Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares process extinguished without ruling on costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. Eco Metal srl withdrew the case on January 27, 2023, with the sole shareholder and MV STEEL srl subsequently adhering to the withdrawal. Consequently, the court ruled that no further decision on litigation costs was necessary because the opposing party's adherence to the withdrawal precluded any cost allocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: When a party withdraws a cassation appeal and the opposing party adheres to the withdrawal, the process is extinguished without the court ruling on costs, and the rule requiring the losing party to pay the uniform contribution does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.19600/2016 proposto da Eco Metal srl a socio unico in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma Via Banco di Santo Spirito nr 48 , presso lo Studio dell’avv. Augusto D’Ottavi , rappresentata e difesa dall’avv. Renato Cola, giusta procura in atti; -ricorrente - contro soc. MV STEEL srl, domiciliata ex lege in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. Tommaso Galletto -controricorrente- Ceto creditorio del Concordato Preventivo Eco Metal in liquidazione in persona dei Commissari Giudiziali e Ricci Roberto quale liquidatore giudiziale della Eco Metal srl , -intimati- avverso il decreto nr. 2801/2016 della Corte d’Appello di Ancona depositato in data 22/7/2016. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del dal 14 febbraio 2023 Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA CONSIDERATO IN FATTO 1. La Eco Metal srl propone ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi avverso il decreto del 22/7/2016 della Corte d’Appello di Ancona che, in accoglimento del reclamo proposto da MV STEEL srl, ha rigettato la sua domanda di omologazione del concordato preventivo.
2. MV STEEL srl ha svolto attività difensiva con controricorso. RITENUTO IN DIRITTO 1. La ricorrente ha, in data 27/1/2023, depositato atto di rinuncia, sottoscritto dal liquidatore con firma autenticata dal legale, al quale ha prestato adesione MV STEEL srl con sottoscrizione del legale rappresentante sempre autenticata dal legale. Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia della parte costituita preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite.
2. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM Dichiara estinto il processo. Cosi deciso nella Ca