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Decreto — n. 12538/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12538/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12538/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10787/2022R.G. proposto da: COMUNE DI MOZZATE, elettivamente domiciliato in LEGNANO CORSO SEMPIONE, presso lo studio dell’avvocato FISCHI ROBERTO (FSCRRT69L19B300J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro F.I.S. FACTORING INVESTIMENTI SERVIZI FINANZIARI SPA IN LIQ. COATTA AMM.VA, elettivamente domiciliato in BERGAMO VIA F. NULLO, 25, C/O DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato DE BIASI GIOVANNI (DBSGNN41A21L736O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE BIASI LUCIANA (DBSLCN80E53A794U) -controricorrente- nonchè contro MOZZATE PATRIMONIO SRL IN FALLIMENTO -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1328/2021 depositata il 21/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12538/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 10787/2022R.G. proposto da: COMUNE DI MOZZATE, elettivamente domiciliato in LEGNANO CORSO SEMPIONE, presso lo studio dell’avvocato FISCHI ROBERTO (FSCRRT69L19B300J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro F.I.S. FACTORING INVESTIMENTI SERVIZI FINANZIARI SPA IN LIQ. COATTA AMM.VA, elettivamente domiciliato in BERGAMO VIA F. NULLO, 25, C/O DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato DE BIASI GIOVANNI (DBSGNN41A21L736O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE BIASI LUCIANA (DBSLCN80E53A794U) -controricorrente- nonchè contro MOZZATE PATRIMONIO SRL IN FALLIMENTO -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1328/2021 depositata il 21/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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versamento dell'anticipo delle spese spese di esecuzione accollo delle spese procedurali controprestazione dazione in pagamento assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10787/2022R.G. proposto da: COMUNE DI MOZZATE, elettivamente domiciliato in LEGNANO CORSO SEMPIONE, presso lo studio dell’avvocato FISCHI ROBERTO (FSCRRT69L19B300J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro F.I.S. FACTORING INVESTIMENTI SERVIZI FINANZIARI SPA IN LIQ. COATTA AMM.VA, elettivamente domiciliato in BERGAMO VIA F. NULLO, 25, C/O DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato DE BIASI GIOVANNI (DBSGNN41A21L736O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE BIASI LUCIANA (DBSLCN80E53A794U) -controricorrente- nonchè contro MOZZATE PATRIMONIO SRL IN FALLIMENTO -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1328/2021 depositata il 21/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.100,00 ( novemilacento ) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 08/05/2