Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, ASL Napoli 2 Nord, filed a decree against Centro Radiologia G. Mazzella but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to terminate the case and order the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2783/2018R.G. proposto da: ASL NAPOLI 2 NORD, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA AMITERNO 3, presso lo studio dell’avvocato BUONAVOGLIA GIOVANNA BATTISTA (BNVGNN57H64H307P) rappresentata e difesa dagli avvocati ARA GUGLIELMO (RAAGLL67E12F839L), CARRARA AMALIA (CRRMLA66L64D789F), CHIOSI AUGUSTO (CHSGST53L21F839B) -ricorrente- contro CENTRO RADIOLOGIA G. MAZZELLA DI RUSSO CARLO SAS, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTALLINO MARIA (CRSMRA69C54G964J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2983/2017 depositata il 28/06/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatarioavv. Maria Cristallino. 26.4.20