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Ordinanza Interlocutoria — n. 12013/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 12013/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12013/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ERLOCUTORIA sul ricorso 4500/2020 proposto da: A&I Della Morte spa, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato Paolo Di Martino LI-e. 0a. r (&n.‹,‘,71-a rv-oeux-dt :44 CZAR C),Q. 2-^Cof - ricorrente - contro Vianini Lavori spa, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato Domenico Sorrentino che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Marco Ravaioli - controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4091/2019 depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Cons. Dott.

Regesto Legislator

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art. 2042 cod. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 12013/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 0a. r (&n.‹,‘,71-a rv-oeux-dt :44 CZAR C),Q. 2-^Cof - ricorrente - contro Vianini Lavori spa, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato Domenico Sorrentino che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Marco Ravaioli - controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4091/2019 depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Cons. Dott.

Parole chiave

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contratto di fornitura di un'opera aggiudicazione d'appalto edile mancato versamento dell'anticipo spese gara d'appalto infruttuosa pagamento del subappaltatore offerta della prestazione lavorativa

Disposizioni normative citate

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art. 2042 cod. civ
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Testo completo

ERLOCUTORIA sul ricorso 4500/2020 proposto da: A&I Della Morte spa, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato Paolo Di Martino LI-e. 0a. r (&n.‹,‘,71-a rv-oeux-dt :44 CZAR C),Q. 2-^Cof - ricorrente - contro Vianini Lavori spa, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato Domenico Sorrentino che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Marco Ravaioli - controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4091/2019 depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Cons. Dott.

Marco Marulli. FATTI DI CAUSA 1. E' impugnata per cassazione l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma, rigettandone il gravame, ha nuovamente respinto tutte le domande proposte dalla A&I Della Morte s.p.a. nei confronti di Vianini Lavori s.p.a. ed intese a conseguire, in relazione all'appalto da questa conferito all'appellane per la realizzazione di gallerie lungo linea ferroviaria ad Alta Velocità tra Roma e Napoli, la condanna della Vianini al pagamento delle riserve, formalizzate per anomalo andamento dei lavori, per mancata contabilizzazione di lavorazioni extra contratto, per errata liquidazione delle spettanze contrattuali ed, ancora, al pagamento degli interessi per ritardato pagamento dei compensi e del premio per anticipata consegna dei lavori.

Ricusando il proposto atto di gravame la Corte territoriale ha primamente respinto le doglianze appellanti in punto all'inapplicabilità alla specie delle Condizioni Generali di contratto previste per le opere ricadenti nel realizzando collegamento ferroviario, in particolare negando che l'invalidità di esse fosse stata deliberata dal collegio arbitrale, in pregresso tempo investito della cognizione della vicenda, atteso che questo si era limitato a dichiarare solo la propria incompetenza senza pronunciarsi altrimenti sulle clausole in parola, che nel divisarne l'applicabilità alla specie assumesse rilevanza il preteso errore ermeneutico imputato al decidente di prime cure, trattandosi non già di interpretarne il dettato, ma di stabilirne l'efficacia, e che esse fossero soggette ad approvazione specifica a mente degli artt. 1341 e 1341 cod. civ., non essendo destinate a regolare un'indistinta generalità di rapporti, ancorché la loro approvazione fosse poi documentata dal contratto.

Ha quindi respinto, nell'ordine, le doglianze in punto ai pretesi vizi della CTU, giudicando insussistente la pretesa lesione del contraddittorio per non aver il CTU replicato alle osservazi ni dei RG 4500/20 A8z1 Della Morte-Vianini Estensore C ulli CTP, limitandosi solo a rielaborare in via definitiva l'originario testo della CTU, in quanto il deposito, insieme al testo finale, anche di quello originario e delle relazioni di parte non poteva intendersi quale violazione del principi del contraddittorio e di equidistanza del CTU; le doglianze riferite alla clausola riportata all'art. 17 delle citate Condizioni Generali, disciplinante le modalità dì formalizzazione delle riserve, giudicando, queste, rispondenti alla finalità di notiziare tempestivamente il committente ed escludendone la contrarietà con la corrispondente disciplina degli appalti pubblici, anch'essa regolante l'esternazione delle riserve in termini analoghi; le doglianze afferenti alle riserve accampate dall'appellante in relazione all'andamento dei lavori (riserve al gruppo A), a taluni ritardi (riserve del gruppo B) e al mancato pagamento di talune lavorazioni (riserve del gruppo C, del gruppo D e riserve 11, 15 e 24) reputando che le contestazioni sollevate al riguardo in relazione alle analoghe determinazioni adottate dalla sentenza di primo grado non fossero meritevoli di condivisione o perché non fondate o non dimostrate ovvero, ancora, perché del tutto generiche; le doglianze in ordine al preteso ritardo con cui si era proceduto al collaudo, rilevando, a fronte del fatto che l'opera era stata collaudata ed era da tempo in esercizio, che non era stato allegata la data di rilascio del cantiere e che non era dunque determinabile il dato temporale utilizzato per la quantificazione del danno, escludendo a questo fine che potesse farsi ricorso ad una stima equitativa, giustificabile solo in presenza di un danno accertato; le doglianze circa il mancato riconoscimento dell'indebito arricchimento in relazione alle riserve non accolte, risultando nella specie carente il requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 cod. civ.

Per la cassazione di detta sentenza la A&I Della Morte si affida a diciassette motivi di ricorso, cui resiste la Vianini con controrico o RG 4500/20 A&I Della Morte-Vianini Estensore C . Marulli .3 RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il Collegio, preso atto, come da memoria depositata, che nelle more dell'odierno giudizio è intervenuto il fallimento della parte ricorrente e ritenuto che in ordine agli effetti di esso sull'incardinato giudizio si renda opportuno rinviare la trattazione della controversia alla pubblica udienza

P.Q.M.

Rinvia la trattazione della controversia alla pubblica udienza della I Sezione Civile. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 17.11.2022. Il Presidente gott: Antonio / (r° r