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Ordinanza — n. 12721/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding improper set-off of agricultural subsidies and milk levy debts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12721/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to allow the set-off between agricultural subsidies and milk levies. The appellant argued that the opposing credit lacked certainty and that community funds were impignorable, but the court rejected these claims. The court ruled that the opposing credit must be certain for set-off to apply and that specific community regulations do not prevent the deduction of debts from future payments.

Regesto Legislator

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Art. 1243, comma 2, c.c.; Art. 3, comma 5-duodecies, D.L. 182/2005; The opposing credit in an improper set-off must be certain, and community regulations regarding the impignorability of subsidies do not preclude their deduction from future payments to recover overpayments.

Parole chiave

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improper set-off agricultural subsidies milk levy debts certainty of credit community regulations impignorability Cassazione ordinanza credito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 1243, comma 2, c.c.
23225 del 2016) che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del controcredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.;
Art. 3, comma 5-duodecies, del d.l. 182/2005, convertito in legge n. 231/2005
Art. 1246 c.c.
231/2005) e che, comunque, l'art. 1246 c.c. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr.
Regolamento CE n. 1782 del 2003
Regolamento CE n. 595 del 2004
Regolamento CE n. 1663 del 1995
dlgs 165 del 1999
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.7 comma 2 dlgs 165 del 1999 in riferimento all’art.
art. 360 comma 1 nr.3 cpc
art. 1246 c.c
231/2005) e che, comunque, l'art. 1246 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 23225 del 2016
Cass. SU n. 23225 del 2016) che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del controcredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art.
Cass. n. 21646 del 2016
Cass. n. 21646 del 2016, n.
Cass. n. 5024 del 2009
Cass. n. 18498 del 2006
Cass. n. 6214 del 2004
Cass. n. 24325 del 2020
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20379/2017 R.G. proposto da: GIANNICO GIOVANNI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MAGISTRO GIUSEPPE, SALERNO CARMELO; -ricorrente- contro AGEA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difendeope legis; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE SEZ.DIST.DI TARANTOn. 195/2017 depositata i l 30/05/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal Consigliere MARINA MELONI; FATTI DI CAUSA Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato l’ordinanza appellata emessa dal Tribunale di Taranto, che rigettava la domanda di condanna di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ( di seguito per brevità Agea) al pagamento di euro 278.304,28, per capitale oltre interessi, in favore dell'Azienda Agricola di Giannico Giovanni, a titolo di contributi comunitari PAC (politica agricola comune)oltre accessori, riconosciuti, ai sensi del Regolamento CE n. 1782 del 2003.

L'Azienda agricola aveva agito in primo grado per ottenere la somma a titolo di contributo comunitario ma il Tribunale di Taranto aveva respinto la domanda sia per mancanza di prova sulla debenza dei contributi sia per l’operata compensazione con controcredito da parte di Agea. Avverso la ordinanza della Corte di Appello di Lecce propone ricorso per cassazione Giannico Giovanni affidato a quattro motivi. Agea resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.7 comma 2 dlgs 165 del 1999 in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc perché il giudice fonda la compensazione sulla unitarietà del rapporto mentre al contrario non sussiste un unico rapporto che genera i reciproci crediti.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.1243 cc art 11,12 e 14 delle preleggi art.2 dpr 727/1974 in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc per avere i giudici di merito disposto la compensazione tra le somme dovute da AGEA per contributi comunitari e quelle dovute dall'agricoltore per prelievo supplementare quote latte. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc per avere i giudici di merito ritenuto non contestato il credito dell’AGEA.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che l’accertamento del credito Agea spetta al giudice amministrativo. Il ricorso è inammissibile relativamente a tuttii motivi. Premesso che risulta consolidata la giurisprudenza secondo la quale la competenza per l’accertamento del credito Agea spetta al giudice ordinario, nella materia in esame questa Corte ha enunciato il principio secondo cui, in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione Europea (41593/2021).

Ritiene il Collegio di dover dare continuità all’orientamento espresso come sopra riportato. Ciò premesso nel caso in esame il giudice ha accertato l’esistenza del credito di AGEA che pertanto può invocare la compensazione atecnica, diretta ad accertare in via meramente contabile il saldo finale tra le parti. Infatti secondo Cass. n. 41593/2021: “la compensazione impropria o atecnica presuppone pur sempre che il credito opposto sia certo, analogamente alla compensazione propria rispetto alla quale la certezza è presupposto della liquidità (cfr.

Cass. SU n. 23225 del 2016) che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del controcredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.;

c) la verifica della certezza del controcredito è oggetto di accertamento in sede giudiziaria. La prova della certezza del controcredito deve essere fornita dall'ente creditore; al giudice di merito spetta di accertare l'esistenza, se contestata, del controcredito invocato da AGEA, vale a dire la certezza dell'esistenza di quest'ultimo, all'esito di un accertamento dei rapporti di dare e avere risultanti dall'apposito registro, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità; la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale «per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» (art. 3, comma 5- duodecies, del d.l. 182/2005, convertito in legge n. 231/2005) e che, comunque, l'art. 1246 c.c. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr.

Cass. n. 21646 del 2016, n. 5024 del 2009, n. 18498 del 2006, n. 6214 del 2004, richiamate dalla n. 24325 del 2020); l'obiezione secondo cui la compensazione sarebbe astrattamente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie successive alla legge n. 33 del 2009, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, è superabile se si considera che la previsione di tale registro risale al reg. CE n. 1663 del 1995 (in allegato, art.

11) e che la compensazione attuata mediante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del debitore - è implicita nel sistema che impone agli Stati membri di adottare «tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuitoal superamento» (art.17 reg. CE n. 595 del 2004); inoltre, come nella compensazione propria, anche in quella impropria l'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento della liquidazione del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara». Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile alla luce dei principi sopra esposti con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente che si liquidano in euro 2.800,00complessive ivi compresi euro 200,00 per esborsi oltre iva e cap e rimborso spese come per legge. Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa