Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Suriano Cosimo, had not responded to the court's proposal for case definition, while the appellee, Comune di Canosa di Puglia, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2075/2022R.G. proposto da: SURIANO COSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 61, presso lo studio dell’avvocato VENEZIA MAURIZIA (VNZMRZ68B66C034U) rappresentato e difeso dall'avvocato DE FEUDIS SEBASTIANO (DFDSST60A30D643N) -ricorrente- contro COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO LEOPARDI, N. 12, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE DE VIVO rappresentato e difeso dall'avvocato DIDONNA MICHELE (DDNMHL68P07A662J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1074/2021 depositata il 08/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 (mille) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 08/05/2023 Il