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Decreto — n. 11360/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for judgment within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 11360/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for judgment. The appellant, a cooperative medical center, had not responded to the court's proposal to define the case, while the respondent was the local health authority. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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waiver of appeal proposal for judgment extinction of proceedings statutory time limit costs allocation notifica tardiva dei difetti tardivo pagamento delle spese produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
1936/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
1936/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13190/2022 R.G. proposto da: CENTRO MEDICINA PSICOSOMATICA COOPERATIVA SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CAVALLARO GENNARO (CVLGNR52B13F912Y) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLI 29, presso lo studio dell’avvocato MARTUCCI EDUARDO (MRTDRD61C07F839T) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AMBRA ANNA (MBRNNA75E47F839E) -controricorrente- nonché contro REGIONE CAMPANIA-intimato- avverso la sentenza n. 1936/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrenteAzienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. 27/04/2