Cassation dismissed appeal against arbitration award; court cannot re-evaluate arbitrator's findings on third-party liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared inadmissible Danieli & C.'s appeal against the appellate court's rejection of their challenge to an arbitration award. Danieli argued the award was null because it failed to assess the liability of a third party (Danieli LLC), while the appellate court held the award correctly focused on Danieli's own obligations under the Company Guarantee. The Court ruled that in cassation proceedings regarding an arbitration award's nullity, the Supreme Court can only review the appellate judgment's reasoning, not re-examine the arbitrator's factual findings or the underlying award.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 829, n. 12 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: In proceedings for cassation against a judgment on the nullity of an arbitration award, the Supreme Court cannot directly examine the arbitrator's decision but must verify the adequacy and correctness of the appellate court's reasoning regarding the grounds for nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso RG 13674 anno 2021 proposto da: Danieli & C. Officine Meccaniche s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Andrea Panzarola; ricorrente contro ICOM Engineering s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Romeo e Domenico Apice; controricorrente avverso la sentenza n. 760/2021 della Corte di appello di Milano depositata il giorno 10 marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 novembre 2022 dal Consigliere Relatore dott.
Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA Sez. I- RG 13674/2021 camera di consiglio 18.11.2022 1 1. — In data 4 aprile 2019 è stato pronunciato, tra ICOM Engineering s.r.l. in liquidazione e Danieli & C. Officine Meccaniche s.p.a. un lodo arbitrale in cui si è accertato l'inadempimento di quest'ultima agli obblighi assunti nei confronti della prima in forza della Company Guarantee rilasciata in data 22 marzo 2010 e condannata quindi la predetta società Danieli al pagamento della somma di euro 405.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi.
La pronuncia arbitrale ha ritenuto che la nominata Company Guarantee costituisse una lettera di patronage forte, avendo Danieli s.p.a. assunto nei confronti di ICOM due obbligazioni autonome: obbligazioni aventi ad oggetto la messa in atto dei comportamenti idonei a porre la società controllata Danieli Middle East for Engineering Services LLC nella condizione di adempiere agli impegni da questa contrattualmente assunti verso la stessa ICOM; ICOM avrebbe dovuto difatti rifornire Danieli LLC di beni (elementi strutturali in acciaio) strumentali alla costruzione di alcuni edifici in Egitto. 2.
— Danieli s.p.a. ha impugnato il lodo arbitrale e, nella resistenza di ICOM, la Corte di appello di Milano ha pronunciato sentenza di rigetto. Nell'esaminare il secondo motivo di impugnazione, con cui era stato lamentato l'omesso accertamento della dedotta insussistenza dell'inadempimento di Danieli LLC rispetto le obbligazioni assunte nei confronti di ICOM in forza del contratto di fornitura, il Giudice distrettuale ha osservato che l'inadempimento di quest'ultima società, per come accertato dal lodo, prescindeva dagli obblighi gravanti su Danieli LLC nei confronti di ICOM, in quanto concerneva la sola mancata prestazione, in favore della sua controllata egiziana, di quell'assistenza e di quelle iniziative che sarebbero valse a rendere attuabile, da parte di quest'ultima, il pagamento della fornitura nei termini contrattualmente pattuiti. 3.
— Avverso la sentenza di impugnazione del lodo, pubblicata il 10 marzo 2021, ricorre per cassazione, con un unico motivo, Danieli Sez. I - RG 13674/2021 camera di consiglio 18.11.2022 2 s.p.a.. Resiste con controricorso ICOM. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — La ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 829, n. 12, e dell'art. 112 c.p.c.. Viene ricordato che in sede arbitrale la società ricorrente si era difesa adducendo l'inesistenza di una sua responsabilità verso ICOM in quanto, a monte, Danieli LLC non era responsabile di alcun inadempimento in relazione al mancato pagamento della fornitura, ricorrendo, nella fattispecie, una ipotesi di factum principis o di forza maggiore.
La censura cade sulla ritenuta insussistenza del vizio di omessa pronuncia che, di contro, invece affetterebbe il lodo arbitrale. Si sostiene che quest'ultimo sarebbe stato assai chiaro nell'affermare che l'eccezione sollevata dall'odierna istante — quanto alla dedotta inesistenza di un inadempimento colpevole di Danieli LLC, relativamente all'obbligo di pagamento previsto dal contratto di fornitura — non rientrava nella competenza dell'arbitro unico ed era estranea all'oggetto dell'arbitrato. In tal modo, ad avviso della società istante, risulterebbe in sostanza sconfessato l'assunto della Corte di appello secondo cui l'eccezione in discorso sarebbe risultata irrilevante, in quanto relativa a fatti estranei alla fattispecie dedotta in lite. 2.
— Il motivo è inammissibile. La ricorrente fonda il ricorso su di un passaggio del lodo in cui si asserisce non rientrare nella competenza dell'arbitro «assumere alcuna decisione» circa il comportamento tenuto da Danieli LLC rispetto alle obbligazioni assunte verso ICOM col contratto di fornitura e in cui si rileva, inoltre, che l'esistenza o meno dell'inadempimento dato dal mancato pagamento della fornitura sarebbe «questione che resta estranea all'oggetto del [...] giudizio». Il tema è stato affrontato dalla Corte di merito, la quale ha spiegato che l'arbitro ha inteso chiarire che la sola circostanza del Sez.
I - RG 13674/2021 carriera di consiglio 18.11.2022 mancato pagamento, da parte della società beneficiaria della fornitura, aveva indotto l'arbitro a ritenere integrato ed esaurito il presupposto logico-giuridico delle obbligazioni assunte con la Company Guarantee da Danieli s.p.a.: a tal fine ha richiamato il testo del lodo, secondo cui «l'unico fatto che rileva» sarebbe rappresentato dal mancato pagamento da parte della società controllata, mentre «le eventuali violazioni che possono dar luogo a una responsabilità nel caso di specie debbono attenere unicamente alle obbligazioni assunte da Danieli [s.p.a.] con la Company Guarantee ed a quanto da questa compiuto o omesso».
Di qui la conclusione, sopra richiamata, secondo cui l'accertato inadempimento di Danieli s.p.a. prescindeva dagli obblighi gravanti su Danieli LLC nei confronti della controricorrente di oggi. La Corte di appello ha conclusivamente escluso che la pronuncia arbitrale fosse affetta dal vizio di cui all'art. 829, n. 12, c.p.c. per non avere l'arbitro pronunciato sulla richiamata eccezione di Danieli s.p.a.. Ha nella sostanza affermato, al contrario, che tale eccezione era stata disattesa in quanto la dedotta insussistenza dell'inadempimento colpevole di Danieli LLC, che ne costituiva oggetto, non valeva ad escludere la responsabilità dell'odierna ricorrente che non si era adoperata per consentire il pagamento della controllata egiziana.
Ciò che l'istante propone è, dunque, una rivisitazione della lettura che la Corte di appello ha dato dei passaggi del lodo in cui è stata affrontata la questione di cui qui si dibatte (questione vertente, come si è visto, sul fatto che Danieli LLC potesse non essere colpevolmente inadempiente all'obbligazione di pagamento che le faceva capo). Va allora osservato che in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Suprema Corte non può esaminare direttamente il provvedimento degli arbitri, ma solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo, con la !I Sez.
I - RG 13674/2021 camera di consiglio 18.11.2022 4 conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame (Cass. 22 novembre 2000, n. 15057; Cass. 8 agosto 2003, n. 11950; Cass. 4 giugno 2004, n. 10641; Cass. 26 maggio 2015, n. 10809, Cass. 24 ottobre 2017, n. 25189; Cass. 7 febbraio 2018, n. 2985). E la ricorrente non fornisce alcuno spunto in detta direzione, dal momento che si limita a contrapporre alla sentenza impugnata, che ha escluso l'omessa pronuncia per le ragioni dette, una propria personale interpretazione della pronuncia arbitrale che, suo dire, sarebbe invece nulla ex art. 829, n. 12, c.p.c.. 3.
— Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di importo pari a quello stabilito per il