Italian expulsion case: family ties ignored by judge; partial dismissal with remand for concrete assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially dismissed the appeal against an expulsion order, rejecting the claim that a prior annulled decision created binding precedent on unrelated grounds. While the court upheld the rejection of the argument regarding the previous decree's scope, it found the lower court erred by failing to evaluate the applicant's specific family ties. Consequently, the expulsion order was quashed and remanded for a fresh assessment of these familial connections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 2 bis, d.lgs. n. 286/1998; Art. 324 c.p.c.; The principle of family ties under immigration law requires a concrete, case-by-case evaluation by the judge and cannot be bypassed by a prior annulled decision on different grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
enerale dell’anno2022, proposto da Pereira Costa de Lazaro Jacqueline, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’avv.Mauro Ciappetta, presso lo studio del quale in Cinisello Balsamo, alla piazza Turati, n. 6, elettivamente si domicilia ricorrente- contro Prefettura di Monza e della Brianza, Ministero dell’interno -resistenti- per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pace di Monza,depositata in data 24 aprile 20 2 2 ; sentita la relazione svolta dal consigliere Angelina- Maria Perrino all’adunanza del 30 marzo 2023.
Oggetto: Espulsione - Questione di giudicato- Legami familiari.RG n16896/22 Angelina - Maria Perrino estensore Rilevato che: il giudice di pace di Monza ha respinto l’impugnazione del decreto di espulsione dal territorio proposta da Jacqueline Pereira Costa De Lazaro, che aveva fatto seguito ad altro decreto di espulsione, annullato perché non tradotto in lingua portoghese; a sostegno della decisione harimarcato che la ricorrente è entrata nel territorio nazionale come turista e che il permesso di soggiorno per motivi familiari non è previsto in caso di affinità in linea collaterale, né risulta che il coniuge, fratello di una cittadina italiana, abbia ottenuto lo status civitatis; contro questa ordinanza propone ricorso Jacqueline Pereira Costa de Lazaro per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui le amministrazioni si limitano a replicare con una nota rivolta alla partecipazione all’udienzadi discussione.
Considerato che: - col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione gli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché dell’art. 21septies della l. 241/90, perché il giudice di pace avrebbe trascurato il giudicato scaturito dall’annullamento del precedente decreto di espulsione; - il motivo è infondat o: - come queste sezioni unite hanno chiarito (Cass., sez. un., n. 26242/14), «oggetto del processo, oggetto della domanda giudiziale e oggetto del giudicato risultano essere cerchi sicuramente concentrici, ma le cui aree non appaiono sempre perfettamente sovrapponibili»; - al cospetto di una determinata domanda, il contenuto della decisione, che segna i confini dell'oggetto del giudicato, non è sempre il medesimo, ma varia in ragione del motivo che la sorregge, potendosi avere un accertamento più o meno esteso, il quale può non coinvolgere taluni temi che rimangono RG n16896/22 Angelina - Maria Perrino estensore assorbiti e che, quindi, non sono interessati da alcuna forma di giudicato (né esplicito né implicito); - ed è appunto questo il caso in esame, posto ch e l’annullamento del decreto di espulsione si è basato, in base a quanto la stessa ricorrente riferisce, soltanto sull’omessa traduzione in lingua portoghese e, come si riconosce in ricorso, il nuovo decreto di espulsione è stato “questa volta tradotto in portoghese” (pag. 7 del ricorso); il che esclude che sugli altri profili, rimasti assorbiti, si sia estesa la forza del giudicato invocato; - il motivo è rigettato; - col secondo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame del fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione fra le parti, rappresentato dai vincoli familiari della ricorrente; - il motivo è fondato e va accolto, in base al principio anche da ultimo ribadito da questa Corte (si veda Cass. n. 35653/22), secondo cuii criteri posti dall'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007), relativi alla necessità di tenere conto della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine, pur dettati per lo straniero che abbia chiesto il ricongiungimento familiare in Italia, si applicano, con valutazione caso per caso, anche in sede di opposizione al decreto di espulsione; - l’ordinanza è cassata in relazione al profilo accolt o , posto che il giudice di pace non ha proceduto alla valutazione in concreto dei legami familiari allegati dalla ricorrente; - segue il rinvio, anche per le spese, all’ufficio del gi udice di pace di Monza, in persona di altro magistrato.
Per questi motivi RG n16896/22 Angelina - Maria Perrino estensore la Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa l’ordinanza impugnatain relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, all’Ufficio del giudice di pace di Monzain persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, il30 marzo 2023