Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 11973/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11973/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11973/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 1468/2020 R.G. proposto da: Italfondiario s.p.a., quale procuratrice di Verbania Securitisation s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli avv ocati Benedetto Gargani, Giovanni Recalcati, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Viale Villa Grazioli n.15; - ricorrente– contro Bramani Luisa Maria Novella, Galimberti Franco, rappresentati e difesi da gli avvocati Alberto Marelli, Riccardo Corgiat Mecio, e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2354/2019 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 29/5/2019; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedei controricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 11973/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 1468/2020 R.G. proposto da: Italfondiario s.p.a., quale procuratrice di Verbania Securitisation s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli avv ocati Benedetto Gargani, Giovanni Recalcati, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Viale Villa Grazioli n.15; - ricorrente– contro Bramani Luisa Maria Novella, Galimberti Franco, rappresentati e difesi da gli avvocati Alberto Marelli, Riccardo Corgiat Mecio, e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2354/2019 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 29/5/2019; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedei controricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti.

Parole chiave

Generato dall'IA
rinuncia alle prestazioni d'assicurazione contratto successorio di rinuncia condono delle spese procedurali rinuncia alla motivazione compensazione nel fallimento ritiro a seguito di transazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 1468/2020 R.G. proposto da: Italfondiario s.p.a., quale procuratrice di Verbania Securitisation s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli avv ocati Benedetto Gargani, Giovanni Recalcati, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Viale Villa Grazioli n.15; - ricorrente– contro Bramani Luisa Maria Novella, Galimberti Franco, rappresentati e difesi da gli avvocati Alberto Marelli, Riccardo Corgiat Mecio, e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2354/2019 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 29/5/2019; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedei controricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 4 maggio 2023