Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, represented by a lawyer, did not act within the timeframe, while the state authorities contended that the delay constituted a formal waiver of the right to appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14828/2022R.G. proposto da: AMBROSINO SAVERIO, domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso d a ll’avvocato MARIA FERRANTE (FRRMRA61D67F839W) -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso la AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA n.5323/2016 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito come per legge. 27/04/2023 Il Co