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Ordinanza Interlocutoria — n. 11456/2023 — snciv Generato dall'IA

Court remands bankruptcy admission case to public hearing due to complex joint liability and late filing issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11456/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a public hearing after finding the lower court's dismissal of the bankruptcy admission request legally flawed. Europcar argued that its co-obligation status required effective protection against the bankruptcy estate and the primary creditor, which the tribunal ignored. The court agreed that the lower court failed to properly assess the impact of the joint liability regime and the timing of the admission request.

Regesto Legislator

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Art. 7-ter d.lgs. n. 286/05; Art. 112 c.p.c.: When a co-obliged party seeks admission to the bankruptcy estate with reservation, the court must ensure effective protection of their rights against both the bankruptcy estate and the principal creditor, and failure to examine these specific circumstances warrants remittal.

Parole chiave

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joint liability bankruptcy admission with reservation co-obliged party rights insinuation timing Cassation remittal responsabilità del vettore industria automobilistica procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 7-ter d.lgs. n. 286/05
Art. 112 c.p.c.
Considerato che: - col primo motivo di ricorso la società denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., perché il tribunale avrebbe trascurato che la domanda di ammissione era stata proposta con riserva, e col secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 93 l. fall.
Art. 96 l. fall.
Art. 24 Cost.
e dell’art. 24 Cost., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, perché il tribunale avrebbe trascurato che l’ammissione con riserva consente al coobbligato un’efficace tutela dei propri diritti tanto nei confronti del fallimento, quanto del creditore principale.
Art. 101 l.fall.
art. 112 c.p
Considerato che: - col primo motivo di ricorso la società denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., perché il tribunale avrebbe trascurato che la domanda di ammissione era stata proposta con riserva, e col secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.
art. 24 Cost
e dell’art. 24 Cost., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, perché il tribunale avrebbe trascurato che l’ammissione con riserva consente al coobbligato un’efficace tutela dei propri diritti tanto nei confronti del fallimento, quanto del creditore principale.
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Testo completo

uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricors o iscritt o a l numer o 25512 del ruolo generale dell’anno 2016,proposto da s.p.a. Europcar Italia a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Europcar Groupe S.A., in persona di due procuratori speciali del legale rappresentante pro tempore, rappresentat i e difes i , giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Giorgio Altieri, presso lo studio del quale in Roma, alla via Principessa Clotilde, n. 7, elettivamente si domiciliano -ricorrente- contro Fallimento di s.r.l. Automotive Logistics -intimato- per la cassazione deldecreto del tribunale di Roma , depositato in data7 ottobre 2016;

Oggetto: Fallimento - Opposizione a dichiarazione di esecutività dello stato passivo- Credito vantato dal committente-Rapporto con i subvettori.RG n. 25512/16 Angelina - Maria Perrino estensore udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 14 aprile 2023 dal consigliere Angelina-MariaPerrino. Rilevato che: -emerge dal decreto impugnato che la s.p . a. Europcar Italia aveva stipulato con la s.r.l. Automotive Logistics due contratti di appalto di servizi di trasporto con i quali aveva affidato all’appaltatrice l’organizzazione dei veicoli Europcar su tutto il territorio nazionale; - s uccessivamente la co mmittente ricevette notificazione di tre decreti ingiuntivi concernenti i crediti maturati dai vettori incaricati dalla Automotive per l’esecuzione di trasporti; - in particolare, il decreto impugnato ha riguardo a uno di questi vettori, ossia a s.p.a.

Automar, che non aveva richiesto l’ammissione del proprio credito, ein relazione al quale si riferisce che la Europcar propose opposizione al decreto ingiuntivo che aveva ricevuto, dolendosi dell’inerzia e dell’inadempimento dell’appaltatrice Automotive Logistics e, mentre pendeva il relativo giudizio dinanzi al tribunale di Salerno, presentò domanda tempestiva di ammissione con riserva allo stato passivo del fallimento di s.r.l. Automotive, nel frattempo dichiarato; - il giudice delegato rigettò la domanda e il tribunale di Roma, col decreto impugnato, ha respinto la successiva opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo; - a fondamento della decisione ha sottolineato che la pretesa rivolta da Automar nei confronti di Europcar si fonda sul regime legale di solidarietà passiva prevista, con riguardo all’attività di autotrasportatore, dall’art. 7 - ter del d.lgs. n. 286/05, che il diritto di regresso azionato da Europcar postula il pagamento dell’intero debito, e che quindi la domanda di amm issione al passivo proposta è manifestamente infondata, perché nulla essa ha pagato ad Automar;RG n. 25512/16 Angelina - Maria Perrino estensore -contro questo decreto la s.p.a.

Europcar Italia propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, e illustra con memoria, corredata di documenti, cui non v’è replica. Considerato che: - col primo motivo di ricorso la società denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., perché il tribunale avrebbe trascurato che la domanda di ammissione era stata proposta con riserva, e col secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 96 l. fall. e dell’art. 24 Cost., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, perché il tribunale avrebbe trascurato che l’ammissione con riserva consente al coobbligato un’efficace tutela dei propri diritti tanto nei confronti del fallimento, quanto del creditore principale.

Secondo la ricorrente, difatti, per un verso essa coobbligata non potrebbe altrimenti far valere il proprio diritto nei confronti del fallimento di s.r.l. Automotive Logistics, perché la creditrice principale Automar non ha chiesto l’ammissione del proprio credito e, per altro verso, sarebbe sfavorita rispetto ai creditori tempestivi, quanto alle chances di partecipazione ai riparti, perché costretta a un’insinuazione tardiva, che addirittura potrebbe essere preclusa dal decorso del termine annuale previsto dall’art. 101 l.fall., in mancanza dei presupposti contemplati dal comma 4 della norma per la proposizione di una domanda d’insinuazione ultratardiva; - considerato che la questione complessivamente posta è di valenza nomofilattica, anche alla luce delle circostanze sopravvenute, rappresentate in memoria e documentate con gli atti che la corredano, dell’intervenuta condanna di Europcar a pagare ad Automar la somma oggetto del decreto ingiuntivo di cui in narrativa, oltre interessi, e del successivo pagamento di essa, tenendo contodello sbarramento posto dall’art. 101 l.fall.;RG n. 25512/16 Angelina - Maria Perrino estensore - ritenuta, per conseguenza, l’opportunità di rimettere il giudizio alla pubblica udienza.

Per questi motivi La Cortedispone la rimessione del giudizio alla pubblica udienza e lo rinv