Italian court dismisses appeal against detention extension due to missing travel documents causing severe difficulties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the extension of a foreign national's detention. The appellant argued that the extension violated the law because no transport carrier was found, whereas the statute only permits extensions when identity verification or document acquisition faces severe difficulties. The court ruled that the administrative authority's decision was based on the lack of consular documents, which inherently caused such severe difficulties, thus legally justifying the extension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998; The extension of a foreigner's detention is permissible not only when a transport carrier cannot be found but also when the acquisition of travel documents presents severe difficulties, allowing the court to reject appeals based solely on the absence of a carrier.
Parole chiave
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I Consigliere ORDINANZA sul ricorso7207/2022 proposto da: CANI XHONI, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Veglio -ricorrente - contro Ministero dell'Internoe Questura di Torino -intimati – avverso il provvedimento di proroga del trattenimento del GIUDICE DI PACE di TORINO depositatoil 31/01/2021; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 9/03/2023dal Cons. Dott. Marco Marulli. FATTI DI CAUSA RG 7207/22 Cani-Min Interno Est. Cons. Marulli 1.
Cani Xhoni , cittadino albanese , già destinatario di un ordine di trattenimento del Questore di Genova convalidato per la durata di trenta giorni, ricorre a q uesta Corte avverso l’epigrafato provvedimento con il quale il Giudice di Pace di Torino, richiesto dal Questore di questa città ai sensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286,ne ha prorogato il trattenimento presso il locale CTP per ulteriori trenta giorni e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione della norma dianzi citata, posto che il decidente aveva nella specie disposto la proroga richiesta a fronte del mancato reperimento di un vettore in grado di effettuare il rimpatrio, eventualità questa non prevista dalla norma richiamata limitando essa la proroga ai soli casi in cui l'accertamento dell'identità o della nazionalità del rimpatriando ovvero l'acquisizione dei documenti di viaggio presenti gravi difficoltà.
Non hanno svolto attività difensiva le Amministrazioni intimati non essendosi costituite con controricorso ex art. 370 cod . proc. civ. ma solo a mezzo di " atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il ricorso è inammissibile perché non coglie nella sua esatta estensione l'intero costrutto motivazionale sotteso al provvedimento impugnato. E' ben vero che l'art. 14, comma 5, secondo inciso, d.lgs. 286/1998 consente di prorogare il trattenimento dello straniero , già destinatario di un ordine di trattenimento convalidato per la durata di trenta giorni, per ulteriori trenta giorni solo "qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà", di talché, attesa la delicatezza della materia che ha oggetto la libertà personale dell'interessato e rifugge perciò da ogni interpretazione che renda RG 7207/22 Cani-Min Interno Est.
Cons. Marulli applicabile la proroga fuori dai casi espressamente previsti, a stretto rigore non sarebbe possibile prorogare il trattenimento come assume il ricorrente, «dovendosi reperire idoneo vettore».
3. L'assunto, tuttavia, non trova il conforto delle carte perché a leggere bene il provvedimento impugnato, esso, intanto, si radica su un'estrapolazione testuale la cui esatta portata non è equivocabile alla luce del complessivo contesto argomentativo in cui è inserita. Affermando per vero che «alla luce delle richiesta di lasciapassare inoltrata in data 10/12/2021 dalla P.A. alla rappresentanza dell'Albania ed attesa l'assenza di passaporto dello straniero che non consente di ricevere(rectius reperire) il vettore per il rimpatrio e a lla luce delle presenza di accordo di rimpatrio con l'Albania»è evidente che il decidente abbia inteso giustificare la proroga non già solo per la difficoltà di reperire un vettore idoneo al rimpatrio, ma per la mancanza dei necessari documenti consolari, circostanza rispetto alla quale quella evidenziata dal ricorrente in una giusta sequenza logico-temporale costituisce solo una conseguenza.
E non è inopportuno segnalare che, sebbene con il limite delle "gravi difficoltà", anche l'acquisizione dei documenti di viaggio può consentire l'adozione della proroga.
4. Ma nella prospettazione del detto assunto il ricorrente è incorso in una manchevolezza più grave avendo fondato il proprio, già opinabile, sindacato solo sulla motivazione dianz i riportata, quando prima del passaggio di cui si è dato conto, figurano anche le parole «ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano». Ora dalla trascrizione della richiesta formulata dal Questore, che si legge alle pagg. 3 e 4 del ricorso, si apprende che la proroga del trattenimento dell'interessato era stata richiesta nell'occasione, tra l'altro, in quanto « l'acquisizione dei documenti di viaggio idonei al suo rimpatrio presenta gravi difficoltà RG 7207/22 Cani-Min Interno Est.
Cons. Marulli come da documentazione prodotta in sede di udienza di proroga». E' questa, come si è visto, una delle condizioni che consente di prorogare ulteriormente il trattenimento e dunque, avendo il decidente fatte proprie per relationem le motiv azioni allegate dal richiedente –note peraltro allo stesso ricorrente, secondo quel che si è visto – la proroga qui impugnata risulta adottata non solo perché il mancato rilascio dei documenti consolari impedisse di reperire un vettore idoneo, ma perché il loro rilascio era ancora in itinere, apparendo, come dedotto dal richiedente e come pure condiviso dal decidente,connotato da "gravi difficoltà".
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato poiché il procedimento è esente.
P.Q.M.
Dichiara il ricorsoinammissibile. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno9.03.2023. Il Presidente Dott.ssa Adelaide Amendola