Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12339/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of valid special power of attorney for the appellants.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12339/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to submit a valid special power of attorney at the time of filing. The court held that Elvira Albanese lacked substantive authority to represent the companies, and subsequent deposits of new powers by the liquidators could not cure this defect. Consequently, the appeal was rejected as non-compliant with the strict admissibility requirements of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 365 cod. proc. civ.; Art. 366, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.: A special power of attorney for a cassation appeal must exist prior to the filing of the appeal and cannot be supplied retroactively by the deposit of new powers, as the requirement is a condition of admissibility rather than a matter of curable nullity.

Parole chiave

Generato dall'IA
special power of attorney cassation appeal admissibility substantive representation authority retroactive power cure Civil Procedure Code liquidator representation inadmissible appeal liquidazione del fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 365 cod. proc. civ.
Art. 366, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
Unaconferma in questo senso viene, del resto, d a ll'art. 366 , comma 1, n.
Art. 182 cod. proc. civ.
In vero, i poteri di emenda previsti dall’art. 182 cod. proc. civ. non possono considerarsi compatibili con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione, dato cheil disposto dell'art.365 cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
art. 182 cod. proc. civ
In vero, i poteri di emenda previsti dall’art. 182 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., 8681/1995
Cass., Sez. U., 4666/1998
U., 8681/1995, Cass., Sez. U., 4666/1998, Cass.
Cass. 150267/2005
U., 4666/1998, Cass. 150267/2005, Cass.
Cass. 5425/2003
150267/2005, Cass. 5425/2003).
Cass. 1255/2018
Cass. 1255/2018; nello stesso senso Cass.938/2023,34867/2022, Cass.
Cass. 938/2023
Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to missing special power of attorney for cassation proceedings.
Cass. 34867/2022
Italian court dismisses trademark appeal regarding domain name infringement and procedural defects.
Cass. 41205/2021
Cassation court dismisses tax collector's appeal on postal service commission fees, upholding Poste Italiane's right to compensation.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16906/2018 R.G. proposto da : METAL.MA s.r.l. in liquidazione, con sede legale in Galatina, in persona del liquidatore pro tempore, e SACEM s.r.l. in liquidazione, con sede legale in Galatina, in persona del liquidatore pro tempore , elettivamente domiciliate in Roma, via San Nicola De’ Cesarini n. 3, presso lo studio dell’Avvocato Francesco Macario, che lerappresenta e difendegiusta procure speciali in calce al ricorso -ricorrenti - contro BANCA SELLA s.p.a., con sede in Biella, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza del Popolo n. 18, presso lo studio dell’Avvocato Andrea Lamorgese, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alessia Capone giusta procura speciale congiunta al controricorso -controricorrente – nonché contro FALLIMENTO di SACEM s.r.l. in liquidazione, PROCURA GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE d’ APPELLO di LECCE, PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di LECCE-intimati - nonchécontro FALLIMENTO di METAL.MA s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, corso del Rinascimento n. 11, presso Liberal s.r.l., rappresentato e difeso dall’Avv.

Alessandro Orlandini giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale - contro METAL.MA s.r.l. in liquidazione, con sede legale in Galatina, in persona del liquidatore pro tempore, e SACEM s.r.l. in liquidazione, con sede legale in Galatina, in persona del liquidatore pro tempore , elettivamente domiciliate in Roma, via San Nicola De’ Cesarini n. 3, presso lo studio dell’Avvocato Francesco Macario, che le rappresenta e difende giusta procure speciali in calce al controricorso -controricorrenti al ricorso incidentale - avverso la sentenza della C orte d’Appello di Lecce n. 14/2018 depositata il26/4/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/2/2023 dal Consigliere Alberto Pazzi.

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Lecce, con distinte sentenze in data 17 novembre 2015, rigettavale domande di omologazione dei rispettivi concordati preventivi presentate da MetalMa s.r.l. in liquidazione e Sacem s.r.l. in liquidazione (d’ora innanzi, per brevità, MetalMa e Sacem), a cui si era opposta Banca Sella s.p.a., e dichiarava il loro fallimento, su istanza del medesimo istituto di creditoe del P.M..

2. La Corte d’appello di Lecce, riuniti i procedimenti, respingeva i reclami presentati dalle due società contro le sentenze,reputando che la condotta tenuta da entrambe configurasse, sotto vari profili, un atto in frode idoneo a pregiudicare il consenso informato dei creditori.

3. MetalMa e Sacem hanno proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 26 aprile 2018, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso Banca Sella s.p.a. e il Fallimento di MetalMa. Quest’ultimo, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale condizionato, resistito da MetalMa e Sacem. Il Fallimento di Sacem, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Lecce non hanno svolto difese. Le società ricorrentie il fallimento controricorrente hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:

4. Occorre rilevare, in limine , la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla procedura controricorrente. 4.1 Il ricorso in esame è stato proposto da MetalMa e Sacem “in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, sig. Francesco Maglio”, “e per esso la Sig.ra Elvira Albanese, quale procuratore generale, giusta procura rilasciata per Notaio Dott. Vincenzo Papi (Rep. 2292, Racc. 1555)”. In allegato al ricorso è prodotta la procura evocata, che è stata conferita a mezzo di atto pubblico stipulato da Francesco Miglio , liquidatore delle società fallite,in data 2 gennaio 2017, a distanza di oltre unanno dall e sentenze d ichiarative dell’ insolvenza .

Nel conferire la procurail Miglio non ha speso in alcun modo il nome delle società di cui era stato liquidatore ed ha invece inteso costituire Elvira Albanese come “suo procuratore generale”, conferendole così poteri rappresentativi della sola sua persona fisica. Ne discende che in virtù di una simile procura Elvira Albanese avrebbe potuto rappresentare in giudizio la parte mandante, ma non certo le società di cui non era stato speso il nome. 4.2 D’altra parte, il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori, può essere conferito – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - soltanto a colui che sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, talché neppure il rappresentante legale di una società di capitali può conferire a un terzo una rappresentanza limitata soltanto agli atti del processo (si vedano in questo senso, ex multis, Cass., Sez.

U., 8681/1995, Cass., Sez. U., 4666/1998, Cass. 150267/2005, Cass. 5425/2003). Se ne deve concludere che Elvira Albanese non aveva poteri rappresentativi delle società in nome delle quali ha conferito la procura speciale per presentare il ricorso per cassazione in esame. 4.3 Il difetto originario della procura ad litem non può considerarsi sanato dal deposito, in uno con il controricorso al ricorso incidentale, di nuove procure speciali conferite questa volta d i persona da Francesco Miglio, in qualità di liquidatore di MetalMa e Sacem, al difensore che ha predisposto il ricorso.

In vero, i poteri di emenda previsti dall’art. 182 cod. proc. civ. non possono considerarsi compatibili con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione, dato cheil disposto dell'art.365 cod. proc. civ. considera l'esistenza della procura speciale - e, dunque, di una procura speciale valida - come un re quisito di ammissibilità del ricorso per cassazione. Unaconferma in questo senso viene, del resto, d a ll'art. 366 , comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il quale, esigendo che il ricorso indichi la procura, palesa che essa deve esistere prima del ricorso, così contraddicendo l'idea che possa formarsi dopo (salvo il caso di una sostituzione del difensore originario).

La previsione a pena di inammissibilità ricollegata alla proposizione del ricorso, d'altro canto, comportando che il relativo requisito debba sussistere al momento di detta proposizione, impedisce la configurabilità del potere di rinnovazione, che in generale concerne la categoria della nullità e non riguarda quella speciale della inammissibilità (cfr. Cass. 1255/2018; nello stesso senso Cass.938/2023,34867/2022, Cass. 41205/2021).

5. I precedenti rilievi hanno carattere assorbente e rendono superfluo l’esame dei motivi illustrati all’interno del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida,in favore di ciascuno dei controricorrenti,in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore