Cassation court quashes appeal for failure to notify necessary co-litigants, violating procedural justice principles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Second Instance judgment, ordering a retrial because the appellate court illegally declared the appeal inadmissible due to a notification defect. The University of Salerno argued the appeal was invalid because it was not properly served on all necessary co-litigants, while the opposing company contended the procedural flaw justified dismissal. The court ruled that the principle of adversarial proceedings requires integrating missing parties before dismissing the appeal, rendering the second-instance decision null and void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 cod. proc. civ.; Art. 111 cod. proc. civ.: When an appeal is not effectively notified to all necessary co-litigants, the defect renders the second-instance procedure null, requiring the integration of the adversarial process rather than the inadmissibility of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24737/2018 R.G. proposto da : UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO, in persona del legale rapp. p.t., domiciliata ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , che l a rappresenta e difende ex lege. -ricorrente- contro IMPRESA SCHIAVO E C. SPA, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA SABOTINO, 12, presso lo studio dell’avvocato SAVINI LUCA (SVNLCU74R18A944Q) rappresentata e difes a dagli avvoca ti ATTANASIO ASSUNTA (TTNSNT55R64F839R), CIMADOMO BRUNO (CMDBRN51C22C983G), CERULLI FRANCESCO (CRLFNC72M08F839B), come da procura speciale in atti. -controricorrente- nonchè contro FINTECNA FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALI E DEI SERVIZI SPA, in persona del legale rapp. p.t. -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'A PPELLO di SALERNO n. 290/2018depositata il 02/03/2018 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023 dal Consigliere LAURA TRICOMI. RITENUTO CHE: 1.- In controversia concernente l’opposizione proposta dall’Università degli Studi di Salerno e da Servizi Tecnici SPA al decreto ingiuntivo n.406/1998, emesso dal Tribunale di Salerno per la somma di lire 107.321.599=, oltre interessi a vario titolo, in favore dell’Impresa Schiavo C. SPA, il Tribunale, in parziale accoglimento, revocò ildecreto ingiuntivo e condannò l’Università e Servizi Tecnici SPA al pagamento, in solido, dell’importo di euro 55.426,98, oltre interessi in favore di Impresa Schiavo C.
SPA. L’Università e Fintecna SPA, subentrata a Servizi Tecnici SPA, proposero separate impugnazioni e Impresa Schiavo C. SPA propose appello condizionato. La Corte di appello di Salerno, con sentenza depositata il 2/3/2018, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Università, accogliendo l’eccezione preliminare sollevata da Impresa Schiavo C. SPA, per inesistenza della notifica del gravame nei suoi confronti. Ha rilevato la Corte territoriale che la parte notificante, dopo avere notificato senza esito l’atto di appello dal quale era, comunque, evincibile il nuovo studio del legale di parte convenuta, aveva atteso alcuni mesi per chiedere di essere rimessa in termini per la rinnovazione dell’atto, laddove avrebbe dovuto farsi parte diligente e riprendere immediatamente il processo notificatorio, richiamando, all’uopo, Cass.
Sez. U. n. 17352/2009. Ha, inoltre, ritenuto inammissibile l’appello incidentale svolto dall’appellata Fintecna SPA nel controricorso, avendo rilevato che questa si era costituita tardivamente, in violazione dei termini stabiliti dall’art.166 cod.proc.civ.; ha, infine, dichiarato assorbito l’appello condizionato proposto da Impresa Schiavo C. SPA. L’Università degli Studi di Salerno ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con due mezzi, seguiti da memoria. Impresa Schiavo C. SPA ha replicato con controricorso e memoria.
Fintecna SPA è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE: 2.1. - Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art.331 cod.proc.civ. La ricorrente denuncia la erroneità della sentenza impugnata per essersi la Corte di appello limitata ad affermare l’inesistenza della notifica del gravame al procuratore costituito dell’appellata Impresa Schiavo C. SPA, senza prendere in considerazione e nulla motivare sul fatto che la notifica nei confronti dell’altra appellata e litisconsorte necessaria Servizi Tecnici SPA (ora Fintecna SPA) fosse andata a buon fine.
La ricorrente sostiene che il caso in esame rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’art.331 cod.proc.civ., il quale prevede che il giudice, anche d’ufficio, debba provvedere ad ordinare l’integrazione del contraddittorio, quando la sentenza pronunciata tra più parti in cause inscindibili o in cause tra loro dipendenti, non sia stata impugnata nei confronti di tutte, fissando un termine per l’esecuzione dell’adempimento solo al cui inutile spirare consegue l’inammissibilità dell’impugnazione. Assume che legittimamente la Corte di merito aveva concesso in un primo momento un termine per la rinotifica (eseguita), mentre non era da ritenersi legittim a la successiva revoca della concessione del termine e la declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello.
Assume anche che le cause erano dipendenti. 2.2.-Il motivo è fondato e va accolto. 2.3.- Il disposto dell’art. 331 cod.proc.civ., laddove fa riferimento alla mancata proposizione dell’impugnazione nei confronti di taluna delle parti è stato interpretato in senso ampio, ossia come riferibile anche al caso in cui l’impugnazione sia proposta nei confronti di tutti i litisconsorti, ma la notifica non sia andata a buon fine. Si è osservato, infatti, che, nel caso di cause inscindibili, qualora l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l'appellante (o il ricorrente) li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento […] deve trovare applicazione l'art.331 cod. proc. civ., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 cod. proc. civ., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione (Cass.
Sez. U. n.14124/201 0; conf. , Cass. n. 8727/2011; Cass. n. 20501/2015). Né può dubitarsi del fatto che si tratti di litisconsorzio necessario: l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta (nel senso suindicato) nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 cod. proc. civ.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado.
Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione delcontraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, per cui la sentenza va cassata con rinvio (Cass. n.1535/2010; Cass. n. 26433/2017; Cass. n. 8790/2019). 2.4.- Nella specie sia Impresa Schiavo C. SPA che Fintecna SPA erano state parti nel giudizio di primo grado, ed anzi vi era controversia sull’identificazione del soggetto passivamente legittimato a fronte della pretesa avanzata in giudizio dall’Università, per cui vi era anche una evidente dipendenza di cause.
Del resto, la Corte d’appello aveva riconosciuto tale inscindibilità di posizioni, avendo disposto la rinotifica dell’appello ad Impresa Schiavo C. SPA, salvo poi a revocare ‒ del tutto illegittimamente, in violazione dell’art. 331 cod.proc.civ. ‒ la relativa ordinanza. 3.– Il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art.330 cod.proc.civ., è assorbito. 4.- In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio della causa, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.
P.Q.M.
- Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; - Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno,