Cassation court dismisses appeal as withdrawn, declaring proceedings extinguished per Civil Procedure Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by General Trading s.r.l. extinguished following the appellant's formal withdrawal and the respondent's acceptance. The appellant argued for review of the Milan Tribunal's decree, while the respondent conceded the withdrawal's validity. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating the immediate termination of the proceedings without further substantive analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A withdrawal of appeal accepted by the respondent extinguishes the proceedings, requiring the court to declare the case closed without further examination of merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 19750/2021 R.G. proposto da: General Trading s.r.l. in liquidazione,in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ avv ocato Valerio Noventa, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente– contro Pensac International s.r.l. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario pro tempore, rappresentata e difesa da ll’avvocato Giovanni Ruberto, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -controricorrente - avverso il decreto n. 5162/2021 del Tribunale di Milano del 16/6/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 4 maggio 2023 LaPre