Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12398/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as litigation ceased due to parties reaching a settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12398/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the litigation matter ceased after the parties jointly submitted an application for settlement. Although the appellant argued for patent infringement and nullity, the opposing party did not defend itself until a transactio agreement was reached. Consequently, the court dismissed the appeal because the interest to litigate had vanished, rendering the procedural grounds moot.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002; When parties reach a settlement agreement during litigation, the matter ceases and the appeal is dismissed without the imposition of the additional unified contribution fee.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessazione materia contendere accordo transattivo contributo unificato impugnazione sopravvenuta interesse ad agire DPR 115/2002 cessata materia assenza di novità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002
- deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo sopravvenuta una situazione che ha eliminato la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l’interesse ad agire ed a contraddire (Cass. 13109/2012;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 13109/2012
- deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo sopravvenuta una situazione che ha eliminato la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l’interesse ad agire ed a contraddire (Cass. 13109/2012;
Cass. 15632/2013
Cass. 15164/2017
15632/2013; Cass. 15164/2017); -non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva; -non deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art.
Cass. 19464/2014
Cass. 13636/2015
Cass. 3542/2017
Cass. 14267/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28341/2021 R.G. proposto da : C F SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GAMBINO ALBERTO (GMBLRT67P28H501B), SACQUEGNA ANNA (SCQNNA79D61I775H), GAMBINO MASSIMO (GMBMSM70D30F205K) -ricorrente- contro GIRASOLE PIETRE NATURALI SRL, -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2137/2021 depositata il26/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

Rilevato che: -la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n . 2137/21, ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia del 2020 che aveva respinto la domanda della C F srl, nei confronti della Girasole Pietre Naturali srl, di accertamento della contraffazione del brevetto italiano per invenzione n. 0001336868, dal titolo «procedimento di resinatura sottovuoto con strato drenante per blocchi di marmo», rilasciato nel 2006 dall’UIBM, di cui la C F era licenziataria esclusiva, costituente anche illecito concorrenziale, ex art.2598 commi 2 e 3 c.c., con inibitoria e condanna al risarcimento dei danni, e accolto, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, la domanda riconvenzionale della convenuta, di declaratoria della nullità del brevetto italiano in oggetto, per difetto di novità (stante la preesistenza di altro brevetto «D14»,) un relazione alle rivendicazioni nn. 1, 5, 6 e 9. -avverso la suddetta pronuncia, la C F srl propone ricorso per cassazione, notificato il 16/11/21, nei confronti della Girasole Pietre Naturali srl (che non svolge difese); -la ricorrente lamenta:

a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., degli att. 115 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost.;

b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.45 e 48 c.p.i.;

c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art360 n. 3 c.p.c., dell’art.2598 c.c. Ritenuto che: - E’ stata depositata, il 31/3/2022, istanza congiunta della ricorrente e della intimata (da parte del difensore munito di procura speciale) di cessazione della materia del contendere, per avere le parti raggiunto un accordo transattivo. - deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo sopravvenuta una situazione che ha eliminato la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l’interesse ad agire ed a contraddire (Cass. 13109/2012;

Cass. 15632/2013; Cass. 15164/2017); -non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva; -non deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 19464/2014;

Cass., n. 13636/2015; Cass., n. 3542/2017; Cass., n. 14267/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, d̀ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e di quella incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso, in Roma, nel