Cassation court dismisses appeal against bankruptcy declaration regarding failed concordato and corporate liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a partnership and its partners against the bankruptcy declaration of a pharmaceutical company. The lower court upheld the bankruptcy due to the abandonment of the concordato proposal, the loss of the target company's interest, and the invalidity of a subsequent asset transfer made after the concordato's failure. The court ruled that the transfer did not exempt the original partners from liability under civil code provisions regarding corporate responsibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2560, 2nd comma c.c.; Art. 162, 1st comma c.c.: The transfer of assets to a new company does not exempt original partners from liability if the transfer occurred after the concordato was abandoned and the new company was not authorized by the court.
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ERTO PAZZI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 4583/2021proposto da: LUCA DELLA ROBBIA s.n.c., i n p ersona dei legali rappresentanti MASSIMO VEZZOSI ed ANGELA BELINCI, nonché da questi ultimi in proprio, elettivamente domiciliat i presso lo studio dell’avv . Alfonso Tordo Caprioli,che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrenti- -contro- FALLIMENTO della LUCA DELLA ROBBIA s.n.c. dei DOTTORI ANGELA BELINCI, GIULIANO SISTI e MASSIMO VEZZOSI, nonché dei soci illimitatamente responsabili, ANGELA BELINCI, GIULIANO SISTI e MASSIMO VEZZOSI, in persona del curatore p.t., elett ivamente domiciliato in Roma, pre sso l o studio dell ’avv.
Carlo Moriconi , che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine de l controricorso.- controricorrente- e contro FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA, soc. coop., in persona del legale rappresentante p.t., elett ivamente domic iliata in Roma , presso l o studio dell’avv. Anselmo Carlevaro, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. Alessandro Antonelli, giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza n. 01 /20 21 , della Corte d’appello di Perugia , depositatail 4/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023dal Cons. rel., dott.
ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE La Corte d’appello di Perugia, con sentenza depositata il 4.1.2021, ha rigettato il reclamo proposto da Luca Della Robbia s.n.c. e dai soci amministratori avverso la sentenza del Tribunale di Perugia del 12.3. 2020 che, su istanza di Farmacentro Servizi e Logistica soc. coop., aveva dichiarato il fallimento della società e dei suoi soci illimitatamente responsabili, Angela Belinci, Massimo Vezzosi e Giuliano Sisti, previa declaratoria di improcedibilità, per rinuncia, della seconda domanda di concordato presentata dalla s.n.c. ( la prima non era stata approvata dalla maggioranza dei creditori ) e di inammissibilità della terza.
La corte del merito, per quanto in questa sede ancora interessa, ha osservato:i) che la tesi dei reclamanti, secondo cui il Tribunale aveva erroneamente dichiarato improcedibile la seconda domanda, che non era stata rinunciata, ma mantenuta ferma con rinuncia unicamente alla proposta e al piano, sostituiti da una nuova proposta e da un nuovo piano, era palesemente infondata, in quanto la presentazione di una nuova proposta non può che configurarsi di fatto che come nuova domanda, con implicita rinuncia alla precedente; ii) che il venir meno dell’interesse di Farmatuscia s.r.l. all’acquisto dell’azienda farmaceutica di Luca Della Robbiarendeva inverosimile la fattibilità del piano (che era liquidatorio e quindi avrebbe dovuto garantire il pagamento del 20% deicrediti chirografari); iii) che non era chiaro in qual modo sarebbe stato assicurato detto pagamento, né erano indicate le ragioni della maggior convenienza del concordato, rispetto al fallimento, per i creditori , non essendo a tal fine sufficiente la meramente ipotizzata transazione fiscale, in tesi idonea a liberare la s.r.l.
Luca della Robbia, conferitaria dell’azienda della s.n.c., dalla responsabilità solidale per contributi e imposte dovuti all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL, ma non suffragata da elementi probatori che ne evidenziasserola possibilità di successo; iv) che la formazione di sei classi, una delle quali comprendente la sola s.a.s. San Bartolomeo, terza datrice di ipoteca per debiti della s.n.c. e costituita da due dei soci di quest’ultima, contravveniva alla regola generale della formazione delle classi secondo criteri omogenei ed era verosimilmente finalizzata al più facile raggiungimento delle maggioranze;
v) che comunque i soci della s.a.s. andavano esclusi dal voto, per conflitto di interessi; vi) che il conferimento dell’azienda farmaceutica, per un valore di 1.650.000, nella newco Luca della Robbias. r . l . , interamente partecipata dalla fallita, e asseritamente munita di liquidità che le avrebbero consenti to di valori zzare l’azienda stessa, non poteva comportare un aumento del valore della partecipazione (dalla cui vendita si sarebbe dovuta ricavare la prov vista necessaria all’adempimento del concordato), che doveva per contro ritenersi azzerato,atteso che la s.r.l. era gravata dei debiti aziendali della s.n.c , avevaun patrimonio netto negativo (come si ricavava dalla perizia di conferimento e dallo stato passivo del fallimento), e che anche nei suoi confronti era stata presentata istanza di fallimento (oltre che promosso dal curatore delfallimento della s.n.c. giudizio per la revoca delconferimento).
Luca della Robbia s.n.c. e Angelo Vezzosi e Angela Belinci in proprio hannoproposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a dieci motivi (numerati sino ad 11, ma con omissione del nono ), cui hanno resistito, con separati controricorsi, il Fallimento di Luca della Robbia s.n.c. e dei soci illimitatamente r esponsabili e Farmacentro Servizi e Logistica, soc. coop. Tutte le parti hanno depositato memoria. RITENUTO CHE 1. Il primo motivo del ricorso denunzia violazione degli artt. 18 l.f., 101 c.p.c., 3, 24, 111, Cost., 1 56, 157, 161, c . p . c . : i ricorrent i lamenta no che la corte d’appelloabbia fondato la valutazione dell’insufficienza del valore della partecipazione della s.n.c. in Luca della Robbia s.r.l. , e della conseguente non fattibilità del piano concordata rio , sull e risultanze dello stato passivo del fallimento, reso esecutivo il 4.11.2020, ovvero in una data successiva all’udienza in cui la stessa corte si era riservata la decisione, così violando il loro diritto alla difesa e al contraddittorio. 1.1.Il motivo èinammissibile, in quanto, a fronte dei plurimi argomenti in base ai quali la corte territoriale ha ritenuto che il valore della partecipazione in Luca della Robbia s.r.l. si fosse azzerato (obbligo della società, conferitaria dell’azienda della fallita, di rispondere di tutti i debiti della conferente; istanza di fallimento presentata nei confronti della stessa; domanda di revocatoria, fallimentare e ordinaria, dell’atto di conferimento avanzata dal curatore del fallimento della s.n.c.;contenuto della perizia di conferimento) si appunta su un mero rilievo incidentaledel giudice ( evidentemente superfluo, posto che il fatto che l’ammontare dei debiti della s.n.c. fosse superiore all’attivo era ricavabile dalla domanda di concordato), senza chiarire quale sia il pregiudizio che ne è derivato al diritto di difesa deiricorrenti.
2. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazionedegli artt. 160,161,162,163,169,175,179,181, l.f., per aver la corte d’appello ritenuto improcedibile la seconda domanda di concordato, cui las.n.c. non aveva rinunciato, limitandosi a presentare un nuovo piano e una nuova proposta. 2.1.Il motivo (al di là della sua evidente pretestuosità, non essendo dato comprendere come possa r itenersi ferma una domanda di concordato non più sorretta da proposta e piano) è inammissibile per difetto di interesse, dato che i ricorrent i non contesta no che la valutazione di ammissibilità/fattibilità del concordato andasse compiuta rispetto al nuovo piano e alla nuova proposta e che la c orte d’appello non ha fondato la decisione sull’abusività del ricorso allo strumento concordatario, ma, per l’appunto, sull’esame di quel piano e di quella proposta.
3. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 160,161, 162, l.f., nonché omessa motivazione e nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la corte d’appello: per un verso, erroneamente ritenuto che nella terza proposta fosse stata illegittimamenteprevista la formazione di due classi composte da un unico creditore, laddove l’inserimento della sola Farmacentro nella quinta classe era giustificato dal fatto che la società era l’unica che avrebbe beneficiato dell’apporto di finanza esterna, mentre San Bartolomeo s.a.s. aveva una posizione peculiare, in quanto creditrice per forniture di medicinali e terza datrice di ipoteca; per l’altro, inammissibilmente valutato ex antela situazione di preteso conflitto di interessi in cui versava quest’ultima. 4.Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161, 162, 163 bis , l.f., nonché omessa motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la corte d’appelloritenuto che il venir meno dell’interesse di Farmatuscia all’acquisto dell’azienda rendesse inverosimile la realizzazione delle condizioni di ammissibilità del concordato, ex art. 160, c.4., l.f all . , atteso che il valor e della partecipazione nella newco era stato determinato tramite la c . t . u . disposta dal tribunale e nella perizia di conferimento aziendale , recepita nella relazione dell’attestatore , e che il rischio derivante dal suo deprezzamento in sede di vendita all’asta rientrava nel giudizio di fattibilitàeconomica, riservato ai creditori.
5. Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 160, 161, 162, 182ter, l.f., per aver la corte d’appello ritenuto che dovesse essere fornita prova della possibilità di successo della transazione fiscale inserita nella proposta di concordato e inviata ad Agenzia delle Entrate, INPS ed INAIL, il cui esito positivo o negativo si sarebbe potuto verificare solo dopo il decreto di ammissione al concordato ed in sede di votazione dei creditori.
6. Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161, 162, 186 bis , l.f., nonché omessa motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la corte territorialeaffermato che ulteriore sintomo dell’inammissibilità della proposta era costituito dal fatto che l’attestatore non aveva acclarato la convenienza del concordato rispetto alla liquidazione fallimentare, non considerando che nel concordato liquidatorio ilprofessionista d eve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, ma non la convenienza della liquidazione concordataria, contrariamente a quanto previsto per il concordato in continuità. 7.Il settimo motivo denunzia violazione dell’art. 112,156, 161, c . p . c . , e nullità della sentenza, nonché violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art.360, n.4, c.p. c . , per aver la c orte d’appello escluso la fattibilità del piano, ritenendo azzerato il valore della partecipazione nella s.r.l. conferitaria, in violazione del giudicato implicito endoprocessuale formatosi sul contrario accertamento del tribunale, secondo cui tale valore ammontava a euro 1.665.000,00.
8. L’ottavo motivo, in subordine al settimo, deduce omessa pronuncia in violazione degli artt. 112, 156 e 161, c.p.c., per aver la c orte d’appello affermato la responsabilità solidale della conferitaria riguardo ai debiti della conferente in assenza di qualsivoglia elemento di fatto che deponesse per tale conclusione e senza tener conto delle difese dei reclamanti, che avevanoin primo luogo evidenziato come la solidarietà andasse esclusa, in ragione del principio della consecuzione delle procedure, in quanto il Tribunale di Perugia, nel primo concordato, aveva autorizzato la costituzione della newco, ed avevano altresì rilevato che la s.n.c., in caso di ammissione alla procedura minore, avrebbe potuto assumere determinazioni volte ad evitare la responsabilità solidale della partecipata (riduzione del capitale per esuberanza e retrocessione dell’azienda ; fusione per incorporazione; vendita dell’azienda con effetto purgativo) in tal modo salvaguardando la continuità aziendale ed il valore di avviamento della farmacia ed evitando il rischio della declaratoria di decadenza dalla licenza amministrativa.
9. Il nono motivo deducel’omesso esame del fatto decisi vo, idoneo ad escludere che la s.r.l. conferitaria dell’azienda della s.n.c. dovesse rispondere dei debiti di quest’ultima, costituito dal decreto del Tribunale di Perugia che, nel primo concordato, aveva autorizzato il conferimento dell’azienda della s.n.c. nella newco, con liberazione della conferitaria dai debiti della conferente.
10. Il decimo motivo denuncia l’omesso esame di fatto decisivo costituito (se ben si è compreso)dal contenuto della terza proposta di concordato, che prevedeva “la liberazione della società conferitaria dalla responsabilità solidale ex art. 2560 c.c. quale effetto giuridico dell’omologa del concordato e l’effetto purgativo previsto dalla legge fallimentare, applicabile alla vendita di azienda come alle quote della new.co appositamente creata in linea con l’art. 105 comma 8 l. fall.: ciò fatta salva la possibilità di cedere a terzi con asta competitiva la sola azienda farmacia, con effetto purgativo in forza della norma richiamata, avendo la Luca della Robbia s.n.c.il totale controllo della società Farmacia Luca della Robbia s.r.l.” (così testualmente nel motivo).
10. Ha priorità logica l’esame dei motivi dal settimo al nono, che sono infondati e devono essere respinti. 10.1. Va in primo luogo escluso che i n ordin e al valore della partecipazione nella s.r.l. si fosse formato un giudicato implicito interno,sia perché il t ribunale (che aveva dichiarato inammissibile la terza domanda di concordato per ragioni di diritto ritenute assorbenti rispetto a quelle di fatto) non aveva compiuto alcun accertamento sul punto, ma , come emerge chiaramente dal passo della motivazione riportato testualmente dalla stessa ricorrente, si era limitato a rilevare “chel’attivo concordatario di euro 1.860.000 , compreso il valore d ella partecipazione, è di molto inferiore a quanto prospettato nel primo concordato”, sia perché la questione dell’effettivo valore della partecipazione era stata comunque devoluta all’esame della c orte territoriale dalla creditrice e dal Fallimento reclamati.10.2.
Quanto all’assunto della ricorrente secondo cui “non v’era alcun elemento” per ritenere che la s.r.l. rispondesse dei debiti inerenti l’esercizio dell’azienda conferitale, è agevole replicare che tale effetto discende dalla legge (art. 2560, 2° comma c.c.). 10.3. Va escluso, infine, che la responsabilità solidale della conferitaria per i debitiin questione potesse essere esclusa perché il conferim ento era stato autorizzato dal tribunale in sede di primo concordato e l’autorizzazione continuava a operare anche in quello (o in quelli) successivi, stante il principio di consecuzione delle procedure.
Al riguardo, è sufficiente osservareche il conferimento autorizzato, che effettivamente prevedeva la liberazione della newco dai debiti della s.n.c., eracondizionato all’omologazione del primo concordato (che era in continuità), che però non è stato approvatodai creditori, e che l’atto di conferimento è stato posto in essere solo in data successiva alla mancata omologazionedi quel concordato.
11. Il rigetto delle censure che investono la ratio decidendi inerente l’azzeramento del valore della partecipazione, ovvero del principale (se non unico) asset sul quale si fondava la proposta di concordato, comporta l’inammissibilità deimotivi dal terzo al sesto - che contestano le ulteriori ragioni in base alle quali la corte del merito ha respinto il reclamo- per difetto di interesse della ricorrente a vede rli esaminare, in quanto la loro eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre alla cassazione della pronuncia impugnata.
12. Parimenti inammissibile è l’ultimo motivo del ricorso, che si limita a riportare il contenuto della domanda dichiarata inammissibile senza chiarire quale sia il fatto decisivo non esaminato dalla corte del merito e che non tiene conto che il reclamo è stato respinto proprio perché, essendo già intervenuto alla data di deposito di detta domanda il conferimento dell’azienda, l’operatività del disposto dell’art. 2560, 2° comma, c.c. non poteva certo essere derogata dalla mera, errata prospettazione della proponente circa un preteso effetto esdebitatorio della conferitaria discendente dall’omologazione del concordato.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorren ti al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, nella somma di euro 15. 200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a tit