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Ordinanza Interlocutoria — n. 12016/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 12016/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12016/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 23724/2020 r.g. proposto da: BEL NARRANE AHMED, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'Avvocato Giuseppe Mariani, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Taranto, n. 90, presso lo studio dell'Avvocato Luciano Natale Vinci. - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; PREFETTURA DI GROSSETO, in persona del Prefetto pro tempore; QUESTURA DI GROSSETO, in persona del Questore pro tempore. - intimati - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE DI GROSSETO resa in data 10/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/12/2022 dal Consigliere dott.

Regesto Legislator

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art. 181 cod. proc. civ, art. 291 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 12016/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso questo provvedimento il Bel Narrane ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, rivolto contro il «Ministero dell'Interno», il «Prefetto della Provincia di Grosseto» e la «Questura di Grosseto» e notificato a tutti, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, il 3 settembre 2020. Questi ultimi sono rimasti solo intimati. CONSIDERATO CHE 1. L'unico formulato motivo, rubricato «Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge», contesta al Giudice di Pace di aver disposto la cancellazione della causa dal ruolo, contestualmente dichiarando estinto il giudizio, per non essere le parti comparse all'udienza, innanzi a lui, del 10 luglio 2020.

Parole chiave

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revoca dell'opposizione revoca dell'atto amministrativo espulsione prefettizia declinatoria di competenza espulsione nel diritto degli stranieri abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 181 cod. proc. civ
Con ordinanza del 10 luglio 2020, comunicata il successivo 24 luglio 2020, il Giudice di Pace di Grosseto, dando atto della mancata comparizione delle parti all'udienza innanzi a lui ed invocando l'art. 181 cod.
art. 291 cod. proc. civ
Della stessa, dunque, va ordinata la rinnovazione, ex art. 291 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 23724/2020 r.g. proposto da: BEL NARRANE AHMED, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'Avvocato Giuseppe Mariani, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Taranto, n. 90, presso lo studio dell'Avvocato Luciano Natale Vinci. - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; PREFETTURA DI GROSSETO, in persona del Prefetto pro tempore; QUESTURA DI GROSSETO, in persona del Questore pro tempore. - intimati - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE DI GROSSETO resa in data 10/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/12/2022 dal Consigliere dott.

Eduardo Campese. RILEVATO CHE 1. Con ordinanza del 10 luglio 2020, comunicata il successivo 24 luglio 2020, il Giudice di Pace di Grosseto, dando atto della mancata comparizione delle parti all'udienza innanzi a lui ed invocando l'art. 181 cod. proc. civ., ha disposto la cancellazione dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio di opposizione promosso da Bel Harrane Ahmed, ex art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso, nei suoi confronti, dal Prefetto di quella stessa città.

2. Avverso questo provvedimento il Bel Narrane ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, rivolto contro il «Ministero dell'Interno», il «Prefetto della Provincia di Grosseto» e la «Questura di Grosseto» e notificato a tutti, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, il 3 settembre 2020. Questi ultimi sono rimasti solo intimati. CONSIDERATO CHE 1. L'unico formulato motivo, rubricato «Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge», contesta al Giudice di Pace di aver disposto la cancellazione della causa dal ruolo, contestualmente dichiarando estinto il giudizio, per non essere le parti comparse all'udienza, innanzi a lui, del 10 luglio 2020.

Quel giudice, invece, avrebbe dovuto decidere comunque il merito della proposta opposizione, come sancito, peraltro, dalla riportata giurisprudenza di legittimità. RITENUTO CHE 1. In via pregiudiziale rispetto all'esame della descritta doglianza, rileva il Collegio che costituisce giurisprudenza assolutamente granitica di questa Corte che, nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento, ed è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato invece che al Prefetto in proprio (cfr.

Cass. n. 9078 del 2000; Cass. n. 5537 del 2001;Cass., SU, n. 15141 del 2001; Cass. n. 1395 del 2004; Cass. n. 10991 del 2004; Cass. n. 28869 del 2005; Cass. n. 14293 del 2006; Cass. n. 825 del 2010; Cass. n. 16178 del 2015; Cass. n. 9815 del 2020; Cass. n. 13642 del 2021; Cass. n. 22694 del 2021; Cass. n. 9825 del 2022; Cass. n. 27555 del 2022). 1.1. Nella specie, il ricorso, rivolto (anche) contro il Prefetto della Provincia di Grosseto, è stato notificato a quest'ultimo (oltre che al Questore di Grosseto ed al Ministero dell'Interno), presso l'Avvocatura Generale dello Stato, non anche al menzionato Prefetto personalmente presso il suo ufficio.

Ne consegue che, non risultando quest'ultimo essersi costituito ed avvalso del patrocinio dell'Avvocatura distrettuale nel precedente grado innanzi al Giudice di Pace, una siffatta notificazione deve considerarsi nulla (cfr. Cass.n. 12665 del 2019; Cass. n. 9825 del 2022; Cass. n. 17714 del 2022). Della stessa, dunque, va ordinata la rinnovazione, ex art. 291 cod. proc. civ., al Prefetto di Grosseto personalmente e presso il suo ufficio, assegnandosi all'odierno ricorrente il termine perentorio di trenta giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il corrispondente adempimento e rinviandosi il procedimento a nuovo ruolo.

PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara nulla la notificazione del ricorso come avvenuta nei confronti del Prefetto di Grosseto e ne ordina la rinnovazione, ex art. 291 cod. proc. civ., a quest'ultimo personalmente e presso il suo ufficio, assegnando all'odierno ricorrente il termine perentorio di trenta giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il corrispondente adempimento e rinviando il procedimento a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassa