Cassation court dismisses appeal due to lack of contradiction with successor bank and orders integration of contradiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal filed by Siena NPL 2018 s.r.l. against the Appellate Court's declaration of nullity for the bank's precetto. The appellants argued for various defenses, but the court found the primary defect to be the failure to integrate the contradiction with Monte dei Paschi di Siena S.p.A., which had acquired the credit rights in 2012. Consequently, the court ordered the integration of contradiction against the successor bank and remitted the case to a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 c.p.c.; Art. 69 c.p.c.: The integration of contradiction is mandatory in cassation proceedings when a successor to a party in the lower instance raises an appeal, as their omission constitutes a defect of contradiction subject to ex officio detection.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso proposto da Siena NPL 2018 s.r.l. e per essa da Juliet s.p.a., rappresentate e difese dalli Avv. Davide Pirrottina elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Cesi, 72 -ricorrente- Contro Ronzetti Mariano, Delfini Giuseppina, Ronzetti Franco, Ronzetti Nella , e Ronzetti Debora, rappresentati e difesi dall' Avv. Vincenzo Pompa \rfutti elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via Via G. Bettolo, 6 -controricorrenti- Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 414/2021 del 20.1.2021. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 novembre 2022 dal Consigliere Daniela Valentino;
FATTI DI CAUSA Con atto di citazione, notificato in data 6.5.2017, Mariano Ronzetti, Giuseppina Delfini, Franco Ronzetti, Nella Ronzetti e Debora Ronzetti hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto con cui la Banca Monte di Paschi di Siena S.p.A. ha intimato agli stessi il pagamento della somma di C 1.225.040,49, di cui C 82.727,58 per rate insolute ed C 1.142.312,91 a titolo di capitale residuo del mutuo fondiario del 23.9.2009 a rogito Notaio dott. Riccardo de Corato di Roma. A sostegno delle domande proposte gli attori hanno eccepito la violazione da parte della Banca delle norme in materia di trasparenza bancaria e di mandato per non aver adempiuto all'obbligo di rendicontazione; l'insussistenza del credito nella misura quantificata in precetto, stante la mancata detrazione dei versamenti eseguiti a deconto nonché dell'importo incamerato in compensazione; l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e !a violazione dell'art. 40 T.U.B.
Si é costituita in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione proposta. Nella memoria di replica controparte ha, per la prima volta, eccepito il difetto di legittimazione attiva della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., sostenendo che quest'ultima nel 2012 avrebbe ceduto alla MPS Covered Bond 2 S.r.l. il credito nascente dal mutuo azionato con l'atto di precetto opposto e che, pertanto, non ne era titolare né all'epoca della notifica del precetto, né al momento dell'istaurazione della procedura esecutiva immobiliare.
Con la sentenza n. 823/2020 pubblicata in data 22.6.2020 il Tribunale di Tivoli accoglieva parzialmente la domanda e riduceva il credito vantato ad C 1.175.340,49 oltre interessi e spese come indicati nel precetto stesso. Gli attuali controricorrenti proponevano appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma che, con la sentenza impugnata, dichiarava la nullità del precetto per sopravvenuta perdita in capo alla Banca precettante del diritto di agire in via esecutiva.Avverso detta sentenza la Siena NPL 2018 s.r.l. e per essa la Juliet s.p.a. ha presentato ricorso con due motivi ed anche memorie ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente ha dedotto:
1. Omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Violazione art. 116 c.p.c. e conseguente violazione dell'art. 111 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte avrebbe omesso di considerare che il pignoramento era stato iscritto il 28.6.2017 come risulta dagli atti prodotti dai controricorrenti ex artt. 283 e 351 c.p.c. e che la cessione del credito sarebbe intervenuta soltanto dopo il 20 dicembre 2017.Ne deriverebbe che l'azione esecutiva sarebbe stata espletata quando la Banca Monte dei Paschi di Siena era ancora titolare del credito e, quindi, ex art. 111 c.p.c. il giudizio continuerebbe tra le parti originarie salvo che il cessionario si opponga. 2.Violazione del combinato disposto degli artt. 163 c.p.c. e 183 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nonché violazione del principio dell'onere della prova e della sua ripartizione di cui all'art. 2697 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I controricorrenti deducevano: 3.Improcedibilità del ricorso per mancato deposito della sentenza di appello autenticata 4. Difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del Monte Paschi di Siena, rimasto contumace in appello. 5.E' necessario esaminare in via prioritaria le eccezioni proposte dai controricorrenti. L'eccezione di improcedibilità del ricorso, per mancatoe osito della sentenza di appello autenticata, è infondat ai In tema di otificazicine der provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art.372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art.369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio (Cass., n. 15832/2021;
Cass., S.U., n. 21349/2022, in motivazione). L'eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del Monte dei Paschi di Siena è, invece, fondata, essendo stato l'istituto di credito parte del giudizio di appello, pur se rimasto contumace. Il rispetto del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari è imposto, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., anche nel giudizio di cassazione (Cass., n. 24834/2022). Va applicato il principio secondo cui l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al precedente grado del giudizio, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel precedente grado del giudizio (art. 331 c.p.c.) (Cass., n. 1535/2010;
Cass., n. 7732/2016; Cass., n. 26433/2017; Cass.,n. 8790/2019). Nel caso di specie, peraltro, l'esigenza della presenza nel giudizio di legittimità del MPS deriva soprattutto dalla contestazione - mossa nei suoi confronti - circa la legittimazione del medesimo a proseguire l'azione esecutiva nei confronti degli odierni resistenti. Ebbene, il successore a titolo particolare di una delle parti nel rapporto giuridico controverso, il quale proponga impugnazione avverso la sentenza pronunciata nei confronti del suo dante causa che non sia stato in precedenza estromesso e che, per questo motivo, conserva la veste di litisconsorte necessario, è onerato a chiamarlo nell'instaurato giudizio di gravame, con la conseguenza che la relativa omissione comporta un difetto di integrità del contraddittorio rilevabile d'ufficio (Cass., n. 15208/2005;
Cass., n. 18483/2006; Cass., n. 15905/2018). Del resto, l'integrazione del contraddittorio è stata richiesta dallo stesso ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c.
6. Per quanto esposto va ordinata, ex art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Monte di Paschi di Siena S.p.A., fissando il termine di 60 gg. dalla comunicazione dell'ordinanza e rinviando il giudizio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Monte di Paschi di Siena S.p.A., fissa il termine di 60 gg. dalla comunicazione dell'ordinanza e rinvia il giudizio a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella Camera di consigl