stabilire se e a quali condizioni il credito della banca verso il correntista poi fallito possa essere compensato,a norma degli artt. 56 l.fall. e 1853 c.c., con il saldo attivo di conto corrente costituito in pegno in favoredella stessa, merita di essere trattata in pubblica udienza.Ric. 2018n. 1 1 736 - Sez. 1 - CC del 6 marzo 20 2 3
P.Q.M.
La Corte così provvede: rimette il ricorso alla pubblica udienzae rinvia all’uopo a nuovo ruolo. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della P