Decreto — n. 11963/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sulricorso iscritto al n. 25271/2018 R.G. proposto da: Ventrice Raffaele, rappresentato e difeso da ll’ avv ocato Ferdinando Pietropaolo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Carmelo Russo in Roma, Via S. Longanesi n.9; - ricorrente– contro Curatela del Fallimento S.I.S. Elettro Impianti s.n.c. di Ceravolo Biagio, nonché dei soci illimitatamente responsabili Ceravolo Francesco Dehon, Pullella Concettina, Ceravolo Biagio, in persona del curatore avv. Manola Micci, rappresentatae difesa da ll’avvocato Elisabetta Allegrezza, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 11963/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Fabio Trinca in Roma, Via Portuense n.104; -controricorrente - avverso la sentenza n. 403/2018 della Corte di Appello di Ancona pubblicata il 27/3/2018; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; che, essendovi istanza congiunta delle parti, deve essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, ex art.2668 cod. civ. (cfr.
Parole chiave
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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 25271/2018 R.G. proposto da: Ventrice Raffaele, rappresentato e difeso da ll’ avv ocato Ferdinando Pietropaolo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Carmelo Russo in Roma, Via S. Longanesi n.9; - ricorrente– contro Curatela del Fallimento S.I.S. Elettro Impianti s.n.c. di Ceravolo Biagio, nonché dei soci illimitatamente responsabili Ceravolo Francesco Dehon, Pullella Concettina, Ceravolo Biagio, in persona del curatore avv. Manola Micci, rappresentatae difesa da ll’avvocato Elisabetta Allegrezza, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del dott.
Fabio Trinca in Roma, Via Portuense n.104; -controricorrente - avverso la sentenza n. 403/2018 della Corte di Appello di Ancona pubblicata il 27/3/2018; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; che, essendovi istanza congiunta delle parti, deve essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, ex art.2668 cod. civ. (cfr.
Cass. civ. 23 settembre 2016, n. 18741);
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Ordina al Conservatore dei RR.II. di Vibo Valentia la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale in data 3 luglio 2009, Registro Generale n. 3896 e Registro Particolare n. 2830. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 4 maggio 2023