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Ordinanza — n. 11976/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows creditor's claim against bankruptcy trustee for damages to auctioned property, ruling on custodial liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11976/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Filsiva SRL's appeal against the bankruptcy court's dismissal of their €300,000 claim for damages to an industrial warehouse. While the lower court found the trustee did not personally hold custody, the Court ruled that the trustee remains liable for the condition of the property at the time of forced sale under civil code provisions. Consequently, the Court quashed the lower court's decision and remanded the case for a new trial on the liability issue.

Regesto Legislator

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Art. 1477 cod. civ.; Art. 32 l. fall.: The bankruptcy trustee remains liable for damages to auctioned property resulting from their custodial obligations, even when delegating actual custody to third parties, bearing the burden of proving non-imputability.

Parole chiave

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bankruptcy trustee liability forced sale damages custodial obligation auction property condition civil code warranty remand for retrial creditor claim admissibility responsabilità dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 1477 cod. civ.
Si deve pertanto concludere che i l curat ore risponde delle proprie obbligazioni nei confronti dell’aggiudicatario (tra le quali rientra quella di cui all’art. 1477 cod.
Art. 32 l. fall.
7.5.Ciò non toglie che, ai sensi dell’art. 32 legge fall.
Art. 1218 cod. civ.
civ., di consegna del bene nello stato in cui si trovava al momento della vendita forzata) anche nel caso in cui abbia delega to a d altro soggetto la funzione di custodia dell’immobile rientrantenell’attivo fallimentare, sicché, a norma dell’art. 1218 cod.
Art. 42 comma 1 l. fall.
L’ art. 42 comma 1° l .
Art. 31 l. fall.
Art. 107 comma 6 l. fall.
7.4.Ne consegue che anche in un caso, quale quello di specie, di esecuzione immobiliare pendente alla data del fallimento e proseguita ( in assenza di creditore fondiario) per esservi necessariamente subentrato il curatore (art. 107, 6° comma, l.
Art. 1228 cod. civ.
art. 366 cod. proc. civ
In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per violazione dell’art. 366 cod.
art. 632 cod. proc. civ
42 e 107 l.fall, e dell’art. 632 cod. proc. civ.
art. 1372 cod. civ
Il quarto motivo prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ.Filsiva, premesso che il contratto stipulato tra la curatela fallimentare e la Giuliano Group s.r.l.
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Testo completo

a. Ud.15/02/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20607/2019 R.G. proposto da: FILSIVA SRL, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliat a in ROMA VIA LUIGI G. FARAVELLI, 22, presso lo studio dell’avvocato MARCO MAGAGLIO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocat i MARIO DI IULLO eVALERIO PORCHERA, come da procura in calce al ricorso. -ricorrente- contro FALLIMENTO DIERRE DI DI ROCCO ROSSI SNC, in persona della curatrice Cristiana Della Penna, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI DI BARTOLOMEO, come da procura in calce al ricorso. -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE LANCIANO n. 1172/2017 depositato il 15/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere ANDREAFIDANZIA. FATTI DI CAUSA Filsiva s.r.l. chiese l’ammissione al lo stato passivo del F allimento Dierre di D i Rocco Rossi s.n.c. –dichiarato con sentenza del 9.6.2014 – del credito di € 300.000,00,preteso a titolo risarcitorio. Dedusse a fondamento della domanda: di essersi aggiudicata all’asta,in data 21.1.2016, nell’ambito di una procedura di esecuzione immobiliare , promossa nel 2013 nei confronti d i Dierre da un a banca creditrice, il capannone industrial e di cui era proprietaria la società poi fallita;che all’atto della consegna, avvenuta dopo circa sei mesi dall’emissione del decreto di trasferimento,l’immobile presentava gravi danneggiamenti che ne pregiudicavano la funzionalità, imputabili a fatto e colpa della curatrice , la quale, oltre ad immetterla tardivamente nel possesso, non ave va ottempera to ai suoi doveri di custode.

La domanda fu rigettata dal giudice delegato al Fallimento. Il Tribunale di Lanc i a no, con decreto del 15.4.2019, ha a sua volta respinto l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da F i lsiva s.r.l. avverso il provvedimento del G.D. Il tribunale ha rilevato in fatto : i ) che nell’ambito d ella procedura esecutiva avente ad oggetto il capannone di Dierre s.n.c., preesistente alla dichiarazione di fallimento della società e proseguita nella pendenza della procedura concorsuale, il G.E. aveva nominato custode delbene l’esecutato Antonio Rossi e aveva delegato alla vendita il dr. Andrea Colantonio; ii) che, aggiudicato l’immobile a Filsiva,la procedura si era estinta con provvedimento del G.E. del 17.5.2016, previa approvazione del piano di riparto predisposto dal dr. Colantonio; iii) che all’interno del capannone vi erano macchinari industriali ed impianti fisicamente ad esso uniti, facenti parte dell’attivo fallimentare e lasciati in custodia ad Antonio Rossi , che la curat rice a ve va venduto separatamente all’asta e che erano stati aggiudicati alla Giuliano Group s.r.l.in data successiva all’acquisto dell’opponente; i v ) che la curatrice, prima che fossero avvia t e le operazioni di smontaggio e ritiro dei macchinari (eseguite da incaricati della Giuliano Group s.r.l.), e di conseguente sgombero del c apannone , aveva provveduto ad affidaretemporaneamente il complesso aziendale ad un custode , che glieloaveva riconsegnato al termine delle predette operazioni, alla presenza dell’opponente.

Il giudice del merito ha quindi ritenuto che d alle circostanze acc ertate non emergesse alcuna condotta negligente imputabile alla curatela. In particolare, ha affermato che l’immobile acquistato da Filsiva s.r.l. non era rimasto privo di custodia tra la data di aggiudicazione e quell a di co nsegna e che i danneggiamenti lamentati dall’opponente, verificatisi durante le operazioni di smontaggio dei macchinari, erano stati segnalati tempestivamente dal la curatrice all’Autorità Giudiziaria ed erano chiaramente imputabili a coloro che avevano eseguito le operazioniin questione.

Filsiva s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandolo a quattro motivi. Il Fallimento Dierre di Di Rocco Rossi s.nc. ha resistito con controricorso . La ricorrente ha depositato memoriaex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., sollevata dalla curatela sul rilievo che la tecnica di redazione del ricorso (interpolato con l’assemblaggio di documenti) non assolverebbe alla sua funzione riassuntiva dell’atto introduttivo, ponendo a carico di questa Corte l’onere di procedere all’integrale lettura di taleatto.

2. E’ sufficiente ricordare, a confutazione dell’assunto del Fallimento, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, quando il coacervo dei documenti integralmente riprodotti dal ricorrente è facilmente individuabile ed isolabile e può essere separato ed espunto dall'atto processuale, l’autosufficienza del ricorso,una volta resi conformi al principio di sinteticità il suo contenuto e le sue dimensioni globali, deve essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi(cfr. Cass. n. 18363/2015; conf. Cass. 12641/2017). 2.1.Nella specie i fatti essenziali relativi alla vicenda processuale sono esposti integralmente nel ricorso e i documenti assemblati all’atto dalla ricorrente–che sono agevolmente individuabili ed isolabili e, conseguentemente, espungibili dall’atto medesimo - svolgono, piuttosto, la funzione irrituale (ma non sanzionata da inammissibilità) di corroborare le affermazioni in esso contenute.

3. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che il tribunale abbia omess o di pronunciare in ordine agli effetti de ll ’ a rbitraria, tardiva consegna dell’immobile da parte del la curat rice, costituente condotta viola tiva del decreto di trasferimento del G.E.. Osserva che il ritardo risulta va rilevante e decisiv o perché essa , se fosse stata tempestivamente immessa nel possess o del capannone,avrebbe certamente impedito il prodursi degli ingenti danni causati dalla mancata corretta custodiadel bene da parte dell ’organo della procedura. 3.1Il motivo, da riqualificare ai sensi del n. 5 dell’art. 360, 1° comma, cod. proc. civ., in quanto ciò che la ricorrente lamenta non è l’omessa pronuncia su una domanda o su un’eccezione, ma l’omesso esame di un fatto, è infondato. 3.1.

Il Tribunale di Lanciano ha implicitamente spiegato le ragioni per le quali il bene acquistato all’asta da Filsiva s.r.l. nonè stato immediatamente consegnato alla società, laddove ha evidenziato che il complesso aziendale della fallita si componeva anche di beni mobili, macchinari industriali ed impianti fisicamente uniti all’immobile,che avevano però formato oggetto di un successivo e separato bando d’asta e che, una volta aggiudicati, avevano dovuto essere smontati: in sostanza, il giudice del merito ha ritenuto che la consegna dell’immobile non potesse essere eseguita se non dopo la vendita e lo sgombero d e i beni in questione.

4. Con il secondo motivo Filsiva lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 e 107 l.fall, e dell’art. 632 cod. proc. civ. , per aver il tribunale affermato che il provvedimento del G.E.,di nomina del custode dell’immobile nella persona dell’esecutato poi fallito, avrebbe continuato ad avere efficacia anche successivamente all’estinzione della procedura esecutiva. La ricorrenteosserva in contrario che la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni e che, in caso di pendenza di procedure esecutive alla data del fallimento, il curatore può subentrarvi, mentre, qualora non eserciti tale facoltà, la procedura va dichiarata improcedibile dal G.E.; rileva inoltre che,in ogni caso, nella specie l’incarico d i custodedel fallito doveva ritenersi cessato al più tardi con l’estinzione della procedura esecutiva, tanto che la curatrice aveva successivamente nominato – irritualmente –quale nuovo custode, lo stesso soggetto cui Giuliano Group s.r.l, societàaggiudicataria dei beni mobili, aveva affidato l’incarico di proced ere alle operazioni dismontaggio e ritiro; assume, ancora, che era comunque onere dellacuratrice, tramite il custodenominato, del cui operato rispondeva, garantire l’integrità dell’immobile, rientrando tra i compiti del custode quello di sorveglianza dello stato delbene onde evitare che si verific hino danni a terzi o danneggiamenti.

5. Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 88 legge fall. e 1394 cod. civ.. La ricorrente deduce che la curat rice ha colpevolmente nominato quale custode l’incaricato della Giuliano Group, ovvero un soggetto in conflitto di interesse, che non poteva assumere al contempo gli obblig hi di eseguire le operazioni di smontaggio e sgombero e di garantirne la regolarità e il buon esito.

6. Il quarto motivo prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ.Filsiva, premesso che il contratto stipulato tra la curatela fallimentare e la Giuliano Group s.r.l. non le è oppon ibile , rileva che il tribunale ha erroneamente ritenuto che la curatela andasse esente da responsabilità perché i danni erano stati causati da terzi, atteso che l’unico soggetto .che rispondeva dei danni nei suoi confronti era, per l’appunto, la curatrice.

7. Il secondoe il quarto motivo sono fondati, con assorbimento del terzo. 7.1.Questa Corte (Cass. 1730/1995; conf. Cass. n. 14765/2014), in un caso analogo a quello di specie -in cui l’ aggiudicatario di un appartamento p osto in vendita dal Fallimentoaveva chiesto di essere ammesso al passivo per la somma occorrente al risarcimento dei danni provocati all’immobile successivamente alla sua aggiudicazione –ha enunciato il seguente principio di diritto: “N ella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto traslativo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore.

Ne deriva che, in relazione allo ius ad rem (pur condizionato al versamento del prezzo), che l'aggiudicatario acquista all'esito dell'iter esecutivo, è configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicato, così da assicurare la corrispondenza tra quanto ha formato l'oggetto della volontà dell'aggiudicatario e quanto venduto. Pertanto, qualora l'aggiudicatario lamenti che l'immobile aggiudicato sia stato danneggiato prima del deposito del decreto di trasferimento, il giudice è tenuto a valutare la censura dell'aggiudicatario medesimo, diretta a prospettare la responsabilità del custode (nella specie, della curatela fallimentare che aveva proceduto alla vendita forzata), in base ai principi generali sull'adempimento delle obbligazioni (art. 1218 cod. civ.), per inadeguata custodia del bene posto in vendita, fino al trasferimento dello stesso”. 7.2.La fattispecie odierna è parzialmente diversa rispetto a quella già decisa dalle sentenze sopra citate, atteso che, al momento in cui l’immobile aggiudicato era stato danneggiato,era già intervenuto (da tempo) il decreto di trasferimento, ma tale circostanza non fa che rendere ancora più stringente l’obbligo del curatore, scaturente dall’applicabilità dell’art. 1477 cod. civ. anche alla vendita forzata, di consegna del bene nello stato in cui si trovava al momento della vendita. 7.3.

Del tutto errato è il rilievo del tribunale secondo cui, nelcaso in esame, la curatrice non av rebbe mai assunto la custodia del capannone aggiudicato , affidata in pendenza della procedura esecutivaall’esecutato poi fallito e , dopo l’estinzione della procedura, ad altro soggetto nominato dalla stessa curatrice. L’ art. 42 comma 1° l . fall. pr evede infatti che “la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento”; l’art. 31 della stessa legge stabilisce, d’altro canto, che “il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite”. 7.4.Ne consegue che anche in un caso, quale quello di specie, di esecuzione immobiliare pendente alla data del fallimento e proseguita ( in assenza di creditore fondiario) per esservi necessariamente subentrato il curatore (art. 107, 6° comma, l. fall.) è quest’ultimo che, quale amministratore del patrimonio fallimentare, diviene custode del bene a partire dalla data di apertura della procedura. 7.5.Ciò non toglie che, ai sensi dell’art. 32 legge fall. , egli p ossa, su autorizzazionedel comitato dei creditori, delegare ad altri specifiche operazioni ofarsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, ma , come precisa la stessa disposizione(e come d’altronde prevede la regola generale di cui all’art.1228 cod. civ.),sempre sotto la sua responsabilità. 7.6.

Si deve pertanto concludere che i l curat ore risponde delle proprie obbligazioni nei confronti dell’aggiudicatario (tra le quali rientra quella di cui all’art. 1477 cod. civ., di consegna del bene nello stato in cui si trovava al momento della vendita forzata) anche nel caso in cui abbia delega to a d altro soggetto la funzione di custodia dell’immobile rientrantenell’attivo fallimentare, sicché, a norma dell’art. 1218 cod. civ., su di lui incombe la prova della non imputabilità a sé (o ai suoi ausiliari) dell’inadempimento di tale obbligazione.

All’accoglimento del secondo e del quarto motivo del ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Lanciano in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra enunciati e statuirà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondoe il quarto motivo del ricorso , dichiara infondato il primoe assorbito il secondo; c assa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Lanciano in diversa composizione, anche per le spesedel gi