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Ordinanza — n. 11903/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; judgment becomes final and binding on parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11903/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the withdrawal of the petition by the heirs. The appellants voluntarily renounced their right to challenge the appellate court's decision on expropriation compensation, an act accepted by the respondent. Consequently, the lower judgment became res judicata, rendering any further litigation on the merits unnecessary and legally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 306 c.p.c.; Art. 307 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings regardless of the respondent's acceptance, as the withdrawal renders the contested judgment final and eliminates the interest in opposing it.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings res judicata cassation appeal finality of judgment petizione d'eredità domanda di concordato legittimazione attiva degli eredi

Disposizioni normative citate

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Art. 306 c.p.c.
Ed infatti, la rinuncia al ricorso per cassazione non è disciplinata dall'art. 306 c.p.c.
Art. 307 c.p.c.
art. 306 c.p
Ed infatti, la rinuncia al ricorso per cassazione non è disciplinata dall'art. 306 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.n.11033/2019
e determina, pertanto, l'estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione, considerato che, peraltro, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l'interesse a contrastare il ricorso-Cass.n.11033/2019.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18658/2017 R.G. proposto da: GUASTELLA GIUSEPPA, LEGGIO MARIA, LEGGIO ANTONELLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MAGNANO SAN LIO MARCELLO (MGNMCL65S29C351L) rappresentati e difesi dall'avvocato GUASTELLA SERGIO (GSTSRG66M29H163F) -ricorrente- contro LIBERO CONSORZIO COMUNALE RAGUSA, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 32A (FAX 06.3225545), presso lo studio dell’avvocato COSTA GIANCARLO (CSTGCR64L17H501W) rappresentato e difeso dall'avvocato MEZZASALMA SALVATORE (MZZSVT65M09H163K) -controricorrente- nonchè contro REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO AMBIENTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 811/2017 depositata il 05/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI. FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte di appello di Catania, con sentenza definitiva n.811/2017, pubblicata il 5 maggio 2017, in accoglimento della domanda proposta da Leggio Nunzio di determinazione dell’indennità di espropriazione e di occupazione dovuta allo stesso e agli altri comproprietari Leggio Rosario e Leggio Virginia di un fondo sito in Ragusa c.da gravina espropriata dalla Regione Siciliana- Assessorato territorio e Ambiente di Palermo ed occupata dalla Provincia regionale di Ragusa per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria ordinava al Libero Consorzio comunale di Ragusa il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della differenza tra la somma di euro 38.3125,36 (pari ad un terzo dell’intera indennità di esproprio) e quella eventualmente già depositata, oltre accessori come indicati in motivazione.

Guastella Giuseppa, Leggio Maria e Leggio Antonella, nella qualità di eredi di Leggio Nunzio, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale hanno resistito il Libero consorzio comunale di Ragusa e la Regione Sicilia-Assessorato regionale territorio e ambiente-con controricorsi. Il difensore dei ricorrenti ha depositato, in data 16.1.2023, atto di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritto dalle parti ricorrenti, accettato dal legale rappresentante del Libero Consorzio comunale di Ragusa con atto sottoscritto dal difensore del Consorzio depositato in pari data.

La causa è stata posta in decisione all’udienza del 10.2.2023. Il giudizio va dichiarato estinto in ragione della rinunzia al ricorso depositata dai ricorrenti anche se accettata da uno soltanto dei controricorrenti. Ed infatti, la rinuncia al ricorso per cassazione non è disciplinata dall'art. 306 c.p.c. e determina, pertanto, l'estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione, considerato che, peraltro, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l'interesse a contrastare il ricorso-Cass.n.11033/2019.

Nulla sulle spese PQM Dichiara estinto il giudizio. Così deciso il 10.2.2023 in Roma