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Ordinanza — n. 11424/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against administrative expulsion order, suspending holiday term limits for immigration proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11424/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the appeal filed by Lo Elhadji Mamadou against an order of the Peace Judge in Lecce regarding the suspension of holiday terms in immigration expulsion proceedings. The applicant argued that the extraordinary law of 1969 incorrectly excluded such procedural terms from holiday suspensions, while the Prefetto of Lecce maintained the opposite view. The court ruled in favor of the applicant, citing established jurisprudence that expulsion appeals are subject to holiday term suspensions, thereby quashing the lower court's decision and remanding the case to a different judge.

Regesto Legislator

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Art. 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742; Art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: The extraordinary law of 1969 does not exclude holiday term suspensions for administrative expulsion appeals, as these terms possess a procedural nature subject to standard judicial holiday rules.

Parole chiave

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administrative expulsion appeal holiday term suspension immigration procedure limits procedural term nature extraordinary law 1969 abbandono del procedimento sospensione dell'allontanamento riesame del decreto espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742
286 è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale, non rientrando tale procedimento tra quelli per i quali l’art. 3 l.
Art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
–il motivo è manifestamente fondato: alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, al procedimento di impugnazione del decreto di espulsione di cui all’art. 13 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2049/2023
742, norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione analogica, esclude l’applicabilità, aggiungendo che il termine in questione ha natura processuale (tra le più recenti, Cass. n. 2049/2023; n.
Cass. n. 30647/2022
Cass. n. 29762/2020
Cass. n. 25966/2020
Cass. n. 26968/2018
Cass. n. 4634/2015
Cass. n. 7202/2012
Cass. n. 25659/2010
Cass. n. 11305/2004
Cass. n. 7077/2003
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11157/2022 R.G. proposto da : LO ELHADJI MAMADOU, elettivamente domiciliato in LECCE (LE) V.LE M.DE PIETRO 11, presso lo studio dell’avvocato LEUZZI STEFANO MICHELE (LZZSFN78E27C978Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PREFETTO DI LECCE -intimato- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE LECCE n. 9743/2021 depositata il26/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. RITENUTO CHE - il ricorso censura l’erronea applicazione della legge n. 742 del 1969, riguardo la sospensione feriale dei termini del procedimento amministrativo in materia di immigrazione;

–il motivo è manifestamente fondato: alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, al procedimento di impugnazione del decreto di espulsione di cui all’art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale, non rientrando tale procedimento tra quelli per i quali l’art. 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742, norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione analogica, esclude l’applicabilità, aggiungendo che il termine in questione ha natura processuale (tra le più recenti, Cass. n. 2049/2023; n. 30647/2022; n. 29762/2020; n. 25966/2020; n. 26968/2018; n. 4634/2015; n. 7202/2012; n. 25659/2010; n. 11305/2004; n. 7077/2003); - il ricorso deve pertanto essere accolto e il provvedimento impugnato cassato con rinvio al Giudice di pace di Lecce, in persona di diverso magistrato, perché esamini la tempestiva opposizione e regoli anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Lecce, in diversa persona, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in R