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Decreto — n. 11965/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 11965/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Banca Popolare di Bari, withdrew the suit while the defendant, Beneficiaria67 s.r.l., accepted this withdrawal. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs or merits was necessary.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without further adjudication.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Withdrawal of Appeal Extinction of Proceedings Bankruptcy Litigation Formal Renunciation condono delle spese procedurali assunzione delle spese ripetibili

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 27523/2019 R.G. proposto da: Banca Popolare di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ avv ocato Marisa Pappalardo, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Corso Trieste n.88; - ricorrente– contro Beneficiaria67 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avvocato Claudia Balestrazzi, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avvocato Carola Chinappi in Roma, Via C. Felice n.23; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1784/2019 della Corte di Appello di Bari pubblicata il 28/8/2019; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c. , come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 4 maggio 2023 LaP