Italian Court dismisses appeal due to total settlement agreement and waiver of costs by appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct following a total settlement agreement reached between the parties. The appellant voluntarily withdrew the appeal with full compensation of litigation costs, which the court accepted without ruling on the underlying bankruptcy revocation claim. Consequently, the procedural outcome was the extinction of the case without any judgment on the merits or allocation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002: When a party withdraws an appeal in exchange for total cost compensation, the judgment is extinguished without cost allocation, and the special unified contribution requirement does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11537/2019 R.G. proposto da : CASALE DEL PRINCIPATO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato BONO CARMELINA (BNOCML57B58H703A) giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro FALLIMENTO ALVI SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato SANDULLI FEDERICA (SNDFRC76B48A489B) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1468/2018depositata il 04/10/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.
Rilevato che 1.–Casale d el Principato s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione , affidato a due motivi, avverso la sentenza del 4.10. 2018 con cui la Corte d’appello di Salerno ha rigettato il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva accolto la domanda di revocatoria fallimentare proposta nei suoi confronti dal Fallimento Alvi s.p.a. in liquidazione, il quale ha resistito con controricorso; 3.– i n prossimità dell’ udienza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso “con compensazione totale delle spese”, in esito all’accordo transattivo raggiunto tra le parti, corredato di nota relativa all’accettazione della controparte;
Considerato che 4. – sussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese processuali, poiché l'intervenuta accettazione del controricorrente esclude la condanna del rinunciante ai sensi dell'art. 391, comma 4 , c .p.c. , (cfr. Cass., Sez.U, 34429/2019; Cass. 9474/2020) ; 5.– in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 , che pone a carico del ricorrente soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di una misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensusanzionatoria (Cass. 23175 /20 15 , 19071 /2018) .
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 citato. Cos