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Ordinanza — n. 12247/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal and non-applicability of late filing fee exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12247/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished after the plaintiff voluntarily withdrew the lawsuit and accepted the defendant's withdrawal. Although the plaintiff sought a fee exemption under a specific legislative provision, the court ruled this measure applies only to rejected or inadmissible appeals, not withdrawn ones. Consequently, the procedural requirements for the appeal were not met, leading to the termination of the case without a substantive ruling on the bankruptcy revocation claim.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115/2002: A withdrawal of appeal extinguishes the proceedings without judgment, and fee exemption provisions for rejected appeals do not apply to withdrawn cases.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings bankruptcy revocation unified contribution fee Corte di Cassazione rinuncia a pretese di salario ritiro della domanda di esecuzione revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
i n Amministrazione Straordinaria ha resistito con controricorso; 3.– i n prossimità dell’ udienza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.
Art. 391 comma 4 c.p.c.
per la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese processuali, poiché l'intervenuta accettazione del controricorrente esclude la condanna del rinunciante ai sensi dell'art. 391, comma 4 , c .p.c.
Art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
9474/2020) ; 5.– non trova applicazione l'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R.
Art. 1 comma 17, l. 228/2012
9474/2020) ; 5.– non trova applicazione l'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R.
art. 390 c.p
i n Amministrazione Straordinaria ha resistito con controricorso; 3.– i n prossimità dell’ udienza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez.U, 34429/2019
Cass., Sez.U, 34429/2019; Cass.
Cass. 9474/2020
Cass., Sez.U, 34429/2019; Cass. 9474/2020) ; 5.– non trova applicazione l'art.
Cass. 23175/2015
Cass. 19071/2018
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30095/2017 R.G. proposto da : BANCA NAZIONALE LAVORO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.TEVERE A. DA BRESCIA 9 - 10, presso lo studio dell’avvocato FIORETTI ANDREA (FRTNDR60S17H501Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LANIFICIO LUIGI BOTTO SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA V.TRIONFALE 6551, presso lo studio dell’avvocato RUO MARIA GIOVANNA (RUOMGV52H42H501S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GOBBI GIOVANNI (GBBGNN56E27G535H) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 2134/2017depositata il 02/10/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Rilevato che 1.– Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Torino ha accolto l’appello proposto dal Lanificio Luigi Botto S . p . a . i n Amministrazione Straordinaria contro la sentenza del Tribunale di Torino che aveva rigettato la domanda di revocatoria ex art. 67, comma 2 l.fall. proposta dalla procedura di Amministrazione Straordinaria nei confronti della Banca; 2.– il Lanificio Luigi Botto S . p . a . i n Amministrazione Straordinaria ha resistito con controricorso; 3.– i n prossimità dell’ udienza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. notificato al la controricorrente e accettazione della rinuncia, chiedendo l’estinzione del giudizio senza condanna alle spese in ragione dell’adesione di controparte;

Considerato che 4. – sussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese processuali, poiché l'intervenuta accettazione del controricorrente esclude la condanna del rinunciante ai sensi dell'art. 391, comma 4 , c .p.c. , (cfr. Cass., Sez.U, 34429/2019; Cass. 9474/2020) ; 5.– non trova applicazione l'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 228/12, trattandosi di misura riferibile ai soli casi d i rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente natura eccezionale e lato sensusanzionatoria (Cass. 23175 /20 15 , 190 71 /2018) .

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 citato. Così deciso in Roma, nell