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Ordinanza — n. 11432/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses Alitalia's appeal against Pegasus regarding payment revocation under insolvency law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11432/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Alitalia's appeal against a lower court ruling that rejected its request to revoke payments made to Pegasus Aviation prior to the airline's insolvency. Alitalia argued that a payment made one day early did not comply with standard usage terms and claimed Pegasus knew of its insolvency. The court held that a single day's advance falls within normal commercial usage and that the burden of proving the debtor's knowledge of insolvency was not met.

Regesto Legislator

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Art. 67, comma 3, lett. a) l.fall.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: A payment made with a minor advance on the contractual deadline constitutes standard usage and is not subject to revocation under insolvency law absent proof of the debtor's knowledge of insolvency.

Parole chiave

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insolvency law revocation of payments standard usage terms debtor knowledge commercial practice Corte di Cassazione administrative extraordinary management cessazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 67, comma 3, lett. a) l.fall.
1 - CC del 15 marzo 20 2 3 aveva proposto nei confronti della Pegasus Aviation A321-513 Limited per la revoca, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., dei pagamenti eseguiti in suo favore dalla società in bonis, per la somma complessiva di €.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
80/2008, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata per avere la corte d’appello rigettato la domanda di revoca dei pagamenti eseguiti nell’arco temporale previsto dall’art.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 96, commi 1° e 3°, c.p.c.
La Pegasus Aviation A321-513 Limited ha resistito con controricorso nel quale ha chiesto la condanna della ricorrente a norma dell’art. 96, commi 1° e 3°, c.p.c..
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16652 del 2022
1 - CC del 15 marzo 20 2 3 in cui detto intervento è ancora in corso (Cass. n. 16652 del 2022).
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 10291-2018proposto da: ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, rappresentata e difes a da gli Avvocat i FRANCESCO ASTONE, VALERIO DI GRAVIO E LUIGI FARENGA per procuraa margine del ricorso; -ricorrente - contro PEGASUS AVIATION A321-513 LIMITED, rappresentata e difesa dall’Avvocato DANIELE GERONZI per procura del9/5/2018; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 506/2018 del la CORTE D ’ APPELLO DI ROMA, depositata il 24/1/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 / 3 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA 1.1. La Corte d’appello di Roma , con la pronuncia in epigrafe, ha respinto l’appello di Alitalia - Linee Aeree Italiane s.p.a. in amministrazione straordinaria avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva rigettato la domanda che la stessa Ric. 2018n. 10291 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 20 2 3 aveva proposto nei confronti della Pegasus Aviation A321-513 Limited per la revoca, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., dei pagamenti eseguiti in suo favore dalla società in bonis, per la somma complessiva di €. 822.107,22, in data 31/3/2008, 30/4/2008, 28/5/2008, 30/7/2008 e 27/8/2008, e cioè nei sei mesi antecedenti al decreto con cui , in data 29/8/2008, quest’ultima, dichiarata poi insolvente con sentenza del tribunale di Roma del 25/9/2008, era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 347/2004. 1.2.

La cortedel merito, per quanto ancora interessa, ha ritenuto: -relativamente ai pagamenti eseguiti dall’Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a. tra aprile e agosto del 2008, e cioè nell’arco temporale previsto dall’art. 1, comma3, del d.l. n. 80/200 8 , che sussisteva l’esimente prevista da tale disposizione la quale, in modo costituzionalmente legittimo, equipara tali pagamenti a quelli contemplati dall’art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall.; - relativamente al pagamento eseguito il 31/3/2008, che sussisteva l’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall., trattandosi di pagamento avvenuto “in un contesto di piena normalità, al di fuori di qualsiasi prassi patologica e – soprattutto –con un insignificante anticipo di un giorno rispetto ai tempi contrattuali previsti”, e, quindi, “nel rispetto dei termini d’uso”, ed, in ogni caso, che non erano state fornite prove, anche solo indiziarie, che, al momento di tale pagamento, la società convenuta fosse effettivamente a conoscenza dello sta to di decozione in cui versava la compagnia di bandiera italiana. 1.3.

L’Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a. in amministrazionestraordinaria, con ricorso notificato il 3/4/2018, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.Ric. 2018n. 10291 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 20 2 3 1.4. La Pegasus Aviation A321-513 Limited ha resistito con controricorso nel quale ha chiesto la condanna della ricorrente a norma dell’art. 96, commi 1° e 3°, c.p.c.. 1.5. Le parti hanno depositatomemorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3 , del d.l. n. 80/2008, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata per avere la corte d’appello rigettato la domanda di revoca dei pagamenti eseguiti nell’arco temporale previsto dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008 senza considerare che tale norma, per l’arbitrariet̀ e l ’ irragionevolezza con cui esclude la revocatoria, è costituzionalmente illegittima. 2.2.

Il motivo è infondato. Questa Corte, infatti, con orientamento da ribadire, ha già avuto modo di affermare che l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008 (conv. con modif. in l. n. 111/2008), nella parte in cui prevede l’esenzione dalla revocatoria fallimentare di qualunque pagamento eseguito daAlitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a. a far data dall ’ entrata in vigore del menzionato d.l. e fino al termine indicato nel secondo comma dello stesso articolo, non presenta profili di incostituzionalità per arbitrarietà ed irragionevolezza, poiché tale esenzione siconiuga con l’esigenza di mantenere inalterato il contesto dell’intervento a sostegno del servizio pubblico di aerotrasporto nazionale, operato mediante l’erogazione di un consistente prestito-ponte nella dichiarata prospettiva della continuità aziendale, dal legislatore ritenuta in grado di realizzare l’obiettivo del risanamento, così giustificando in modo non implausibile la disomogeneità di trattamento tra creditori, a seconda che abbiano, o meno, ricevuto ipagamenti nel periodo Ric. 2018n. 10291 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 20 2 3 in cui detto intervento è ancora in corso (Cass. n. 16652 del 2022). 3.1.

Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ’ appello ha rigettato la domanda di revoca del pagamento eseguito il 31/3/2008 senza considerare che, in realtà, tale pagamento, in quanto eseguito con un giorno d’anticipo rispetto al termine concordato,non era stato eseguito nei termini d’uso. 3.2. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 l.fall. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ’ appello ha ritenuto che non fosse stato dimostrato il requisito soggettivo della scientia decoctionis senza , tuttavia, considerare che, in realtà, essaaveva fornito la prova che la società convenuta , nel momento in cui aveva ricevuto il pagamento,era a conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice.

4. Il secondo motivo è infondato, con assorbimento del terzo, posto che, in difetto di qualsivoglia ulteriore allegazione, il pagamento eseguito, come nella specie, con appena un giorno di anticipo rispetto alla scadenza concordata non può certo ritenersi effettuato al di fuori dei termini d’uso invalsi tra le parti e dunque non esente da revocatoria ex art. 67, 3° comma, lett.

a) l. fall.

5. Il ricorso dev’essere, dunque, respinto.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Non vi sono, per contro, le condizioni per la condanna della ricorrentea norma dell’art. 96, commi 1° e 3°, c.p.c..Ric. 2018n. 10291 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 20 2 3 7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 14.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a