Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing a bankrupt company, challenged a lower court judgment against Iren SpA but did not act within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15994/2022 R.G. proposto da: FALLIMENTO IMPRESA GRIMALDI C SRL,domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO PIVA (PVIPLA70A16G337Z) -ricorrente- contro IREN SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA GIUFFRE' (GFFFNC68P61H501I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO CANTELLI (CNTGCR62H16G337N) -controricorrente- avverso la SENTENZA n.858/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di BOLOGNA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ecomunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.150,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge . 27/04/2023 Il