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Ordinanza — n. 12495/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating facts and misapplying director liability rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12495/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Megha Attilio and Megha Nicola inadmissible, upholding the lower court's finding of mismanagement by the bank's former directors. The appellants argued for a re-evaluation of factual evidence regarding unauthorized asset purchases and the Director General's liability, but the court rejected this as an impermissible attempt to retry the case on merits. The decision emphasizes that the Court of Cassation cannot substitute its own factual assessment for that of the trial court or extend liability rules beyond statutory definitions.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 3; Art. 2396 c.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own appreciation of facts for that of the court of first instance, and the special liability regime for a 'Director General' applies only when the role is formally defined by statute or bylaws, not by analogy.

Parole chiave

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inadmissible appeal mismanagement liability Director General role factual re-evaluation corporate governance opposizione al precetto esecutivo organi di ricorso esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
2.1 Va preliminarmente rimarcato che ogni vizio ex art. 360, comma 1, n.
Art. 2396 c.c.
Art. 70 comma 1 lett a) e b) del d.lvo nr 385/1993
Art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002
art. 348 ter cod. proc. civ
«doppia conforme» di cui all'art. 348 ter cod. proc. civ.
art. 360 cod. proc. civ
5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.
art. 2396 cod.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34776
Cass. 4 marzo 2021, n. 5987
Cass., n. 15235/2022
Cass., S.U., n. 34476/2019
Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n.
Cass., n. 8758/2017
Cass., n. 32026/2021
8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n.
Cass., n. 9352/2022
32026/2021; Cass., n. 9352/2022).
Cass 23630/2015
Cass 23630/2015 e 12108/2020).
Cass 12108/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi iscritti al nr.18779/2018 proposti da Megha Attilio, domiciliato ex lege in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avv. David Maria Alemanno e Megha Nicola, domiciliato ex lege in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avv. Mario Liviello -ricorrenti - contro Banca Monte dei Paschi di Siena, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele nr. 2, presso lo Studio degli avvocati Salvatore Maccarone, Roberto Allegrucci e Claudio Cardillo che la rappresentano e difendono giusta procura in atti; -controricorrente – Cavalera Pasqualina e Gioffreda Antonio -intimati- avverso la sentenza nr.404/2018 della Corte d’Appello di Lecce depositata in data 11/4/2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 marzo 2023 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1 Il Commissario Straordinario della Banca Leuzzi Megha spa posta in Amministrazione Straordinaria, ex art. 70 comma 1 lett a) e b) del d.lvo nr 385/1993, (fusasi per incorporazione nella Banca del Salento spa, poi divenuta Banca 121 spa, a sua volta incorporata in Monte dei Paschi di Siena spa) propose, con atto di citazione del 13/9/1995, azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2396 cc, nei confronti di ex amministratori e sindaci tra i quali Attilio e Nicola Megha (rispettivamente amministratore delegato il primo, consigliere di amministrazione e direttore generale il secondo), Bruno Cosimo (al quale è succeduto iure hereditatis Cavallera Pasqualina) componente del consiglio di amministrazione e Gioffreda Antonio membro del collegio sindacale. 2.Il Tribunale di Lecce condannò Attilio e Nicola Megha, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della Banca,quantificandoli in € 82.790,42 ed il solo Attilio Megha alla restituzione in favore della Banca della somma di € 17.978,81 mentre rigettò la domanda nei confronti di Cavalera Pasqualina e Gioffreda Antonio. 3 Sulle distinte impugnazioni di Megha Nicola e Megha Attilio e sull’appello incidentale della banca, la Corte di Appello di Lecce, ha rigettato gli appelli principali e l’appello incidentale confermando la sentenza di primo grado. 3.1 I giudici salentini, per quanto di interesse in questa sede, hanno rilevato:

a) che risultavano provate dalle stesse ammissioni delle parti le condotte di mala gestio consistite nell’acquisto di beni estranei alla normale attività di impresa bancaria e non rinvenuti nella disponibilità della banca, negli acquisti fittizi di materiale hardware e software e nelle spese per lavori noneffettuati da parte del tappezziere Alemanno, del pittore edile Savina e della ditta Dorato e Musardo;

b) che, con riferimento al compenso di €17.978,81 riscosso anticipatamente da Megha Attilio e non dovutogli per effetto dell’intervenuto scioglimento degli organi sociali, l’assunto secondo il quale tale importo sarebbe stato percepito a titolo di rimborso forfettario per spese sostenute per interventi (non meglio precisati), al fine di concordare le azioni da intraprendere contro ogni singola posizione debitoria oltre che generico erarisultato sfornito di ogni supporto probatorio;

c) che la responsabilità di Megha Attilio, amministratore delegato andava estesa anche al figlio Megha Nicola, Direttore generale , avuto riguardo agli ampi poteri decisionalidei quali egli era investito che lo rendevano destinatario di un dovere di vigilanza esercitabile, oltre che informando il collegio sindacale delle irregolarità, anche rifiutandosi di dare attuazione ad attività, illegali o dannose per la società, compiute dagli amministratori;

d) che le evidenti violazioni poste in essere dall’amministratore delegato, erano facilmente riconoscibili dal Direttore Generale, avuto riguardo sia alla modesta dimensione della banca sia allo stretto rapporto di parentela che lo legava con il presidente e amministratore delegato. 3.2 Megha Attilio e Megha Nicola hanno proposto, con distinti atti rubricati sotto lo stesso numero di ruolo, ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo; Banca Monte dei Paschi di Sien a ha svolto attività difensiva mediante controricorsi, illustrati con memoria, mentre Gioffreda Antonio e Cavalera Pasqualina sono rimasti intimati.

RITENUTO IN DIRITTO 1 Con un unico complesso motivo, di contenuto pres sochè identico, i ricorrenti denunciano la « violazione dell’art. 360 1 comma nr 5 cpc in relazione agli artt 112-115 116 cpc, 2392-2697 cc »; si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti consistito negli «atti di gestione dell’Amministratore Delegato quale presupposto delle perdite patrimoniali asseritamente riscontate dall’organo ispettivo e nel danno conseguente» nonchénelle «argomentazioni di rigetto fatte valere dal ricorrente afferenti ai poteri conferiti all’amministratore delegato dal Consiglio di amministrazione».

I ricorrenti , inoltre, dopo essersi diffusamente soffermati sulla natura giuridica della responsabilità degli amministratori, sul rapporto di causalità tra atti di mala gestione e danno, sulla delega dei poteri dal CdA all’amministratore delegato, arrivano a sostenere che la sentenza:

a) non aveva motivato in modo compiuto e dettagliato sugli obblighi violati dall’amministratore delegato;

b) non aveva tenuto conto dell’insindacabilità delle scelte dell’organo amministrativo connaturate al rischio di impresa;

c) aveva del tutto trascurato che quegli oggetti acquistati (fotocamere, telecamere, televisori , ferri da stiro) potessero essere utilizzatiper scopi di politica aziendale e in particolare per essere donati, in occasione di festività natalizie, alla clientela più facoltosa e fidelizzata. Si evidenzia inoltre, con riferimento alle prestazioni di tappezzeria e pitturazione fatturate ma non effettuate, che non corrisponderebbe a verità che gli appellanti non avevano con l’atto di appello contestato la fittizietà dei lavori e che era stato impedito nel giudizio di primo grado l’espletamento della prova contraria che avrebbe consentito di confutare la tesi attorea circa la non esecuzione dei lavori e, per quanto concerneva il capo della condanna per il fittizio acquisto del materiale hardware e software, che non era stata valutata la prova orale contraria nonché le altre argomentazioni svolte dagli amministratori.

Infine, relativamente alla statuizione di restituzione del rateo corrisposto a Megha Attilio, si censura la sentenza per non aver ammesso la prova testimoniale che avrebbe confermato l’imputabilità del rimborso a spese effettivamente sostenute. Il solo Nicola Megha ha contestato l’affermazione contenuta nella sentenza in merito alla sua responsabilità, in solido con l’amministratore unico, adducendo che non vi fosse in atti la prova che egli avesse un ruolo apicale all’interno della società.

2. Il motivo è inammissibile in tutte le sue articolazioni. 2.1 Va preliminarmente rimarcato che ogni vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è precluso, stante l' operatività della regola della pronuncia c.d. «doppia conforme» di cui all'art. 348 ter cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis in quanto gli atti di appello sono stati proposti nel 2016 e quindi ben oltre l’entrata in vigore del d.l. 83/2012 ), e della nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (essendo stata la sentenza di appello depositata nel 2018).

In particolare, la doglianza ex art 360 1 comma nr 5 cpc è inammissibile in quanto contravviene al principio, condiviso dal Collegio, secondo cui nell'ipotesi, come quella che ci occupa, di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528 del 2014; n. 26774 del 2016). 2.2 Al riguardo i ricorrenti non hanno neanche prospettato la diversità della «questio facti» esaminata dai giudici di merito ed in ogni caso dalla lettura dell’impugnata sentenza emerge che la Corte di Appello abbia condiviso la valutazione dei fatti di mala gestiocompiuta dal giudice di prime cure. 2.3 Anche a voler estrapolare dall’argomentare del motivo profili attinenti a errores in iudicando, va rilevato che le censure , sotto l’egida del vizio di violazione di legge, mirano in realtà a una rivalutazione degli elementi di fatto operata dal giudice di merito finalizzata ad accreditare una diversa ricostruzione dei fatti e un diverso apprezzamento de lle fonti probatori e rispett o a quell o effettuato dal giudice nell'auspicio che la loro rinnovata valutazione possa condurre ad un esito della lite più favorevole di quello fatto segnare in dette sedi.(Cass.

Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987) «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022). 2.4 Va infine evidenziato che il riconoscimento della responsabilità del Direttore Generale per il suo antidoveroso comportamento omissivo, sulla scorta di un accertamento in fatto compiuto dalla Corte in merito agli «ampi poteri decisionali dei quali è investito e le funzioni direttive ad esso attribuite», trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che la disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori si applica, ai sensi dell'art. 2396 cod.civ.,se la posizione apicale di tale soggetto all'interno della società sia desumibile da una nomina formale da parte dell'assemblea o del consiglio di amministrazione in base ad apposita previsione statutaria (condizione che nel caso di specie pacificamente ricorre) poiché , non avendo il legislatore fornito una nozione intrinseca di direttore generale, collegata alle mansioni svolte, non è configurabile alcuna interpretazione estensiva o analogica che consenta di estendere lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità di tale figura ad altre ipotesi, salva la ricorrenza dei diversi presupposti dell'amministratore di fatto (cfr.

Cass 23630/2015 e 12108/2020). 3 Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile 4 Le spese seguono la soccombenza e si quantificano come da dispositivo con una unica liquidazione aumentata del venti per cento in quanto le difese svolte dai controricorrent i sono sovrapponibili.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrent i al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.500 oltre ad € 200 per esborsi , alle spese forfettarie nella misura del 15 %, IVA e CAP. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello