Cassation court dismisses appeal on merits but remands case due to apparent lack of reasoning in lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the Bank's appeal on the substantive grounds regarding the validity of the pledge over dematerialized securities. However, the Court found the lower tribunal's decision to be vitiated by an apparent lack of reasoning, as it failed to logically connect its findings to the legal conclusions. Consequently, the appeal was allowed in part, and the contested decree was quashed with remittal to the Tribunal of Fermo for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: A judgment is quashed on appeal if, despite having a written form, it fails to provide a reasoning that allows the parties to understand the basis of the decision, violating the constitutional minimum required for judicial reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21411-2016proposto da: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA SOC. COOP. A R.L., difesa da ll ’ Avvocat o ANNA BEATRICE per procura in calce a l ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO DELLA MARONI F.LLI S.R.L., difeso dall ’ Avvocato PAOLO CEROLINIper procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 4735 /20 1 6 del TRIBUNALE DI FERMO , depositatoil 13/7/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 / 3 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto l’opposizionedella Banca di credito cooperativo Picena soc. coop. a r.l. allo stato passivo del fallimento della Moroni F.lli s.r.l., dichiarato con sentenza del 14/11/2014, confermando il decreto Ric. 2016n. 21411 - Sez. 1 - CC del 6 marzo 20 2 3 con il quale il giudice delegato aveva escluso il privilegio conseguente al pegno costituito in suo favore sul “dossier titoli n. 07/72/01872”in ragione dell’affermata “ invalidità del vincolo pignoratizio per la parte relativa al pegno costituito su strumenti finanziari dematerializzati/titoli obbligazionari, in quanto non costituito nelle forme previste dagli artt. 83 bis ss. del D.Lgs. n. 58 del 1998 con diritto dell’Amministrazione fallimentare alla restituzione dei titoli”. 1.2.
Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che “è del tutto fondata l’eccezione relativa alla mancanza di firma del contratto, irrilevante è la presenza di modulistica; preso di per sé solo l’estratto ex art. 50 TU bancario può costituire al più indizio isolato; del tutto congrue ed ineccepibili sono le osservazioni relative alla costituzione del pegno”. 2.1. La Banca di credito cooperativo Picena soc. coop. a r.l., con ricorso notificato il 1 4 / 9 /20 1 6 , ha chiesto, per tre motivi, la cassazione deldecreto, dichiaratamente comunicato il 15/7/2016. 2.2.
Il fallimento della Moroni F.lli s.r.l. ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Con ilprimo motivo, la banca ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 83 e ss. del d.lgs. n. 58/1998, 99 l.fall. e 4 del d.lgs. n. 170/2004, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha confermato il decreto con il quale il giudice delegato aveva escluso il privilegio conseguente al pegno costituito in suo favore sul “ dossier titoli n. 07/72/01872” in ragione dell’affermata “invalidità del vincolo pignoratizio per la parte relativa al pegno costituito su strumenti finanziari dematerializzati/titoli obbligazionari, in quanto non costituito Ric. 2016n. 21411 - Sez. 1 - CC del 6 marzo 20 2 3 nelle forme previste dagli artt. 83 bis ss. del D.Lgs. n. 58 del 1998 con diritto dell’Amministrazione fallimentare alla restituzione dei titoli”, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, come illustrato nel ricorso in opposizione allo stato passivo e dimostrato con la documentazione prodotta in giudizio,il vincolo pignoratizio sui titoli sottoscritti dalla società poi fallita è sorto nell’integrale rispetto delle previsioni di legge, tra cui l’art. 83 octiesdel d.lgs. n. 58/1998. 3.2.
Risulta, infatti, documentato, ha osservato la ricorrente, che: - il pegn o è stato costituit o con atto scritto del 30/11/2010e munito di data certa ; - il vincolo è stato registrato suun apposito conto tenuto dalla banca, e cioè il conto deposito intestato alla concedente e identificato con iln. 07/72/1872; - tale conto, come emerge dal relativo contratto, è stato dichiaratamente acceso in funzione della “costituzione in pegno di titoli e valori” e ris ulta espressamente richiamato tanto nell’atto di costituzione del pegno, quanto nel successivo atto integrativo dell ’ 8/8/2011 ; - la banca ha provveduto all’annotazione su tale conto sia dei titoli costituiti in pegno, sia dei titoli registrati in sostituzione o in integrazione degli stessi, dando conto delle relative operazioni con la trasmissione periodica degli estratti conto. 3.3.
Né, per contro, rileva, ha aggiunto la banca, il fatto, dedotto dalla curatela, per cui l’atto di costituzione del conto a garanzia n. 07/72/1872 è privod ella sottoscrizione della banca e della data certa anteriore al fallimento, poiché, da un lato, per ciò che riguarda la data certa, il rapporto n. 07/72/1872risulta espressamente richiamato tanto nell’atto di costituzione del pegno, quanto nel successivo atto integrativo, e, dall’altro, per ciò che riguarda la sottoscrizione della banca, l’atto in questione rappresenta un’integrazione/appendice contrattuale del ben più Ric. 2016n. 21411 - Sez. 1 - CC del 6 marzo 20 2 3 ampio “contratto quadro” e contiene, oltre all’indicazione del mittente, e cioè la banca,che l ’ ha predisposto, anche quella del destinatario, e cioè il cliente, con la relativa sottoscrizione.
Del resto, la dichiarazione della volontà di avvalersi della scrittura privata da parte del contraente che non l’abbia sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione anche quando non avvenga in sede giudiziale. 3.4. L’atto di costituzione del pegno, infine, ha concluso la ricorrente, identifica esattamente i titoli/valori oggetto del pegno, riportando non solo il conto n. 07/72/01872 ma anche il dettaglio, con l ’ indicazione espressa del valore nominale de gli strumenti finanziari vincolati, e consente, in ossequio al principio di rotatività del conto, la sostituzione dei titoli in garanzia. 3.5.
Con il secondo motivo, la banca ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 99 l.fall. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, con motivazione apodittica, ha confermato il decreto con il quale il giudice delegato aveva escluso il privilegio conseguente al pegno costituito in suo favore sul “dossier titoli n. 07/72/01872” in ragione dell’affermata “invalidità del vincolo pignoratizio per la parte relativa al pegno costituito su strumenti finanziari dematerializzati/titoli obbligazionari, in quanto non costituito nelle forme previste dagli artt. 83 bis ss. del D.Lgs. n. 58 del 1998 con diritto dell’Amministrazione fallimentare alla restituzione dei titoli”, senza, tuttavia, considerare che la banca, a fronte della valida costituzione del pegno, aveva inequivocamente fornito la prova del privilegio invocato. 3.6.
Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo. Il tribunale, infatti, ha, come visto, escluso il privilegio Ric. 2016n. 21411 - Sez. 1 - CC del 6 marzo 20 2 3 vantato dalla banca sul rilievo che “è del tutto fondata l’eccezione relativa alla mancanza di firma del contratto, irrilevante è la presenza di modulistica; preso di per sé solo l’estratto ex art. 50 TU bancario può costituire al più indizio isolato; del tutto congrue ed ineccepibili sono le osservazioni relative alla costituzione del pegno”. 3.7. Ritiene la Corte che tale pronuncia, essendosi limitata ad esporre argomentazioni del tutto inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento in ordine ai fatti rilevanti ai fini della decisione, sia, come denunciato dalla ricorrente, del tutto priva di motivazione idonea poiché, al di là della sua esistenza grafica, non consente di comprendere il fondamento della statuizione resa. 3.8.
Ricorre, invero, il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360n. 5 c.p.c., quando la st essa, bench é graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione assunta perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’esattezza e la logicità del ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento così da non attingere la soglia del “ minimo costituzionale” richiesto dall ’ art. 111, comma 6°, Cost. (cfr.
Cass. n. 6758 del 2022 ; Cass. n. 13248 del 2020; Cass. n. 13977del 2 019 ; Cass. n. 9105 del 2017). 3.9. Con il terzo motivo, la banca ricorrente, lamentando la violazione ela falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 99 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda, che la banca aveva proposto con l’opposizione allo stato passivo, di restituzione dei moduli di Ric. 2016n. 21411 - Sez. 1 - CC del 6 marzo 20 2 3 assegno consegnati alla società fallita e dell’apparato/terminale Pos consegnato alla stessa. 3.10.
Il terzo motivo è fondato. Il tribunale, infatti, ha del tutto omesso di pronunciarsi, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla domanda di rivendica che il giudice delegato aveva respinto e che la banca aveva riproposto con l’atto di opposizione allo stato passivo.
4. Il ricorso, nei limiti esposti, dev’essere, quindi,accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Fermo che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il secondo ed il terz o motivo, assorbito il primo; cassa ildecreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Fermo c