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Ordinanza — n. 12407/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal by both parties, extinguishing the proceedings without substantive ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12407/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because both the bankrupt entity and the opposing company formally withdrew their respective submissions. The underlying dispute involved a creditor's claim in a bankruptcy proceeding where the court had previously recognized a secured debt. Since both parties abandoned the litigation, the court found no need to rule on the merits or assign costs.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.: When both parties in a cassation appeal withdraw their submissions, the proceedings are extinguished without a decision on the merits or allocation of costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal extinction of proceedings bankruptcy procedure costs allocation credito ipotecario solvibilità finanziaria assicurazione delle ipoteche

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.
Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art. 391, comma4, cod.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9632/2019 R.G. proposto da : FALLIMENTO di GIMAL HOTEL s.r.l. in liquidazione , elettivamente domiciliato in Roma, piazza dell’Ara Coeli n. 1, presso lo studio dell’Avvocato Federico Banti, che lo rappresenta e difende , unitamente all'Avvocato Gianroberto Villa, giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro UTAH SPV s.r.l. , con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in R oma, piazza B. Cairoli n.6, presso lo studio dell’Avvocato Piero Guido Alpa, rappresentata e difes a dagli A vvocati Enrica Maria Giuseppa Solari, Giuseppe Fauceglia, Ettore Caruso e Sido Bonfatti giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Monza n. 7738/2019 depositat o i l 11/2/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2023 dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Il giudice delegato al fallimento di Gimal Hotel s.r.l. in liquidazione ammetteva al passivo della procedura, in parziale accoglimento della domanda di insinuazione presentata, il credito vantato da Utah SPV s.r.l., in qualità di cessionaria di Unicredit s.p.a. e Banco Popolare soc. coop., per € 20.832,39 in prededuzione, per € 34.200.000, oltre interessi, con collocazione ipotecaria ordinaria di primo grado, per € 2.500.000, oltre interessi, con collocazione ipotecaria di secondo grado e per € 2.600 in chirografo.

2. Il Tribunale di Monza, in parziale accoglimento dell’opposizione presentata da Utah SPV s.r.l., accertava la natura fondiaria del credito vantato in relazione al finanziamento denominato linea A.

3. Per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 11 febbraio 2019, ha proposto ricorso il fallimento di Gimal Hotel s.r.l. in liquidazione prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Utah SPV s.r.l.. Considerato che:

3. Gli Avvocati Gianroberto Villa e Federico Banti, quali difensori del fallimento di Gimal Hotel s.r.l. in liquidazione, hanno depositato in data 24 gennaio 2023 atto di rinuncia al ricorso da loro stessi sottoscritto, in virtù del mandato all’uopo conferito all’interno della procura speciale in calce al ricorso. Tale atto è stato ritualmente notificato alla controparte costituita. A detta rinuncia ha aderito la società controricorrente, con atto sottoscritto dai propri difensori, a tanto abilitati in virtù della procura speciale in calce al controricorso. Ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione. Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art. 391, comma4, cod. proc. civ..

P.Q.M.

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