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Decreto — n. 12545/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12545/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12545/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11575/2019R.G. proposto da: COMUNE DI BARI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato FABIO CAIAFFA (CFFFBA65L13A662I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUISA AMORUSO (MRSLSU66M41F923M) -ricorrente- contro VILLAGGIO SOS OSTUNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA RANDACCIO N.1, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO MUSA rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMO CAVALLO (CVLGLL68R03G187Q) -controricorrente- nonché contro COMUNE DI TRIGGIANO, elettivamente domiciliato in ROMA V.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12545/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 11575/2019R.G. proposto da: COMUNE DI BARI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato FABIO CAIAFFA (CFFFBA65L13A662I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUISA AMORUSO (MRSLSU66M41F923M) -ricorrente- contro VILLAGGIO SOS OSTUNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA RANDACCIO N.1, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO MUSA rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMO CAVALLO (CVLGLL68R03G187Q) -controricorrente- nonché contro COMUNE DI TRIGGIANO, elettivamente domiciliato in ROMA V.

Parole chiave

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legittimazione per agire in via esecutiva spese d'esecuzione estinzione del debito condanna al pagamento pecuniario opposizione al precetto esecutivo condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
121/2019 emessa da CORTE D'APPELLO LECCE depositata il 04/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11575/2019R.G. proposto da: COMUNE DI BARI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato FABIO CAIAFFA (CFFFBA65L13A662I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUISA AMORUSO (MRSLSU66M41F923M) -ricorrente- contro VILLAGGIO SOS OSTUNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA RANDACCIO N.1, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO MUSA rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMO CAVALLO (CVLGLL68R03G187Q) -controricorrente- nonché contro COMUNE DI TRIGGIANO, elettivamente domiciliato in ROMA V.

OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA ANTEZZA (NTZNTN73C62E038J) rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA ALBERTO CLARIZIO (CLRLLB59L09L571O) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 121/2019 emessa da CORTE D'APPELLO LECCE depositata il 04/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.0 00,00 ( quattro mila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 08/0